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Art 1
La denominazione di origine controllata “Velletri”
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Bianco
Rosso
Superiore
Riserva
Spumante
Art 2
I vini a DOC “Velletri” devono essere ottenuti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica.
“Velletri bianco”
Malvasia bianca di Candia e Malvasia puntinata, da soli o
congiuntamente massimo 70%.
Trebbiano toscano, Trebbiano verde, Trebbiano giallo minimo 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni:
Bellone e Bonbino
e da altri vitigni a bacca bianca, autorizzati e/o raccomandati
rispettivamente per le province di Roma e di Latina per un massimo
del 20%.
“Velletri rosso”
Sangiovese dal 10 al 45%,
Montepulciano dal 30 al 50%
Cesanese comune e/o d’Affile minimo 10%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni:
Bonbino nero, Merlot e Ciliegiolo
E da altri vitigni a bacca rossa, autorizzati e/o raccomandati,
rispettivamente per le province di Roma e di Latina, per un massimo
del 30%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a DOC “Velletri”, comprende i terreni vocati alla qualità di
tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Velletri Lariano
In provincia di Roma
E parte del territorio amministrativo del comune di:
Cisterna di Latina
In provincia di Latina.
Tale zona è così delimitata:
a nord, partendo dalla confluenza dei confini comunali di Velletri e
di Lariano, in prossimità del Maschio di Ariano, la linea di
delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Velletri e
poi, in direzione sud, tutta la parte occidentale di tale confine e
parzialmente quello meridionale, sino ad incontrare in prossimità di
Casa Marchigiani, la ferrovia Roma – Napoli che segue fino al centro
abitato di Cisterna di Latina.
Da detto centro abitato prosegue, verso nord, lungo il Fosso di
Cisterna, fino a quota 125 in località Suvereto; scende quindi in
direzione sud per la strada che conduce a Torrecchia Nuova (circa
300 metri) e piegando verso est, la delimitazione segue il sentiero
che costeggia il Fosso, affluente di destra del Teppia, fino a
raggiungere la quota 110.
Da detta quota procede verso nord lungo il crinale e, superata la
località Sorgente, raggiunge la retta ipotetica tra le quote 142
(Fosso Teppia) e 134 (Fosso di Cisterna).
Segue verso ovest, tale retta sino al Fosso di Cisterna, lungo il
quale, in direzione nord, raggiunge il confine del comune di
Velletri.
Percorre tale confine in direzione nord fino alla confluenza di
questi con quello di Lariano. Segue quindi tutto il confine comunale
orientale di Lariano fino a raggiungere quello di Velletri, in
prossimità di Maschio di Ariano, punto di partenza della
delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Velletri” devono essere quelle normali
della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche
di qualità.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli
generalmente usati nella zona.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione Lazio può consentire diverse forme di allevamento,
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata e i
titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
“Velletri bianco” 16,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Velletri rosso” 16,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Velletri bianco secco superiore” 16,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Velletri rosso riserva” 16,00% tonn./ettaro 12,00% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per
ettaro deve essere rapportata alla coltura specializzata in base
alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
La regione Lazio, con proprio decreto, su proposta delle
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di
utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione
al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Roma e
di latina.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio e l’arricchimento del grado alcolico,
devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3, nonché nel territorio
amministrativo della frazione di Campoverde del comune di Aprilia.
Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate
nell’ambito del territorio della regione Lazio.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo
della stessa DOC “Velletri”, oppure con mosto concentrato
rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie
consentite.
E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’art. 1 in corso
d’invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite
ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%
per la complessiva durata dell’invecchiamento.
Le diverse tipologie previste dall’art. 1, devono essere elaborate
in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
Il vino a DOC “Velletri bianco” nelle tipologie “secco, amabile e
dolce” può essere utilizzato per designare i “vini spumanti”
ottenuti con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La tipologia “spumante” deve essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per
almeno Sei mesi e la durata del procedimento di elaborazione deve
essere non inferiore a: dodici mesi.
Per la presa di spuma della tipologia “spumante” deve essere
utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei
vigneti iscritti all’Albo della d.o.c. “Velletri”, oppure on mosto
concentrato rettificato.
La resa massima dell’uva in vino finito, compresa l’eventuale
aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro,
comprese le aggiunte occorrenti per la elaborazione dei vini
spumanti, sono le seguenti:
“Velletri bianco” 70% 112,00 hl./ettaro
“Velletri rosso” 65% 104,00 hl./ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra indicati, ma non il
75% per il vino bianco e il 70% per il vino rosso, anche se la
produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
I vini a DOC “Velletri rosso” con la qualificazione aggiuntiva
“riserva” devono essere sottoposti ad un invecchiamento obbligatorio
di:
due anni, a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle
uve.
Art 6
I vini di cui all’art. all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Velletri bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato, fruttato;
sapore: secco zuccheri riduttori massimo 4,0 g/l.
amabile zuccheri riduttori da 4,01 a 20,0 g/l.
dolce zuccheri riduttori oltre i 20,0 g/l;
di giusto corpo, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Velletri bianco superiore”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
“Velletri rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento (riserva”;
profumo: vinoso, intenso, etereo per il tipo invecchiato;
sapore: asciutto zuccheri riduttori massimo 4,0 g/l;
amabile zuccheri riduttori da 4,01 a 20,0 g/l.
vellutato, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Velletri rosso riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
“Velletri spumante”
spuma: persistente, fitta e continua;
colore: giallo paglierino intenso;
profumo: bouquet pulito, elegante con note di lievito di birra e
frutta
matura;
sapore: seco di buon corpo, persistente;
titolo arometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 0,30 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e
dell’estratto secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, ove
consentita, il sapore dei vini può rilevare un lieve percezione di
legno.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione
dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, ltre alle menzioni tradizionali, cioè quelle del
colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre,
purché pertinenti ai vini di cui all’art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di
unità amministrative, frazioni, aree, zone e località, dalle quali
provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto
del decreto ministeriale 22/4/1992.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi privati e i nomi aziendali
possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine controllata del vino, salve le norme
generali più restrittive.
L’indicazione della categoria merceologica è facoltativa: è
obbligatoria nel caso in cui si possa generare confusione tra le
tipologie previste dal disciplinare di produzione.
L’indicazione del contenuto zuccherino del prodotto, per gli
spumanti, è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria;
quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o
abboccati, mentre è obbligatoria per i tipi amabili o dolci.
Nell’etichettatura di vini recante la menzione “riserva” e la
specificazione “superiore” l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve è obbligatoria.
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