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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VENETO ORIENTALE
IGT

VENETO ORIENTALE
I.G.T.
D. D. 27/Giugno /2008


Art 1
La indicazione geografica tipica “Veneto orientale”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Veneto orientale” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Veneto orientale” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni idonei alla coltivazione per le province di Venezia e Treviso.
La IGT “Veneto orientale”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:
Chardonnay
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malvasia (Malvasia istriana)
Muller Thurgau
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Tai italico (Tocai friulano)
Traminer aromatico
Verduzzo (Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano)
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Franconia
Malbech
Marzemino
Merlot
Pinot nero (anche vinificato in bianco)
Raboso (Raboso Piave e/o Raboso Veronese)
Raboso veronese
Refosco dal peduncolo rosso
Ancellotta
Carmemère
Syrah
Marzemina bianca
Rebo
Petit Verdot
Manzoni rosa
Manzoni Moscato
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni “Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenère”.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Venezia e Treviso fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Veneto orientale” con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Veneto orientale” rientra nel territorio delle province di Venezia e di Treviso.
Tale zona risulta delimitata come appresso:
provincia di Venezia:
l’area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso;
provincia di Treviso:
l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Motta di Livenza Medusa di Livenza
Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Veneto orientale” bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
25,00 tonnellate/ettaro
ad eccezione dei vitigni:
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet Franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sauvignon, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo. Petit Verdot e Manzoni Moscato
per i quali la resa massima non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
Per i vitigni seguenti la resa non deve essere superiore a:
Syrah 15,00 tonnellate/ettaro
Manzoni rosa 12.00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Veneto orientale” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Veneto orientale”, per tutti i tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Veneto orientale” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Veneto orientale” di cui al precedente comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Veneto orientale” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Veneto orientale” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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