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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VENETO ORIENTALE
IGT |
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VENETO ORIENTALE
I.G.T.
D. D. 27/Giugno /2008 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Veneto orientale”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Veneto orientale” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Veneto orientale” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni idonei
alla coltivazione per le province di Venezia e Treviso.
La IGT “Veneto orientale”, con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni o relativo sinonimo il cui uso in etichetta
è consentito dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale:
Chardonnay
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malvasia (Malvasia istriana)
Muller Thurgau
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Tai italico (Tocai friulano)
Traminer aromatico
Verduzzo (Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano)
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Franconia
Malbech
Marzemino
Merlot
Pinot nero (anche vinificato in bianco)
Raboso (Raboso Piave e/o Raboso Veronese)
Raboso veronese
Refosco dal peduncolo rosso
Ancellotta
Carmemère
Syrah
Marzemina bianca
Rebo
Petit Verdot
Manzoni rosa
Manzoni Moscato
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni
“Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenère”.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per le province di Venezia e Treviso fino ad un
massimo del 15%.
I vini ad IGT “Veneto orientale” con la specificazione di
uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono
essere prodotti anche nella tipologia frizzante, i soli vini
derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti
anche nella tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Veneto orientale” rientra nel territorio delle
province di Venezia e di Treviso.
Tale zona risulta delimitata come appresso:
provincia di Venezia:
l’area orientale della provincia di Venezia fino al fiume
Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine
della provincia di Treviso;
provincia di Treviso:
l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Motta di Livenza Medusa di Livenza
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Veneto orientale” bianco, rosso e rosato, anche con la
specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
25,00 tonnellate/ettaro
ad eccezione dei vitigni:
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet
Franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13,
Sauvignon, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo. Petit Verdot e
Manzoni Moscato
per i quali la resa massima non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
Per i vitigni seguenti la resa non deve essere superiore a:
Syrah 15,00 tonnellate/ettaro
Manzoni rosa 12.00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Veneto
orientale” seguita o meno dal riferimento del vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Veneto orientale”, per tutti i
tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini ad
IGT “Veneto orientale” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente
disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente
nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini
stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Veneto orientale” di cui al
precedente comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art 8
Alla IGT “Veneto orientale” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Veneto orientale” può essere utilizzata come ricaduta
per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |
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