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Art 1
La indicazione geografica tipica “Val Tidone”,
accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso o dal
riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni:
Barbera
Bonarda
Riesling
Fortana
Marsanne
Muller Thurgau
è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Val Tidone” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
I vini ad IGT “Val Tidone” bianchi, devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Malvasia bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo
minimo 70%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Piacenza fino ad un massimo del 30%.
I vini ad IGT “Val Tidone” rossi, devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Barbera e/o Bonarda minimo 70%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Piacenza fino ad un massimo del 30%.
La IGT “Val Tidone” con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
Barbera
Bonarda
Riesling
Fortana
Marsanne
Muller Thurgau
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Piacenza fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Val Tidone” con la specificazione dei vitigni sopra
indicati possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Per i vini ad IGT “Val Tidone” tipologia frizzante è vietata la
gassificazione artificiale.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Val Tidone”
rientra nell’ambito del territorio della provincia di Piacenza e
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Borgonovo Val Tidone Caminata Castel San Giovanni Nibbiano
Pianello Val Tidone Ziano Piacentino
e parte del territorio dei comuni di:
Agazzano Gazzola Piozzano Travo
Tale zona di produzione è delimitata dal seguente perimetro:
partendo dal paese di Borgonovo Val Tidone segue la strada
provinciale Borgonovo – Ziano sino in località Moretta, per la
provinciale Ziano – Castel San Giovanni, da località Moretta a
località Vigolo, da località Vigolo per San Marzano su campestre e
strada rotabile a fondo naturale sino all’altezza dei rio Cavo, che
segue
verso la foce fino ad incrociare la comunale Castel San Giovanni –
Ganaghello per località Perduta Cà Pradello sino all’incontro del
rio Gambero che percorre verso la foce sino alla località Cà
Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per
Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale che da Cà Fornaci
conduce alla località il Poggio, Casanova, Cà Merlino, sino al
confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria.
Segue quindi il confine della provincia di Pavia per quanto
interessa tutto il foglio Castel San Giovanni 59 II - S.E. –
edizione 2° I.G.M.I. – foglio Pianello Val Tidone 71 1° N. E. –
edizione 5° I.G.M.I. – foglio Montaldo Pavese 71 1° N. O. – edizione
5° I.G.M.I. – foglio Zavattarello 71 1° S.O., sino alla località
Pian del Poggio indi abbandonando il confine di provincia per la
mulattiera a quote 756 – 708, località Torrazza, Cà dei Follini,
quota 510, indi per strada a stretto transito per Cà Bazzari,
Costalda, Poggio Moresco sino a Cà Aie di Sotto che corre adiacente
la riva sinistra del torrente Tidoncello all’altezza di Cà Aie di
Sotto per la mulattiera Caprile sino a Cà Cucoleto al km. 10,000 per
strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al km.
9,000, e km. 8,000 medesima strada, località Cà Franzedone al ponte
sul Tidoncello di Seviziano a quota 452 al km. 7,750 si devia su
strada a stretto transito per le quote 472, 492, 505 Cà Pozzo indi
sempre percorrendo la medesima strada per Seviziano, Cà Saliceto,
Casa Casoni e con strada che permette il passaggio di un solo
convoglio l’Ardara sino a quota 605 e risalire Cà Morone, Cà Bolé,
Casa Lunga.
Indi sul foglio Travo 72 IV S. E. sempre su strada permettente il
passaggio ad un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per
la mulattiera a quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a
stretto transito sino alla località Casa Carré a quota 446 dove, per
breve tratto, si segue il confine del comune lungo la sponda
sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce
a Boschi a quota 567, indi sempre per mulattiera per quota 621 sino
a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a
Chiesa di Bobbiano, cascina, indi per mulattiera sino alle quote
566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino
all’incrocio con la mulattiera per Costa del Bullo fra le località
Pradello e Cà del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera
sino a quota 586 incontrando il confine di comune di Travo e
Aguzzano che si segue per Zucca d’Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto,
Roccola, Polanina, Terrazza a quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV
S.E.
Indi su foglio Agazzano in prossimità della quota 249 abbandona il
confine tra i comuni, per scendere per breve tratto, la mulattiera
che conduce a Campo dei Re.
Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio,
Cà dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il
passaggio ad un solo convoglio: Cà del Dolce, Cà Marconi, quota 143,
quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota
123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per Torre in comune
di Gazzola.
Da La Torre con la strada provinciale per Gazzola con brevissimo
tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito per quota
131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano,
quote 128, 125, Cà Vecchia, e per mulattiera Cà Amola, Rivasso,
Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101, Cà Nuova
sino a quota 99 dove si imbocca la strada a stretto transito per
Tavernago, superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago , quota
108, strada per Mirabello, per brevissimo tratto sino alla quota 110
dove si piega per Casa Caffè, quote 107 e 106 sino al bivio Osteria
Nuova a quota 114 e proseguire per Bilegno a quota 114, guadando il
torrente Tidone.
Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino alla località
il Rio, indi attraversando il rio Grande e le quote 129, 131, 140
sino alla località Castelnuovo dove si percorre la provinciale
Pianello Val Tidone – Borgonovo, sino al raggiungimento del
capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Val Tidone”,
non deve essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Val Tidone” devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
Val Tidone bianco 9,50% vol.;
Val Tidone rosso 10,00% vol.;
Val Tidone Barbera 10,00% vol.;
Val Tidone Bonarda 10,00% vol.;
Val Tidone Fortana 9,50% vol.;
Val Tidone Marsanne 10,00% vol.;
Val Tidone Muller Thurgau 10,00% vol.;
Val Tidone Riesling 9,50% vol.
Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Val Tidone”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
Val Tidone bianco 10,00% vol.;
Val Tidone rosso 10,50% vol.;
Val Tidone Barbera 10,50% vol.;
Val Tidone Bonarda 10,50% vol.;
Val Tidone Fortana 10,00% vol.;
Val Tidone Marsanne 10,50% vol.;
Val Tidone Muller Thurgau 10,00% vol.;
Val Tidone Riesling 9,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Val Tidone” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
I vini ad IGT “Val Tidone” possono essere immessi al consumo nei
contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere
presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di
produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Val Tidone” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti
da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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