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DENOMINAZIONE ORIGINE CONTROLLATA
(D.M. 21 agosto 1968 come modificato da ultimo decreto 14 settembre
2007 – G. Uff. n° 221 del 22 settembre 2007)
Art. 1
La denominazione di origine controllata “Valpolicella” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione,
per le seguenti tipologie:
“Valpolicella” (designabile anche con i riferimenti
“classico” e “Valpantena” e con la specificazione
“superiore”), “Recioto della Valpolicella” (designabile
anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”), “Recioto
della Valpolicella” spumante (designabile anche con il
riferimento “Valpantena”) e “Amarone della Valpolicella”
(designabile anche con i riferimenti “classico” e
“Valpantena” e con la specificazione “riserva”).
Le tipologie di vini “Valpolicella”, “Valpolicella”
classico, “Valpolicella” superiore, “Valpolicella” classico
superiore, “Valpolicella” Valpantena, “Valpolicella”
Valpantena superiore possono utilizzare l’indicazione
“ripasso” qualora i vini di dette tipologie siano sottoposti
al metodo di elaborazione previsto al successivo articolo 5.
Art. 2
I vini della denominazione di origine controllata
“Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 40% al 80%; è
tuttavia ammesso in tale ambito, la presenza del Corvinone
nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari
percentuale di Corvina; Rondinella dal 5 % al 30 % ;
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve
provenienti dai vitigni a bacca rossa non aromatici,
raccomandati e autorizzati per la provincia di Verona, fino
ad un massimo del 15% totale, nel limite del 10% per ogni
singolo vitigno utilizzato.
In deroga ai commi precedenti i vigneti già iscritti
all’albo della denominazione di origine controllata
“Valpolicella”, alla data di approvazione del presente
disciplinare di produzione, sono idonei alla produzione dei
vini di cui all’art. 1.
Art. 3 [ confini
]
La zona di produzione della denominazione di origine
controllata “Valpolicella” comprende in tutto o in parte i
territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S.
Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino
Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola
ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro
Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona è così delimitata:
la linea di delimitazione inizia nella parte nord
staccandosi dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio
in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa
dell'Adige, presso Ceraino.
Prosegue poi per Casa Fontana, passa sopra i caseggiati di
Monte (frazione di Sant'Ambrogio) tocca quota 534, Casa
Campopiano di Sotto (quota 649) e passa a nord di Monte
Pugna a (quota 74) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta
subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di
Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio
Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230).
Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a
incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino
presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà
Camporal e Monte per (quota 630) per discendere poi con la
strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della
frazione omonima.
Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e
poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando
questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a
Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona
subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata,
il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega.
Da qui' ha inizio il lato orientale del territorio
delimitato. Il confine discende a Molino di Prà e con il
Vaio omonimo, fino al Molino Monier. Attraversa allora il
Vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con
questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi,
sinuoso, al largo di Mazzano, tocca Casa Prael, casa di
quota 580, la Palazzina (quota 534) Casa la Conca e
Colombare. Sempre discendendo, attraversa il Progno
Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca Casa sotto
Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge
Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona
del "Valpolicella", segue la linea di quota 500 lungo le
pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da
località Sasso, in Comune di Negrar, e con andamento sinuoso
passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi
Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera
ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case
Vecchie. Si sposta quindi verso il monte Dordera e
proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità
della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S.
Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S.Benedetto segue il
Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il
Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a
Proale e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cà
Balai ed i Molini raggiungendo Azzago, passando per la
strada del Cimitero; per la carrareccia che passa a quota
655, e si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il
confine del Comune di Grezzana con Verona che percorre fino
a Vaio Laraccio; attraversa la comunale di Pigozzo e la
risale fino a Vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la
Comunale Morago-Cancello. Corre lungo questa strada fino
alla località Chiesa, prende poi la carreggiabile che passa
sotto la quota 615, incontra la provinciale Montorio-Rovero,
ridiscende questa fino all'incrocio della carreggiabile per
S.Vito, Casette, Chiesa; da Chiesa a Scaransi, per inserirsi
nel Vaio di Tretto, che lo percorre fino al progno di
Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per
toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo la strada che
passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian,
prosegue verso Est lungo il confine comunale tra Tregnago e
Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi;
ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per
Cogolo, attraversa la borgata prende la strada superiore che
porta alla località Carbonari, indi si porta verso sud per
la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà
Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad Est di
Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini
comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue
quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad
incrociare il punto di confine tra i 3 Comuni di Tregnago,
Cazzano di Tramigna e S.Giovanni Illarione (dove incontra il
confine della zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il
confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la
strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di Monte
Bastia, prima verso nord e quindi verso Est passa sotto C.
