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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VAL TIDONE
I.G.T.

VAL TIDONE
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995


Art 1
 La indicazione geografica tipica “Val Tidone”, accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni:
Barbera
Bonarda
Riesling
Fortana
Marsanne
Muller Thurgau
è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Val Tidone” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
I vini ad IGT “Val Tidone” bianchi, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Malvasia bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo minimo 70%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 30%.
I vini ad IGT “Val Tidone” rossi, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera e/o Bonarda minimo 70%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 30%.
La IGT “Val Tidone” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Barbera
Bonarda
Riesling
Fortana
Marsanne
Muller Thurgau
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Val Tidone” con la specificazione dei vitigni sopra indicati possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Per i vini ad IGT “Val Tidone” tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Val Tidone” rientra nell’ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Borgonovo Val Tidone Caminata Castel San Giovanni Nibbiano
Pianello Val Tidone Ziano Piacentino
e parte del territorio dei comuni di:
Agazzano Gazzola Piozzano Travo
Tale zona di produzione è delimitata dal seguente perimetro:
partendo dal paese di Borgonovo Val Tidone segue la strada provinciale Borgonovo – Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano – Castel San Giovanni, da località Moretta a località Vigolo, da località Vigolo per San Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all’altezza dei rio Cavo, che segue
verso la foce fino ad incrociare la comunale Castel San Giovanni – Ganaghello per località Perduta Cà Pradello sino all’incontro del rio Gambero che percorre verso la foce sino alla località Cà Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale che da Cà Fornaci conduce alla località il Poggio, Casanova, Cà Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria.
Segue quindi il confine della provincia di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castel San Giovanni 59 II - S.E. – edizione 2° I.G.M.I. – foglio Pianello Val Tidone 71 1° N. E. – edizione 5° I.G.M.I. – foglio Montaldo Pavese 71 1° N. O. – edizione 5° I.G.M.I. – foglio Zavattarello 71 1° S.O., sino alla località Pian del Poggio indi abbandonando il confine di provincia per la mulattiera a quote 756 – 708, località Torrazza, Cà dei Follini, quota 510, indi per strada a stretto transito per Cà Bazzari, Costalda, Poggio Moresco sino a Cà Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all’altezza di Cà Aie di Sotto per la mulattiera Caprile sino a Cà Cucoleto al km. 10,000 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al km. 9,000, e km. 8,000 medesima strada, località Cà Franzedone al ponte sul Tidoncello di Seviziano a quota 452 al km. 7,750 si devia su strada a stretto transito per le quote 472, 492, 505 Cà Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Seviziano, Cà Saliceto, Casa Casoni e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio l’Ardara sino a quota 605 e risalire Cà Morone, Cà Bolé, Casa Lunga.
Indi sul foglio Travo 72 IV S. E. sempre su strada permettente il passaggio ad un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per la mulattiera a quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a stretto transito sino alla località Casa Carré a quota 446 dove, per breve tratto, si segue il confine del comune lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi a quota 567, indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, cascina, indi per mulattiera sino alle quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all’incrocio con la mulattiera per Costa del Bullo fra le località Pradello e Cà del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune di Travo e Aguzzano che si segue per Zucca d’Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazza a quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E.
Indi su foglio Agazzano in prossimità della quota 249 abbandona il confine tra i comuni, per scendere per breve tratto, la mulattiera che conduce a Campo dei Re.
Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Cà dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio: Cà del Dolce, Cà Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per Torre in comune di Gazzola.
Da La Torre con la strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito per quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125, Cà Vecchia, e per mulattiera Cà Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101, Cà Nuova sino a quota 99 dove si imbocca la strada a stretto transito per Tavernago, superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago , quota 108, strada per Mirabello, per brevissimo tratto sino alla quota 110 dove si piega per Casa Caffè, quote 107 e 106 sino al bivio Osteria Nuova a quota 114 e proseguire per Bilegno a quota 114, guadando il torrente Tidone.
Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino alla località il Rio, indi attraversando il rio Grande e le quote 129, 131, 140 sino alla località Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello Val Tidone – Borgonovo, sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Val Tidone”, non deve essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Val Tidone” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Val Tidone bianco 9,50% vol.;
Val Tidone rosso 10,00% vol.;
Val Tidone Barbera 10,00% vol.;
Val Tidone Bonarda 10,00% vol.;
Val Tidone Fortana 9,50% vol.;
Val Tidone Marsanne 10,00% vol.;
Val Tidone Muller Thurgau 10,00% vol.;
Val Tidone Riesling 9,50% vol.
Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art 6
 I vini ad IGT “Val Tidone”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Val Tidone bianco 10,00% vol.;
Val Tidone rosso 10,50% vol.;
Val Tidone Barbera 10,50% vol.;
Val Tidone Bonarda 10,50% vol.;
Val Tidone Fortana 10,00% vol.;
Val Tidone Marsanne 10,50% vol.;
Val Tidone Muller Thurgau 10,00% vol.;
Val Tidone Riesling 9,50% vol.

Art 7
 Alla IGT “Val Tidone” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
I vini ad IGT “Val Tidone” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Val Tidone” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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