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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VALTELLINA
 DOC

VALTELLINA
D.O.C.
D.D. 19/Marzo/2003


Art 1 :
la denominazione di origine controllata “Valtellina rosso o rosso di Valtellina”, è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2:
Il vino a denominazione di origine controllata “Valtellina rosso o rosso di Valtellina” deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca minimo 90%.
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%.
Art 3:
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valtellina” comprende:
In sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della strada statale n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;
in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della strada statale n. 38 fino al fiume Adda.
In sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione d Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Art 4:
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi, idonei, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 15 della legge 10/02/1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4.000 per ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a: 10 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a d.o.c. “Valtellina rosso o rosso di Valtellina” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve nel limite del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Valtellina rosso o rosso di Valtellina” ” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol.;
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno si sono verificate, può stabilire, con decreto, un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Sondrio.
Art 5:
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini “Valtellina rosso o rosso di Valtellina” devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni compreso, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – sentita la regione Lombardia, per l’intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole autorizzare l’esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino “Valtellina rosso o rosso di Valtellina” che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l’invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera de territorio svizzero, di cui alla Convenzione del 2/07/1953 fra l’Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino a DOC “Valtellina rosso o rosso di Valtellina”.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Il vino a DOC “Valtellina rosso o rosso di Valtellina”” può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di sei mesi a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.
Effettuato eventualmente anche in legno.
Art 6:
Il vino a denominazione di origine controllata “Valtellina rosso o rosso di Valtellina” all’atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granata;
profumo: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7:
Alla denominazione di origine controllata “Valtellina rosso o rosso di Valtellina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato, superiore e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale, 22/04/1992, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica
“costa” e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Art 8:
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma “bordolese o borgognotta” di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigneti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti da un litro ed inferiori è anche consentito l’uso del tappo a vite.
Il confezionamento e la presentazione dei vini predetti devono avvenire in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7/07/1993, modificato con decreto ministeriale 10/05/1995.
I vini oggetto del presente disciplinare, anche se imbottigliati nel territorio della Confederazione elvetica, dovranno sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata “ Valtellina rosso o rosso di Valtellina” in lingua italiana.
I vini oggetto del presente disciplinare, ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della loro commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, devono essere sottoposti agli esami organolettici da parte dell’apposita commissione istituita presso la C.C.I.A.A. di Sondrio, secondo le disposizioni impartite dal Ministero per le politiche agricole.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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