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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VALTELLINA
DOC |
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VALTELLINA
D.O.C.
D.D. 19/Marzo/2003 |
Art 1 :
la denominazione di origine controllata “Valtellina rosso o
rosso di Valtellina”, è riservata al vino che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2:
Il vino a denominazione di origine controllata “Valtellina
rosso o rosso di Valtellina” deve essere ottenuto da uve
provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca minimo 90%.
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Sondrio fino ad un massimo del 10%.
Art 3:
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Valtellina” comprende:
In sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni
in pendio ubicati tra il tracciato della strada statale n.
38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di
Ardenno al comune di Tirano, inclusi;
in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i
pendii vitati si spingono al di là della strada statale n.
38 fino al fiume Adda.
In sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano
frazione d Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in
pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di
metri 600 s.l.m.
Art 4:
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini oggetto del presente disciplinare
devono essere quelle normali della zona e comunque atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi, idonei, ai fini dell’iscrizione
all’albo di cui all’art. 15 della legge 10/02/1992, n. 164,
esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di
natura brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura
devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione
e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali
delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non
inferiore a 4.000 per ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita
l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura
specializzata, non deve essere superiore a: 10
tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a d.o.c. “Valtellina
rosso o rosso di Valtellina” devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi
il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve nel limite del 20% non hanno diritto
alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione
di origine controllata “Valtellina rosso o rosso di
Valtellina” ” devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
10,00% vol.;
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia,
sentite le organizzazioni professionali di categoria
interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltura che nell’anno si sono verificate, può stabilire, con
decreto, un limite massimo di produzione inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A.
di Sondrio.
Art 5:
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini
“Valtellina rosso o rosso di Valtellina” devono essere
effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo
dei comuni compreso, in tutto o in parte, nella zona di
produzione delimitata dal precedente art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le predette operazioni potranno essere
autorizzate dal Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini – sentita la regione Lombardia, per
l’intero territorio amministrativo della provincia di
Sondrio, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di
aver effettuato e di effettuare dette operazioni prima
dell’entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole
autorizzare l’esportazione verso la Confederazione elvetica
di determinate partite di vino “Valtellina rosso o rosso di
Valtellina” che non abbiano ancora subito, in tutto o in
parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino,
dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che
l’invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona
di frontiera de territorio svizzero, di cui alla Convenzione
del 2/07/1953 fra l’Italia e la Confederazione elvetica e
successive variazioni.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per il vino a DOC “Valtellina rosso o rosso
di Valtellina”.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Il vino a DOC “Valtellina rosso o rosso di Valtellina”” può
essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di
invecchiamento e di affinamento di sei mesi a decorrere dal
1° dicembre successivo alla vendemmia.
Effettuato eventualmente anche in legno.
Art 6:
Il vino a denominazione di origine controllata “Valtellina
rosso o rosso di Valtellina” all’atto della sua immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granata;
profumo: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale
percezione
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7:
Alla denominazione di origine controllata “Valtellina rosso
o rosso di Valtellina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
riserva, scelto, selezionato, superiore e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
E’ consentito, in conformità al disposto del decreto
ministeriale, 22/04/1992, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della
sottospecificazione geografica
“costa” e di altri sinonimi di uso locale, costituite da
aree, località mappali, inclusi nelle zone delimitate nel
precedente art 3 e dalle quali effettivamente provengano le
uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Art 8:
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto
del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini predetti
devono essere di forma “bordolese o borgognotta” di vetro
scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità
consentita dalle vigneti leggi, non inferiore a 0,187 e non
superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti da un litro ed
inferiori è anche consentito l’uso del tappo a vite.
Il confezionamento e la presentazione dei vini predetti
devono avvenire in conformità alle disposizioni di cui al
decreto ministeriale 7/07/1993, modificato con decreto
ministeriale 10/05/1995.
I vini oggetto del presente disciplinare, anche se
imbottigliati nel territorio della Confederazione elvetica,
dovranno sempre riportare in etichetta la denominazione di
origine controllata “ Valtellina rosso o rosso di
Valtellina” in lingua italiana.
I vini oggetto del presente disciplinare, ultimato il
periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è
effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima
della loro commercializzazione, anche se trattasi di
transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e
imbottigliatore, devono essere sottoposti agli esami
organolettici da parte dell’apposita commissione istituita
presso la C.C.I.A.A. di Sondrio, secondo le disposizioni
impartite dal Ministero per le politiche agricole.
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