|
Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
D.D. 31 ottobre 1997.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Valsusa"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Valsusa" riservata
al vino rosso, anche nella tipologia "novello", che risponde
alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Valsusa" riservata
al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Avanà, Barbera, Dolcetto e Neretta cuneese da soli o
congiuntamente: minimo 60%;
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Torino, da soli o
congiuntamente, per il restante 40%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino
atto ad essere designato con la denominazione di origine
controllata "Valsusa", comprende l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni della provincia di
Torino:
Almese, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie,
Chianocco, Chiomonte, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere,
Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Rubiana, San Didero, San
Giorgio di Susa, Susa, Villarfocchiardo.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di
giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave.
Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente
soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino di cui all'art. 2
ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle
relative uve destinate alla vinificazione, devono essere
rispettivamente le seguenti:
Resa Titolo alcolometrico
vino tonn./Ha vol. min. naturale
"Valsusa rosso".............................. 9,0…………………..
9,5%
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Valsusa" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio amministrativo delle comunità
montane, Alta Valle di Susa (Torino) e Bassa Valle di Susa e
Val Cenischia (Torino).
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata; oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Valsusa"
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
"Valsusa" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con
riflessi aranciati; odore: intenso, caratteristico, vinoso,
con evidenti note fruttate; sapore: asciutto, armonico,
acidulo, moderatamente tannico, talvolta con lieve sentore
di legno; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco
netto minimo: 20 per mille.
Articolo 7.
Alla denominazione di origine controllata di cui all' art. 1
è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi
compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionato",
"superiore", "riserva", "vecchio" e similari.
Per la denominazione di origine controllata "Valsusa"
consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive.
E’ obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle uve.
|