Andreani. Di qui, seguendo la strada per Montecchia di
Crosara raggiunge per risalirlo il Rio Albo. Raggiunta la
strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota
300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che
per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul
confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia.
Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C.
Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si
congiunge con la provinciale Cazzano- Soave in prossimità
della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada
provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che
conduce a Cercolo di Sopra. E poco prima di giungervi segue
in direzione sud-est per la strada che attraversato Cercolo
di Sotto, raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S.
Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e
prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo
tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite
prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C.
Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo
tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione
nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada
verso ovest in direzione di tale località per circa 350
metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a
superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso
ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il
centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado
per proseguire poi in direzione ovest per la strada che
tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa
prima di giungere a C. Nuova, piega verso nord per la strada
che va a incrociare il confine comunale di Illasi
all'altezza di C. Scuarzego prosegue quindi per la strada,
direzione nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile
piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a
Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso
sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo,
attraversa Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da
quota 56 (Località Monticelli) segue verso ovest la strada
che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge quota 47 il
confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue questi
verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega
verso ovest per la strada che seguendo una linea spezzata a
sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da S.
Martino Buon Albergo raggiunge Marcellise e la percorre sino
all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi
il corso del fiume Fibio e lo risale sino alla località
Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio,
attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che
passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la
strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la
carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca
Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la
risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia per
Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a
Castel S.Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue
la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari,
Torre n° 1, Torre n° 2 e S.Mattia; da qui si inoltra lungo
il sentiero per Villa Bottica e discende a Valle sino alla
strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta
strada fino alla località Osteria, imbocca quindi la strada
che, passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei
pressi della località Villa e prosegue fino al centro di
Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale
n° 12 sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi
sulla statale n° 12 sino alla stazione ferroviaria di Parona
dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino
alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla
statale n° 12 sino alla località Paganella; da detta
località segue la carrareccia che porta alle fornaci
Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra
dell'Adige sino in prossimità della Chiesa di Ceraino
congiungendosi al punto iniziale di partenza.
La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini
della denominazione di origine controllata Valpolicella
designabili con la specificazione geografica
Valpantena è così
delimitata:
dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue
il già descritto confine della zona del Valpolicella fino a
quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile
che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino,
risale sulla strada verso la località Croce di Romagnano.
Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei
pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva,
prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a
Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che
passa ad Est del Roccolo Marchiori e prosegue per detta via
fino a C. Squizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega
verso ovest per toccare la località Campagnola: risale poi
verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed
ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per
risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi
il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n° 3,
Torre n° 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi;
passa sotto Cà del Roccolo raggiunge Rovere (sotto la quota
355) e poi lungo il sentiero posto sotto quota 469, la
località Le Case Vecchie da dove si porta sul confine di
zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte
Dorzera che lo segue fino a raggiungere la località di
partenza S. Benedetto.
La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini
della denominazione di origine controllata Valpolicella
designabili con la menzione
Classico comprende i Comuni di Negrar, Marano,
Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed è così
delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine
occidentale del Comune di S. Ambrogio in faccia a Monte
Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Ceraino.
Prosegue poi per casa Fontana; passa sopra i caseggiati di
Monte (frazione di S. Ambrogio), tocca q. 534, casa
Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna
entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e
Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte
Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con
questo fino a Cà Pangoni (q. 230). Risale poi per breve
tratto il progno di Fumane fino ad incontrare il confine
comunale di Marano e lo segue fin presso il Molino Gardane.
