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Art 1
La denominazione di origine controllata e garantita
“Valtellina superiore”, anche con l’indicazione delle
sottozone:
Maroggia
Sassella
Grumello
Inferno
Vagella
e con la qualificazione Riserva, è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Valtellina superiore” devono essere
ottenuti da uve del vitigno
Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca minimo 90%
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale.
Art 3
Il territorio di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita “Valtellina superiore”, fa
riferimento alle aree tradizionali delimitate
rispettivamente come appresso:
a) dall’imbocco della strada di via Mulini Villapinta in
comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero
detto “di Pala” fino ad incrociare la strada provinciale
Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la
strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui
risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad
incontrare la strada che da quest’ultima contrada porta a
Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino
alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al
limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi
ricollegarsi alla strada dei Mulini a giungere al punto di
partenza.
b) Partendo poi dall’abitato di Pedemonte di Berbenno il
confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla
strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est
lungo questa, sino alla contrada Muc; di qui per la nuova
strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e
passando superiormente al paese per la località Sina
raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per
Postalesio fino alla località La Guardia. Volge poi
all’indietro lungo la strada “della Guardia” per immettersi
sulla mulattiera “Ca’ Urga” fino ad incontrarsi con la
mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il
limite del bosco e vigna fino ad incontrare la strada
comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest’ultima fino
alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso
sud lungo la strada fin alla contrada Sina. Incrociando la
mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima
dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest
lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e
quindi verso ovest lungo la strada “di Pancetta” sino al
termine del bosco. Proseguendo al limite tra i boschi e
vigneti intercetta la strada comunale Regoledo – Monastero
per il tratto fino alla curva altimetrica di 550 metri s.l.m.,
che segue fino alla controda Piasci.
Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne
attraversa l’abitato e scende lungo il crinale che ne
delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si
ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.
C) Dalla località La Valle in comune di Castione Andevenno
passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzano.
Risale lungo la strada per Castione fino ad incontrare il
torrente Bocco per poi seguire la mulattiera detta “Risc
delle Case Nuove”. Segue detta mulattiera fino alla
provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada
Valeriana in località detta Crott e successivamente sempre
verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il
santuario della Madonna della Sassella, dove il confine
volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla
località Castellina. Da qui prende la strada Valeriana,
sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina
in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la
strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di
S. Bartolomeo prende la strada Sondrio – Triangia e la
percorre sino alla chiesa di S.Anna; risalendo poi lungo la
mulattiera del “doss dei Ciatt” giunge alla contrada Moroni
dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto
della “Sassa” che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi
in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione
Andevenno; dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada
provinciale Triangia – Castione, giunge alla contrada
Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite
tra bosco e vigneto, prosegue quindi verso ovest, sempre
lungo detto limite, fino ad intersecare la comunale per
Vendolo, da qui per la linea retta si raggiunge il cimitero
di Castionedi e spingendosi poi ad ovest in linea retta alla
località Balzarlo; segue poi la comunale per Postalesio fin
al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno
per poi ridiscendere in località La Valle al punto di
partenza.
d) Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via
Brennero, via Visciastro e strada statale n. 38 dello
Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale
e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune
di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in
direzione est passando per la casa Trippi fio alla contrada
detta Cà Farina. Riprende in quest’ultima contrada la strada
Valeriana passando, per le Cà Muzzat, Conforti, Pignotti,
Rogna, Palù. Dalla contrada Palù segue il piede della falda
montana fra vigne e prati fino alla contrada Calvario al
piano. Prende quindi la strada denominata Del Bungin, fino
alla strada provinciale, la percorre fino all’abitato di
Tresivio e al crocevia prosegue fino a tornante ove in
contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio –
Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui
risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero
detto Cà Ferrari sulla destra della valle stessa. Prosegue
verso ovest lungo quest’ultimo sentiero fino al tornante
formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso
tornante per la curva di livello 650metri passando per le
località Cà Farina e Cà Paini in comune di Montagna si
abbassa lungo la strada comunale fino alla località
Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile
dei Dossi Salati e giungere a Ponchiera in contrada Scherini.
