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Art 1 La denominazione
di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi passito”
Art 2
I vini a denominazione di origine controllata “Verdicchio
dei Castelli di Jesi” devono essere ottenuti dalle uve del
vitigno:
Verdicchio minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le province di Ancona e di Macerata, da soli
o congiuntamente, sino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” ricade in tutto o in parte
nei territori amministrativi dei seguenti comuni :
Bàrbara Serra de’ Conti Corinaldo
Montecarotto Arcevia Ostra Vetere
Poggio San Marcello Ostra Castelplànio
Morro d’Alba Senigaglia Castelleone di Suasa
Serra San Quirico Mergo Rosora
San Marcello Belvedere Ostrense Castelbellino
Monte Roberto Maiolati Spontini Cupramontana
San Paolo di Jesi Stàffolo
Tutti in provincia di Ancona
Parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Apiro Cingoli
In provincia di Macerata
Tale zona è così delimitata:
parte dal punto di incontro dei confini comunali di
Filottrano – Jesi – Cingoli e segue, all’immissione del
Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad
incontrare la località di Castreccioni.
Di qui prende la direttrice Castreccioni – Palazzo per poi
percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo,
sino alla località Annunziata, percorre la zona di San
Lorenzo sino alla strada di Apiro – Poggio San Vicino in
prossimità di Case Tosti a quota 280.
Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine
comunale di Poggio San Vicino – Apiro.
Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San
Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche
confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine
comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e
Serra San Quirico sino al cimitero di Sant’Elia (nei pressi
dell’imbocco della strada per la frazione Grotte) e da
questo punto si inserisce sulla strada Domo – Serra San
Quirico che percorre sino all’incrocio con la strada statale
n. 76.
Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San
Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado,
Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo
la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone
di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli,
incontra il confine provinciale Ancona – Pesaro. Percorre
tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e
Monterado.
Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di
Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi
al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio,
Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra.
Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente
Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigaglia
e Morro d’Alba.
Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigaglia e
Morro d’Alba e quindi Morro d’Alba e Monte San Vito, Monte
San Vito – San Marcello, San Marcello - Monsano e San
Marcello e Jesi.
Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i
comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monte Roberto.
San Paolo di Jesi, Stàffolo e Cingoli sino a ricongiungersi
al Fiume Musone.
L’uso della menzione “Classico” per il vino a DOC
“Verdicchio dei Castelli di Jesi”, è riservata ai vino
prodotto nella zona originaria più antica.
Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente
articolo con l’esclusione dei territori posti alla sinistra
del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di
Ostra e di Senigaglia in provincia di Ancona.
Tale zona comprende in parte o tutto il territorio dei
comuni di:
Poggio San Marcello Montecarotto Castelplanio
Rosora Mergo Serra San Quirico
Morro d’Alba San Marcello Belvedere Ostrense
Castelbellino Monte Roberto Maiolati Spontini
Cupramomtana San Paolo di Jesi Stàffolo
Tutti in provincia di Ancona
E parte del territorio dei comuni di:
Cingoli Apiro
In provincia di Macerata.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Verdicchio dei
Castelli di Jesi” devono essere quelle tradizionali della
zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata la forma di allevamento a pergola detta
“tendone”.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore
del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno
avere una densità di almeno 2.200 ceppi/ettaro.
Le rese dell’uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini
a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, di cui all’art 1,
sono quelle di seguito specificate:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” 14,00 tonn./ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva” 11,00 tonn./ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico” 14,00 tonn./ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore” 11,00
tonn./ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva” 11,00
tonn./ettaro
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
le rese dovranno essere riportate attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione
non avrà diritto alla denominazione di origine controllata
“Verdicchio dei Castelli di Jesi”
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 70% e per la tipologia
“spumante” al netto della presa di spuma.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La resa massima ettaro/ettolitro di vino non deve essere
superiore a:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” 98,00 hl/ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico” 98,00 hl/ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore” 77,00
hl/ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva” 77,00 hl/ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva” 77,00
hl/ettaro
Per i nuovi vigneti la resa media per ceppo non deve essere
superiore a:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” 6,400 kg/ceppo
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico” 6,400 kg/ceppo
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore” 5,000
kg/ceppo
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva” 5,000 kg/ceppo
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva” 5,000
kg/ceppo
La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, con proprio decreto, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e
di coltivazione, può stabilire un limite massimo di
produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle
C.C.I.A.A. di Ancona e di Macerata.
