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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VAL POLCEVERA DOC

VAL POLCEVERA
D.M. 16/Marzo/1999
D.O.C.


Art 1
La denominazione di origine controllata “Val Polcèvera” è riservata ai vini:
bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito;
rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante;
rosato, anche nella tipologia frizzante,
che rispondono alle condizioni ed in possesso dei requisiti elencati nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Val Polcèvera” può essere accompagnata dalla indicazione della sottozona “Coronata”, a condizione che i vini bianchi così designati provengano da uve della zona di produzione delimitata dal successivo articolo 3, e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art 2
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Val Polcèvera” bianco:
vitigni principali Fermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Vitigni secondari a bacca bianca non aromatici: Pigato, Rollo e Bosco per un massimo del 40%.
“Val Polcèvera” rosso e rosato:
vitigni principali: Dolcetto, sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%,
vitigno secondario: Barbera per un massimo del 40%.
I vini a denominazione di origine controllata “Val Polcèvera” con la menzione di uno dei seguenti vitigni:
Bianchetta Genovese
Vermentino
Devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispettivi vitigni per almeno 85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova.

Art 3 Zona di produzione delle uve.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. “Val Polcèvera” ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcèvera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Riccò e Verde.
La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di:
Genova Sant’Olcese Serra Riccò Mignanego Campomorone Ceranesi Mele
In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici più sotto menzionati:
dalla città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova – Casella, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del
comune di Sant’Olcese, ad ovest, proseguendo lunga la direttrice dei Monti Bastia, Tasche, Corvo, Crovo, Buttegne, Mezzano e Alpe;
dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcèvera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei monti Alpe, Crossino e Sella, il passo Crocetta di Orero e i monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi;
dal passo di Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, monte Poggio, monte Leco, monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto. Monte Ordinato, monte Sejeu, monte Propalato, monte Foscallo, Bric Marino, Prato d’Ermo, monte Turchino;
dal monte Turchino fino alla località Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, monte Giallo, Bricco del Dente, passo Faiallo, monte Reixa, passo della Gava, monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, località Vesima.
La zona di produzione del vino a d. o. c. “Val Polcèvera”, designato con la sottozona “Coronata”, comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare, a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. “Val Polcèvera” devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione delle denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.
La regione Liguria può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare le gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:
“Val Polcèvera bianco”
“Val Polcèvera Bianchetta Genovese”
“Val Polcèvera Vermentino” max. 9,50 tonn./ettaro 9,50% vol.;
“Val Polcèvera rosso” max. 9,50 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Val Polcèvera rosato” max. 9,50 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Val Polcèvera passito” max. 9,50 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Val Polcèvera Coronata” max. 9,00 tonn./ettaro 10,50% vol.;
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art 5
Le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini di cui all’art 1, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, devono essere effettuate nell’ambito della provincia di Genova.
E’ consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante e frizzante, siano effettuate nell’ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.
La tipologia rosato può essere ottenuta con la vinificazione in rosato delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. In tal caso valgono le norme più restrittive previste nel precedente art 4.
La tipologia novello deve essere ottenuta con una macerazione carbonica di almeno il 40%.
Nella vinificazione delle uve per i vini a d.o.c. “Val Polcèvera bianco passito” le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con esclusione dell’aria riscaldata artificialmente, fino a presentare in tenore zuccherino di 260 g/l.
La d.o.c. Val Polcèvera” può essere utilizzata per designare i vini spumanti purché ottenuti da vini bianchi aventi diritto alla precedente denominazione.
Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l’elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, sono le seguenti:
“Val Polcèvera bianco”
“Val Polcèvera Vermentino”
“Val Polcèvera Bianchetta Genovese”
“Val Polcèvera spumante” max. 70% 66,5 hl/ettaro;
“Val Polcèvera rosso”
“Val Polcèvera rosso novello”
“Val Polcèvera rosato” max. 70% 66,5 hl/ettaro;
“Val Polcèvera passito” max. 50% 47,5 hl/ettaro;
“Val Polcèvera Coronata” max. 70% 63,0 hl/ettaro;
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini “Val Polcèvera” bianco, rosso, rosato, Vermentino, Bianchetta Genovese, spumante e Coronata, o il 55% per il vino “Val Polcèvera” passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art 6

I vini di cui all’art 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Val Polcèvera bianco”
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
E’ prevista la tipologia frizzante
Spuma: evanescente e fugace.
“Val Polcèvera rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole con tenue vinosità;
sapore: asciutto, secco, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.;
sono previste le tipologie:
“novello”
profumo: fruttato
sapore: fresco, morbido
“frizzante”
spuma: tenue a bordi rosati;
“Val Polcèvera rosato”
colore: rosato, rosso rubino chiaro;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
è prevista la tipologia frizzante:
spuma: breve, rosata;
“Val Polcèvera Bianchetta Genovese”
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
è prevista la tipologia frizzante
“Val Polcèvera Vermentino”
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
è prevista la tipologia frizzante.
“Val Polcèvera passito”
colore: giallo più o meno carico;
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
di cui almeno 14,00% svolti;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.;
“Val Polcèvera spumante”
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato, persistente;
sapore: fresco, secco, leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
“Val Polcèvera Coronata”
colore: paglierino;
profumo: caratteristico, delicato, discretamente intenso e persistente
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art 7
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’ art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggetti extra, fine, scelto, selezionato e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata del vino, salve le norme generali più restrittive.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria per i vini a d.o.c. “Val Polcèvera Coronata” e “Val Polcèvera rosso novello” qualora siano confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri.

Art 8

I vini a d.o.c. “Val Polcèvera” possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri. I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5 litri, per ciò che concerne la presentazione, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
Per la tappatura dei vini spumanti è vietato l’uso del tappo a fungo di plastica.
Per gli altri vini è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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