Da questa località segue la strada provinciale sino al
Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.
e) Dall’incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con
la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue
verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la
contrada Nigola e arrivando sulla strada statale n. 38 dello
Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui
segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est,
fino alla frazione Tresenda. All’incrocio con la strada
statale n. 39 per l’Aprica volge a nord prendendo la
mulattiera di Quigna che porta a S.
Gottardo (Sommasassa). In corrispondenza del tornante a
sinistra prima della località Quigna Superiore, prosegue in
direzione nord secondo il limite del foglio catastale n. 80
sino ad intersecare la strada nuova detta del Bim seguendola
verso ovest fino ad incontare la strada vicinale della
chiesa di San Gottardo, e per detta strada scendendo sino ad
incontrare in località Bissa (Case Donchi – Ciapela) la
strada comunale di Quigna. La segue per un breve tratto per
poi volgere ad ovest per il sentiero che arriva alle case
Gianoli dove imbocca la strada comunale per San Gervasio.
Da San Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita - Pozzolovo,
giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada
provinciale Teglio – Tresenda. Segue quest’ultima strada da
Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla
località La Sella e quindi alle case Brioni. Da quest’ultima
località risale lungo il sentiero che porta al tornante
della strada provinciale Chiuro – Teglio in località Selva
del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la
strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente
Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in
sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto La
Crotta; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato
declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di
S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro
– Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto: segue poi
detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo
tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul
torrente Fontana. Di qui volge ad est al limite con i
frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.
f) In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire
dalla località La Gatta attraversando il nucleo abitativo e
sempre per detta strada superando di volta in volta la
chiesa di S. Martino, la contrada Campagna in comune di
Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo,
Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la
strada statale n. 38 dello Stelvio fino al torrente
Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la
roccia della chiesa di S. Perpetua e di qui lungo la linea
di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di
volta in volta costoni e vagelli in comune di Bianzone uno
sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante
della strada comunale Biancone – Bratta. Innalzandosi fino a
detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest,
il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per
Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600
metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per
ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.
g) Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite
superiore dell’abitato prosegue verso est lungo l’argine
destro dell’Adda fino all’Altezza dell’edificio denominato
Casa del Mutilato; di qui sale in linea retta verso il
cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando
interseca la quota di livello 650 metri che mantiene fino a
raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il
crinale si ricollega al punto di partenza.
Nel territorio di produzione dei vini a DOCG “Valtellina
superiore”, compreso nella zona di produzione sopra
delimitata, sono costituite le sottozone “Maroggia,
Sassella, Grumello, Inferno e Vagella” delimitate
rispettivamente come appresso:
“Maroggia”
partendo deal punto in cui la valle Serada taglia la strada
Regoledo – Monastero, il confine volge verso ovest seguendo
la strada comunale per Monastero fino alla quota 550,
prosegue lungo la strada consorziale dei Casini fino alla
località Piasci. Da qui scende lungo la strada comunale
Maroggia – Ere fino al nucleo abitato di Maroggia e lo
attraversa passando per le
vie F.lli Rodari e Gardenia fino a giungere alla sommità del
conoide. Scende lungo il crinale che delimita la costiera
vitata fino al termine del pendio in località Pedemonte e
prosegue verso est lungo le contrade Ere, Valdorta,
Pedemonte, Gatti, Camp Fop. Si congiunge con la strada
provinciale Valeriana fino a raggiungere l’inizio della
valle Serada e sale in direzione nord, lungo tale valle,
fino al punto di partenza.
“Sassella”
Partendo dalla strada statale n. 38 dello Stelvio,
immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il
confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino
alla località Castellina. Da qui per la strada Valeriana,
sempre in direzione est. Fino ad incontrare la via Bernina
in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la
strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di
S. Bartolomeo prende la strada Sondrio – Triangia e la
percorre sino al disotto della frazione S. Anna, dove
imbocca la nuova strada detta del Quadro, raggiunge e si
immette sulla strada comunale del Campetto e poi su quella
della Sassa fino al confine comunale tra Sondrio e Castione
che segue fino alla località Tass. Da quest’ultimo punto il
confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso
detto Crap Coròn fino alla località detta Crap Bedoi, donde
sale in direzione nord – ovest per un sentiero che incontra
in località Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La
percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul
torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il
sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad
incontrare la strada comunale Moroni – Triasso. Il confine
raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e,
attraversa la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle,
arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il
piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la
chiesa della Sassella. Dalla chiesa suddetta scende al punto
di partenza seguendo la linea di massima pendenza.
“Grumello”
dall’incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna
con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a
est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e la
strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello che, su
quest’ultima strada, segna il confine fra i comuni di
Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della
falda montana passando per Cà Trippi e la contrada Cà Farina
fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo
fino al ponte della strada provinciale Sondrio – Montagna.
Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada
provinciale suddetta fino a quota 449; risale verso il nord
– est la strada di Riva fino al capitello di Riva e per la
valle della Giambon raggiunge le scuole elementari di
Montagna. Risale per la strada comunale fino al Dosso in
località Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei
Dossi Salati fino al dosso detto di Croce a nord –est di
Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa
parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a
contrada Rasella raggiunge la comunale Sondrio – Arquino;
segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e
immettersi sulla provinciale Sondrio – Montagna (in
prossimità di quota 340) per ritornare all’incrocio con la
via Lusardi.
“Inferno”
Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada
Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada
medesima e passando per le contrade Cà Muzzat, Conforti,
Pignotti, scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada
Palù. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la
linea di demarcazione tra prati e vigneti, giunge al limite
inferiore della zona Calvario, prosegue fino a Cà Menatti in
località Sedume, prende l’omonima strada vicinale fino a
raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che
conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta
strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio
– Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per
Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente
Davaglione. Dal ponte, volgendo a sud, scende lungo il
torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana,
al punto di partenza.
“Vagella”
Dall’incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la
strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso
est lungo la strada Valeriana medesima passando per la
contrada Nigola e arrivando sulla strada statale n. 38 dello
Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui
segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est;
fino alla frazione Tresenda. All’incrocio con la strada
statale n. 39 per l’Aprica volge a nord prendendo la
mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa).
Alla località Bissa (case Donchi – Ciapella) volge ad ovest
per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la
strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la
mulattiera La Baita – Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si
incrocia con la strada provinciale Teglio – Tresenda. Segue
quest’ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la
vicinale che conduce alla località La Sella e quindi alle
case Brioni. Da quest’ultima località risale lungo il
sentiero che porta al tornante della strada provinciale
Chiuro – Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue
quindi, volgendo ad ovest, lungo la strada provinciale
stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende
lungo il torrente sino a trovare, in sponda destra nel
territorio di Chiuro, il roccione detto La Crotta; prosegue
verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al
culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia,
a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada
provinciale. Segue, sempre verso ovest, l’altro sentiero che
scende alla Valle dei Luc, in margine alla coltura della
vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al
piede della pendice e poi segue verso est la linea di
demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a
monte del mappale 182, il torrente Rogna; quindi discende
detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto
di partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino oggetto dl presente
disciplinare devono essere quelle normali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell’iscrizione
all’Albo di cui all’art. 15 della legge 10/02/1992, n. 164,
esclusivamente i vigneti ubicati i terreni declivi e di
natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di
riferimento.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura
devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione
e comunque non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non
inferiore a
4.000 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura, è consentita
l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura
specializzata, non deve essere superiore a. 8,00
tonnellate/ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a DOCG “Valtellina
superiore” devono essere riportati nel limite di cui sopra,
purché la produzione globale non superi il 20% il limite
medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto
il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione del vino DOCG
“Valtellina superiore” devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00 vol.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOCG
“Valtellina superiore” con l’indicazione di una delle
seguenti sottozone:
Maroggia
Sassella
Grumello
Inferno
Vagella
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
11,50 vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia,
sentite le organizzazioni professionali di categoria
interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltura che nell’anno si sono verificate, può stabilire con
decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole – Comitato per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, e alla C.C.I.A.A. di Sondrio.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento del vino e DOCG “Valtellina superiore” anche
con l’indicazione delle sottozone, devono essere effettuate
nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni
rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato
nel precedente art 3.