Art 5
Le operazioni di vinificazione appassimento ed
invecchiamento devono essere effettuate nell’interno dei
comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella
zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto do alcune situazioni tradizionali
della zona, è facoltà del Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, su
motivata richiesta, la vinificazione, l’appassimento delle
uve e l’invecchiamento dei vini a DOC “Verdicchio dei
Castelli di Jesi” a quelle aziende che avendo stabilimenti
siti nelle province di Ancona e di Macerata, dimostrino di
aver effettuato tradizionalmente le operazioni di
vinificazione dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di
Jesi” prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
E’ altresì facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, consentire l’effettuazione delle
operazioni di cui sopra su motivata richiesta, a quelle
aziende che avendo stabilimenti in linea d’aria entro 2 km
dal confine della zona di produzione di cui all’art 3 ed
avendo vigneti iscrivibili all’albo dei vigneti della DOC
“Verdicchio dei castelli di Jesi”, dimostrino di aver
vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona
controllata, purché le predette operazioni siano state
effettuate prima dell’entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai
vini a d.o.c. Verdicchio dei Castelli di Jesi” i seguenti
titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” 10,50% vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante” 9,00% vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva” 11,50% vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico” 10,50% vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore” 11,50%
vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva” 11,50%
vol.
Le uve idonee alla produzione del vino a DOC “Verdicchio dei
castelli di Jesi” possono essere destinate alla produzione
della tipologia “passito”, dopo essere state sottoposte ad
un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30
Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 Ottobre
dell’anno di produzione delle uve
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a
23,00%.
La resa massima di uva fresca in vino non deve essere
superiore al 45%.
L’immissione al consumo del vino a DOC “Verdicchio dei
castelli di Jesi passito” non può avvenire prima del 1°
Dicembre dell’anno successivo a quello di produzione delle
uve
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di
15,00%
l’invecchiamento deve avvenire all’interno della zona di
vinificazione delle uve di cui al presente articolo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini a DOC “Verdicchio dei
castelli di Jesi” è ammessa la correzione sia con mosti
concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con
mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.
Per tutte le tipologie dei vini a DOC “Verdicchio dei
castelli di Jesi” è ammessa la dolcificazione secondo le
norme comunitarie e nazionali.
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Art 6
I vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di
Jesi”, all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 14,00 grammi/litro;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00 grammi/litro;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00 grammi/litro;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 17,00 grammi/litro;
Verdicchio dei castelli di Jesi passito:
colore: dal giallo paglierino intenso all’ambrato;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: dolce, vellutato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,00 grammi/litro;
acidità volatile massima: 1,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 22,00 grammi/litro;
I vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” e “Verdicchio
dei castelli di Jesi classico superiore”, possono
rivendicare in etichetta la menzione “riserva” se derivano
da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente
art. 2, 4 e 5 e abbiano superato un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno:
18 mesi di cui almeno sei mesi in bottiglia
a decorrere dal 1° dicembre dell’annata di produzione delle
uve.
La menzione “riserva” non può essere aggiunta alla qualifica
“superiore”.
La DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi” può essere
utilizzata per designare il vino “spumante” ottenuto con
mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti
previsti dal presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la
produzione dello “spumante” possono essere effettuate in
tutto il territorio della regione Marche.
La menzione aggiuntiva “riserva”, potrà essere utilizzata
dopo almeno
Nove mesi di permanenza sulle fecce
Il vino a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante”,
all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche organolettiche:
spuma: fine, elegante e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali
riflessi
verdolini;
profumo: delicato, ampio e composito;
sapore: secco, sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di
legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di
legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare,
con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e
dell’estratto non riduttore.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati che non
abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,
fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC “Verdicchio dei
Castelli di Jesi” può figurare l’annata di produzione delle
uve.
Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato
con le menzioni “classico, superiore, passito e riserva”.
Il vino a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi” può essere
confezionato in recipienti delle capacità previste dalla
vigente normativa.
Per l’immissione al consumo dei vini a DOC “Verdicchio dei
castelli di Jesi classico” sono ammessi recipienti fino a 5
litri.
Per l’immissione al consumo dei vini a DOC “Verdicchio dei
castelli di Jesi classico superiore, Verdicchio dei castelli
di Jesi classico riserva e Verdicchio dei castelli di Jesi
riserva” sono ammessi soltanto recipienti di vetro della
capacità fino a 3 litri.
Per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite,
strappo e corona.
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