Sale allora leggermente per Cà Camporal a M. Per (q. 630)
per discendere poi con la strada che porta a S.Rocco fino
all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località
Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la
carrareccia che porta a S.Cristina. Quando questa strada
sbocca nella rotabile comunale che conduce a Prun, si
incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il
limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine
del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha
inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il
confine discende a Molino da Prà e con il vaio omonimo fino
a Molino Monier.
Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada
Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q.
499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael,
case di q. 580,la Palazzina (q. 534), casa La Conca e
Colombare. Sempre discendendo,attraversa il progno Castello,
passa a ovest di Case Antolini, tocca Casa Sotto Sengia,
rasenta case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini,
Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad
incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la
Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto
Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha
inizio il confine sud del territorio del vino
"Valpolicella". La linea di demarcazione prosegue verso
ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso
a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di
Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino
raggiungendo in questa località la curva di livello di q.
100 che delimita gran parte del confine sud del territorio.
Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio-
glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua,
che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa
il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona-Garda, la
discende per breve tratto fino alla località Stella; di cui
la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si
immette sulla strada che, attraversando prima la comunale
Parona-Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100
passando per Cà Brusà. Sempre per la linea q.100 prosegue
per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed
attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e
raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in
Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo
confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito
con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Cà Sotto
Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignera di
sopra porta sulla strada di Ospedaletto.
Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S.
Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite
abbandona q.100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma
continua sempre a correre sull'orlo superiore in esso:
circuisce Montindon (q. 200), attraversa la ferrovia sotto
S. Ambrogio, sfiora Cà de Picetto, aggira la valle con
l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di
Domegliara e raggiunge subito dopo il confine comunale tra
S.Ambrogio e Dolcè, a casa Sotto Sengia. In seguito continua
di conserva con questo confine fino presso casa Fontana
costituendo il lato occidentale del territorio del
"Valpolicella", e chiudendone il perimetro.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini della denominazione di origine
controllata “Valpolicella” devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini
dell’iscrizione all’Albo, di cui all’art. 15 della legge n.
164/1992, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati
in pianura o nei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura
devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice o doppia, o a pergola unilaterale inclinata o
pergoletta veronese mono o bilaterale.
Per le superfici vitate già iscritte all’albo della
denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima
dell’approvazione del presente disciplinare e allevati a
pergola veronese è tuttavia consentito di utilizzare la
presente denominazione per un ulteriore periodo massimo di
15 anni, alle condizioni indicate al comma successivo.
E’ fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale
potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della
vegetazione nell’interfila e una carica massima di 60.000
gemme ettaro.
Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei
vigneti già iscritti all’albo, non deve essere inferiore a
3.300 riducibili nel caso di terrazzamenti a secco stretti
in zona collinare, previa autorizzazione della regione
Veneto.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Valpolicella” non deve
essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in
coltura specializzata.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra
purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto
a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite.
La Regione Veneto , su richiesta motivata dalle
organizzazioni di categoria interessate e/o dal Consorzio di
tutela e previo parere espresso dal Comitato tecnico
consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi
ogni anno nel periodo immediatamente precedente la
vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva
per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento
a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati
dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite
massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, saranno
presi in carico per la produzione di vino da tavola con
indicazione geografica tipica.
Per la produzione dei vini “Recioto della Valpolicella” e
“Amarone della Valpolicella” si dovrà attuare la cernita
delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo
a riposo un quantitativo di uve non superiore al 70% della
produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 9.
La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia
“Valpolicella”, con le varie menzioni e specificazioni, non
deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e può
essere preso in carico come vino a indicazione geografica
tipica.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 40% per i vini “Recioto della Valpolicella” e
“Amarone della Valpolicella”.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione della denominazione di origine controllata
“Valpolicella” devono essere effettuate nell’interno della
zona delimitata nel precedente articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell’ambito del territorio della provincia di
Verona.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino “Valpolicella” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 10% vol.
Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente
sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione
Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico
naturale minimo a non meno di 9,50 % vol.
Le uve destinate all’appassimento per la produzione dei vini
“Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 11% vol.
Le uve dopo l’appassimento devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla
produzione dei vini “Recioto della Valpolicella” e “Amarone
della Valpolicella”, nonché la vinificazione delle stesse
devono aver luogo unicamente, nell'ambito della
delimitazione territoriale della zona di produzione di
produzione di cui all'art.3.
L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e
può essere condotto con l’ausilio di impianti di
condizionamento ambientale purché operanti a temperature
analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di
deumidificazione operante con l’ausilio del calore.
Le uve messe ad appassire per ottenere le tipologie “Amarone
della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” non
possono essere vinificate prima del 15 dicembre.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
E' consentito l'impiego della vinaccia residua dalla
preparazione del vino “Recioto della Valpolicella” e
“Amarone della Valpolicella” per il rigoverno del vino
“Valpolicella” secondo le norme, all'uopo stabilite, dal
Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato
centrale repressione frodi competente per territorio, nel
rispetto delle norme dell’Unione Europea.
I vini a denominazione di origine controllata “Valpolicella”
nelle tipologie “Valpolicella”, “Valpolicella” classico,
“Valpolicella” superiore, “Valpolicella” classico superiore,
“Valpolicella” Valpantena, “Valpolicella” Valpantena
superiore possono essere rifermentati sulle vinacce residue
della preaparazione dei vini “Recioto della Valpolicella” e
/o “Amarone della Valpolicella”.
I vini così ottenuti possono utilizzare l’indicazione
aggiuntiva “ripasso”.
Il quantitativo dei vini delle tipologie sopra elencate,
destinate alla produzione delle tipologie riportanti la
menzione “ripasso”, non possono essere in volume superiori
al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle
tipologie “Recioto della Valpolicella” e/o “Amarone della
Valpolicella” impiegate nella rifermentazione.
I vini a denominazione di origine controllata“Valpolicella”,
nelle tipologie “Valpolicella”, “Valpolicella” classico,
“Valpolicella” superiore, “Valpolicella” classico superiore,
“Valpolicella” Valpantena, “Valpolicella” Valpantena
superiore, che riporta l’indicazione “ripasso” devono essere
immessi al consumo non prima del 1° dicembre dell’anno
successivo all’anno della vendemmia.
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia
“superiore” del vino “Valpolicella” debbono assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%
vol.
I vini “Valpolicella” designabili con la menzione
“superiore”, prima dell’immissione al consumo, devono essere
sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno un anno a partire dal 1 dicembre dell’anno di
produzione delle uve.
Le operazioni di invecchiamento, sia per la tipologia
“superiore” e “riserva” e sia per la tipologia “Classico”,
devono aver luogo alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2
del presente articolo.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle
aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione
Veneto, autorizzare l’appassimento delle uve e la
vinificazione ai fini dell’impiego della specificazione
«classico”, in cantine aziendalisituate al di fuori, ma
nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque
all'interno della zona di produzione del vino
“Valpolicella”, a condizione che il richiedente dimostri la
conduzione delle superfici iscritte all’albo dei vigneti.
I richiedenti devono confermare annualmente la conduzione
dei vigneti atti a produrre la denominazione con la
specificazione «classico”.
Il vino “Amarone della Valpolicella” prima della immissione
al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1°
dicembre dell'annata di produzione delle uve.
Le operazioni di spumantizzazione del vino “Recioto della
Valpolicella” debbono essere effettuate in stabilimenti siti
nell'ambito territoriale della regione Veneto.