Tuttavia. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le predette operazioni potranno essere
autorizzate dal Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l’intero
territorio amministrativo della provincia di Sondrio a
condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver
effettuato e di effettuare dette operazioni prima
dell’entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole
autorizzare l’esportazione verso la Confederazione elvetica
di determinate partite di vino “Valtellina superiore” che
non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo
di invecchiamento previsto per detti vini, dandone
comunicazione al Comitato predetto, a condizione che
l’invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona
di frontiera del territorio svizzero, di cui alla
convenzione del 2/07/1953 fra l’Italia e la Confederazione
elvetica e successive variazioni.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
I vini oggetto del presente disciplinare di produzione,
possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di
invecchiamento e di affinamento di:
24 mesi, dei quali 12 in botti di legno
il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre
successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Valtellina superiore” sottoposto ad un periodo di
invecchiamento di almeno:
3 anni
può portare la specificazione aggiuntiva “riserva”
Art 6
II vini a denominazione di origine controllata e garantita:
“Valtellina superiore”
“Valtellina superiore Maroggia”
“Valtellina superiore Sassella”
“Valtellina superiore Grumello”
“Valtellina superiore Inferno”
“Valtellina superiore Vagella”
“Valtellina superiore riserva”
all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: caratteristico, persistente e sottile, gradevole;
sapore: asciutto e leggermente tannico, austero, vellutato,
armonico
e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto secco netto minimo 23,00 g/l.;
L’uso in aggiunta alla denominazione di origine controllata
e garantita “Valtellina superiore” delle sottodenominazioni
geografiche “Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e
Vagella” ò riservato al prodotto ottenuto dai vigneti
situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel
precedente art 3.
Il vino ottenuto dal coacervo di uve, mosti e vini
provenienti da due o più delle predette sottozone
geografiche porterà in etichetta soltanto la denominazione
“Valtellina superiore”.
E’ consentita l’utilizzazione della dizione “Stagafassli” in
aggiunta alla denominazione “Valtellina superiore”
limitativamente al prodotto imbottigliato nel territorio
della Confederazione elvetica. L’utilizzo di tale dizione
esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le
sottozone “Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Vagella”
sia la qualificazione “riserva” sia ulteriori riferimenti
geografici aggiuntivi.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata e garantita
“Valtellina superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, scelto,
fine, selezionato ed similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
E’ consentito, in conformità al disposto del decreto
ministeriale 22/04/1992, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della
sottospecificazione geografica “costa” e di altri sinonimi
di uso locale, costituite da aree, località e mappali,
inclusi nelle zone, delimitate nel precedente art 3 e, dalle
quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
E’ altresì consentito l’uso di indicazioni toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne” dalle quali
effettivamente provengano le uve, da cui il vino così
qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione
che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente
all’atto della denuncia all’albo dei vigneti e che le uve da
esse provenienti ed
i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano
distintamente indicate e caricati rispettivamente nella
denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri
obbligatori di cantina.
Art 8
Sulle bottiglie o altri recipienti
contenenti il vino oggetto del presente disciplinare deve
figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini
predetti devono essere di forma “bordolese o borgognotta” di
vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di
capacità consentita dalle leggi vigenti, non inferiore a
0,375 e non superiore a 5 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione di
bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che
siano tali da offendere il prestigio del vino.
Art 9
Ai fini dell’utilizzazione della
denominazione di origine controllata e garantita “Valtellina
superiore”, ai sensi dell’art 13, comma 1, della legge
10/02/1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di
produzione ad analisi chimico – fisica ed organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se
lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque
sempre prima della sua commercializzazione, anche se
trattasi di transazioni tra produttore e commerciante e fra
produttore ed imbottigliatore, detti vini devono essere
sottoposti d un ulteriore esame organolettico nella fase
dell’imbottigliamento, secondo le norme all’uopo impartite
dal Ministero per le politiche agricole.
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