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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VAL POLCEVERA DOC |
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VAL POLCEVERA
D.M. 16/Marzo/1999
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Val Polcèvera” è
riservata ai vini:
bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito;
rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante;
rosato, anche nella tipologia frizzante,
che rispondono alle condizioni ed in possesso dei requisiti
elencati nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Val Polcèvera” può
essere accompagnata dalla indicazione della sottozona
“Coronata”, a condizione che i vini bianchi così designati
provengano da uve della zona di produzione delimitata dal
successivo articolo 3, e rispondano ai particolari requisiti
previsti dal presente disciplinare.
Art 2
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
“Val Polcèvera” bianco:
vitigni principali Fermentino, Bianchetta Genovese e
Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
Vitigni secondari a bacca bianca non aromatici: Pigato,
Rollo e Bosco per un massimo del 40%.
“Val Polcèvera” rosso e rosato:
vitigni principali: Dolcetto, sangiovese e Ciliegiolo da
soli o congiuntamente per almeno il 60%,
vitigno secondario: Barbera per un massimo del 40%.
I vini a denominazione di origine controllata “Val Polcèvera”
con la menzione di uno dei seguenti vitigni:
Bianchetta Genovese
Vermentino
Devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispettivi
vitigni per almeno 85%. Per il complessivo rimanente possono
concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a
bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Genova.
Art 3 Zona di
produzione delle uve.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a d.o.c. “Val Polcèvera” ricade nella provincia di
Genova individuata dal bacino del torrente Polcèvera e dei
suoi affluenti Sardorella, Secca, Riccò e Verde.
La zona comprende in toto o in parte il territorio dei
comuni di:
Genova Sant’Olcese Serra Riccò Mignanego Campomorone
Ceranesi Mele
In particolare i confini della zona seguono (in senso
antiorario) i punti geografici più sotto menzionati:
dalla città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento
ridotto Genova – Casella, situata nel territorio del comune
di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio
del
comune di Sant’Olcese, ad ovest, proseguendo lunga la
direttrice dei Monti Bastia, Tasche, Corvo, Crovo, Buttegne,
Mezzano e Alpe;
dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al
passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcèvera e
la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei
monti Alpe, Crossino e Sella, il passo Crocetta di Orero e i
monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo
dei Giovi;
dal passo di Giovi fino al monte Turchino lungo la
direttrice Bric Montaldo, monte Poggio, monte Leco, monte
Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto.
Monte Ordinato, monte Sejeu, monte Propalato, monte Foscallo,
Bric Marino, Prato d’Ermo, monte Turchino;
dal monte Turchino fino alla località Vesima lungo la
direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia,
monte Giallo, Bricco del Dente, passo Faiallo, monte Reixa,
passo della Gava, monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea,
località Vesima.
La zona di produzione del vino a d. o. c. “Val Polcèvera”,
designato con la sottozona “Coronata”, comprende la parte
del comune di Genova, delimitata a est dal confine della
zona, a sud dal mare, a ovest dal torrente Varenna e a nord
dal confine amministrativo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a d.o.c. “Val Polcèvera” devono
essere quelle normali della zona di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche
caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su
terreni ritenuti idonei per la produzione delle
denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in
terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con
esclusione di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati
o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le
specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può
essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
sono quelli già usati nella zona.
La regione Liguria può consentire diverse forme di
allevamento qualora siano tali da migliorare le gestione dei
vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:
“Val Polcèvera bianco”
“Val Polcèvera Bianchetta Genovese”
“Val Polcèvera Vermentino” max. 9,50 tonn./ettaro 9,50% vol.;
“Val Polcèvera rosso” max. 9,50 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Val Polcèvera rosato” max. 9,50 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Val Polcèvera passito” max. 9,50 tonn./ettaro 10,00% vol.;
“Val Polcèvera Coronata” max. 9,00 tonn./ettaro 10,50% vol.;
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
Art 5
Le operazioni di vinificazione per la produzione
dei vini di cui all’art 1, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, devono essere effettuate
nell’ambito della provincia di Genova.
