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Art 1
La indicazione geografica tipica “Veneto”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Veneto” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Veneto” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno più vitigni idonei alla
coltivazione per le province di Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
La IGT “Veneto”, con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni o relativo sinonimo il cui uso in etichetta è
consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:
Chardonnay
Durella
Garganega
Groppello
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malvasia (Malvasia Istriana)
Moscato bianco
Moscato giallo
Muller Thurgau
Pinella
Pinot bianco
Pinot grigio
Prosecco
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Tai (Tocai friulano)
Traminer
Trebbiano (Trebbiano toscano e/o Trebbiano di Soave)
Verdiso
Veruzzo (Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano)
Vespaiola
Barbera
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Corvina
Franconia
Incrocio Manzoni 2.15
Malbech
Marzemino
Merlot
Molinara
Pinot nero (anche vinificato in bianco)
Raboso (Raboso Piave e/o Raboso Veronese)
Refosco dal peduncolo rosso
Rondinella
Sangiovese
Corvinone
Oseleta
Pedevenda
Marzemina bianca
Carmenère
Rebo
Syrah
Tai rosso (Tocai rosso)
Petit Verdot
Prosecco lungo
Manzoni rosa
Manzoni Moscato
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere ,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni
“Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenère”.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per le rispettive province sopra indicate fino
ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Veneto” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante, i soli vini derivanti da
vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella
tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Veneto” comprende l’intero territorio
amministrativo delle province di:
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza
nella regione Veneto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Veneto” bianco, rosso e rosato, anche con la
specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
25,00 tonnellate/ettaro
ad eccezione dei vitigni:
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling
renano, Cabernet Franc, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13,
Sauvignon, Oseleta, Pedevenda, Marzemina bianca, Carmenère,
Rebo, Tai rosso, Petit Verdot e Manzoni Moscato
per i quali la resa massima non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
e per i vitigni seguenti la resa non deve essere superiore
a:
Syrah 15,00 t/ha.;
Manzoni rosa 12,00 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Veneto”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 50% per la tipologia
passito.
Art 6
I vini ad IGT “Veneto”, per tutti i tipi di
vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
15,00% vol. per il passito
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini ad
IGT “Veneto” è consentito utilizzare il riferimento al nome
di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente
disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente
nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini
stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Veneto” di cui al precedente
comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art 8
Alla IGT “Veneto” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai vini ad IGT “Veneto” è consentito utilizzare in
etichettatura la menzione “vivace”.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Veneto” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |