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Art 1
La indicazione geografica tipica “Venezia
Giulia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste
dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai
mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Venezia Giulia” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Venezia Giulia” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province
di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine.
La IGT “Venezia Giulia”, con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni o relativi sinonimi riportati per ciascuna
delle province di seguito indicate:
Provincia di Gorizia:
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)
Malvasia istriana
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Refosco dal peduncolo rosso
Ribolla gialla
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Terrano
Tocai friulano
Verduzzo friulano
Chardonnay
Incrocio Manzoni 6.0.13
Moscato giallo
Schioppettino
Per la provincia di Pordenone:
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Prosecco
Refosco nostrano
Refosco dal peduncolo rosso
Ribolla gialla
Riesling renano
Sauvignon
Tocai friulano
Traminer aromatico
Verduzzo friulano
Chardonnay
Forgiarin
Incrocio Manzoni 6.0.13
Sciaglin
Ucelut
Per la provincia di Trieste:
Malvasia istriana
Merlot
Refosco dal peduncolo rosso
Sauvignon
Terrano
Chardonnay
Pinot bianco
Vitouska
Per la provincia di Udine:
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon)
Merlot
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Prosecco
Refosco nostrano
Refosco dal peduncolo rosso
Riesling renano
Sauvignon
Schioppettino
Tocai friulano
Verduzzo friulano
Chardonnay
Franconia
Incrocio Manzoni 6.0.13
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti nell’ambito aziendale per almeno l’85% dal
corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini
sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del
15%.
I vini ad IGT “Venezia Giulia” con la specificazione di uno
dei vitigni di cui al presente articolo possono essere
prodotti anche nella tipologia frizzante è limitatamente ai
vitigni a bacca rossa alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Venezia Giulia” comprende l’intero territorio
amministrativo delle province di:
Gorizia Pordenone Trieste Udine
nella regione Venezia Giulia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Venezia Giulia” bianco, rosso e rosato, anche con la
specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
16,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Venezia
Giulia” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Venezia Giulia”, per tutti i
tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini
ad IGT “Venezia Giulia” prodotti nel territorio della
regione Friuli – Venezia Giulia, è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni, negli abbinamenti di
seguito riportati:
Chardonnay e Sauvignon
Chardonnay e Pinot bianco
Pinot bianco e Pinot grigio
Merlot e Cabernet Franc
Merlot e Cabernet Sauvignon
Merlot e Refosco dal peduncolo rosso
Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso
è limitatamente alla tipologia frizzante:
Chardonnay e Pinot nero
Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Venezia Giulia” è consentito
a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
L’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art 8
Alla IGT “Venezia Giulia” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Venezia Giulia” può essere utilizzata come ricaduta
per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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