E’ consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e
dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante
e frizzante, siano effettuate nell’ambito degli interi
territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.
La tipologia rosato può essere ottenuta con la vinificazione
in rosato delle uve rosse oppure con la vinificazione di un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate
separatamente. In tal caso valgono le norme più restrittive
previste nel precedente art 4.
La tipologia novello deve essere ottenuta con una
macerazione carbonica di almeno il 40%.
Nella vinificazione delle uve per i vini a d.o.c. “Val
Polcèvera bianco passito” le stesse devono essere appassite
su pianta o graticci in locali idonei, con esclusione
dell’aria riscaldata artificialmente, fino a presentare in
tenore zuccherino di 260 g/l.
La d.o.c. Val Polcèvera” può essere utilizzata per designare
i vini spumanti purché ottenuti da vini bianchi aventi
diritto alla precedente denominazione.
Per la presa di spuma della tipologia spumante e della
tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente
mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti
all’albo della denominazione di origine, oppure mosto
concentrato rettificato.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per
ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l’elaborazione
dei vini spumanti e frizzanti, sono le seguenti:
“Val Polcèvera bianco”
“Val Polcèvera Vermentino”
“Val Polcèvera Bianchetta Genovese”
“Val Polcèvera spumante” max. 70% 66,5 hl/ettaro;
“Val Polcèvera rosso”
“Val Polcèvera rosso novello”
“Val Polcèvera rosato” max. 70% 66,5 hl/ettaro;
“Val Polcèvera passito” max. 50% 47,5 hl/ettaro;
“Val Polcèvera Coronata” max. 70% 63,0 hl/ettaro;
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il 75% per i vini “Val Polcèvera” bianco, rosso, rosato,
Vermentino, Bianchetta Genovese, spumante e Coronata, o il
55% per il vino “Val Polcèvera” passito, anche se la
produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata.
Oltre tale limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini di cui all’art 1 devono rispondere, all’atto
dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Val Polcèvera bianco”
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
E’ prevista la tipologia frizzante
Spuma: evanescente e fugace.
“Val Polcèvera rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole con tenue vinosità;
sapore: asciutto, secco, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.;
sono previste le tipologie:
“novello”
profumo: fruttato
sapore: fresco, morbido
“frizzante”
spuma: tenue a bordi rosati;
“Val Polcèvera rosato”
colore: rosato, rosso rubino chiaro;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
è prevista la tipologia frizzante:
spuma: breve, rosata;
“Val Polcèvera Bianchetta Genovese”
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
è prevista la tipologia frizzante
“Val Polcèvera Vermentino”
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.;
è prevista la tipologia frizzante.
“Val Polcèvera passito”
colore: giallo più o meno carico;
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
di cui almeno 14,00% svolti;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.;
“Val Polcèvera spumante”
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato, persistente;
sapore: fresco, secco, leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
“Val Polcèvera Coronata”
colore: paglierino;
profumo: caratteristico, delicato, discretamente intenso e
persistente
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e
dell’estratto secco netto con proprio decreto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di
legno.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini di cui all’ art 1 è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggetti
extra, fine, scelto, selezionato e similari. E’ tuttavia
consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e tali da non trarre in inganno il
consumatore.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in
caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli
utilizzati per la denominazione di origine controllata del
vino, salve le norme generali più restrittive.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria per i vini a d.o.c. “Val Polcèvera Coronata” e
“Val Polcèvera rosso novello” qualora siano confezionati in
recipienti di capacità non superiore a 5 litri.
Art 8
I vini a d.o.c. “Val Polcèvera” possono essere immessi al
consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60
litri. I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5
litri, per ciò che concerne la presentazione, devono essere
consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
Per la tappatura dei vini spumanti è vietato l’uso del tappo
a fungo di plastica.
Per gli altri vini è obbligatorio il tappo di sughero raso
bocca, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5
litri. |
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