Art. 6
Il vino a denominazione di origine controllata
“Valpolicella”, anche con le specificazioni “classico”,
“Valpantena” e “superiore”, all’atto dell’immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche :
- colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
- odore: vinoso con profumo gradevole, delicato,
caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;
- sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol,
con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di
0,40% vol, e 12,00% vol per la tipologia “superiore”;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
I vini a D.O.C. “Valpolicella”, nelle tipologie
“Valpolicella”, “Valpolicella” classico, “Valpolicella”
superiore, “Valpolicella” classico superiore, “Valpolicella”
Valpantena, “Valpolicella” Valpantena superiore che
riportano l’indicazione “ripasso”, all’atto dell’immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche
:
- colore: rosso rubino carico tendente al granato con
l'invecchiamento;
- odore: caratteristico con profumo gradevole;
- sapore: pieno, vellutato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol,
con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di
0,60% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata “Recioto
della Valpolicella”, anche con le specificazioni “classico”
e “Valpantena”, all’atto dell’immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi
violacei eventualmente tendente al granato con
l’invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00%
vol. con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo
di 2,80% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata “Amarone
della Valpolicella”, anche con le specificazioni “classico”,
“Valpantena” e “riserva”, all’atto dell’immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico tendente eventualmente al
granato con l’invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo : 14% vol
con residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di
0,70% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto secco netto minimo: 26,0 g/l, 35,0 g/l nella
versione «riserva”.
Il vino a denominazione d’origine controllata “Recioto della
Valpolicella” spumante, anche con la specificazione “Valpantena”,
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche :
- colore: rosso rubino piuttosto carico talvolta con
riflessi violacei;
- odore: caratteristico, accentuato, intenso;
- sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol
con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di
2.80% vol ;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco.
Art. 7
Le uve atte alla produzione della tipologia “Recioto della
Valpolicella” o i mosti o i vini della tipologia “Recioto
della Valpolicella” possono essere utilizzati per produrre i
vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di
elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali.
La menzione “superiore” è riservata ai vini tranquilli della
denominazione di origine controllata “Valpolicella”, ad
esclusione delle tipologie “Recioto della Valpolicella” ed
“Amarone della Valpolicella”, che siano immessi al consumo
con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%
vol.
La menzione “Classico” è consentita ai vini “Valpolicella”,
“Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”
con l'esclusione delle tipologie spumante.
La menzione “Valpantena” è consentita ai vini
“Valpolicella”, “Recioto della Valpolicella” e “Amarone
della Valpolicella”.
La qualificazione aggiuntiva “Riserva” può essere utilizzata
dal vino “Amarone della Valpolicella” immesso al consumo
dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 48
mesi a decorrenza dal 1 novembre dell’anno della vendemmia.
Art. 8
Alla denominazione di origine controllata dei vini
“Valpolicella” è vietata l'aggiunta di qualsiasi
specificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi,
“extra”, “fine”, “scelto” e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di
consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non
siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
E’ ammesso inoltre l’impiego di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località comprese nella zona delimitata nel precedente art.
3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al
disposto dell’art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 22
aprile 1992.
L’indicazione “ripasso” può essere utilizzata in etichetta
con dimensioni non superiori a quelle della denominazione di
origine controllata “Valpolicella”.
Nella designazione dei vini “Valpolicella” superiore,
“Recioto della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”
può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi del comma
3 dell’art. 6 della legge 164/1992, a condizione che sia
seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa
superficie sia distintamente specificata nell’albo dei
vigneti, che l’appassimento, la vinificazione,
l’invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e
che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
nella denuncia dell’uva, nella dichiarazione della
produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
Tutti i vini designati con la denominazione di origine
controllata “Valpolicella” devono essere immessi al consumo
in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento
consono al loro carattere di pregio.
Nella chiusura di dette bottiglie è consentito solo l’uso di
tappi raso bocca; per le bottiglie fino a lt. 0,375 è
consentito anche l’uso del tappo a vite.
È consentito altresì l’uso del tappo a vite anche per la
chiusura delle bottiglie di “Valpolicella”, senza alcuna
specificazione o menzione, di volume fino a litri 1,500.
Per i vini "Valpolicella" che possono usufruire delle
indicazioni superiore, ripasso ed i vini "Recioto della
Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", con le diverse
specificazioni e menzioni, è obbligatorio riportare in
etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica
normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
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