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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
D.O.C.

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
D.O.C.
D.D. 18/LUGLIO/2003


Art 1 La denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante”
“Verdicchio dei Castelli di Jesi passito”

Art 2
I vini a denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi” devono essere ottenuti dalle uve del vitigno:
Verdicchio minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Ancona e di Macerata, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 15%.

Art 3
 La zona di produzione dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” ricade in tutto o in parte nei territori amministrativi dei seguenti comuni :
Bàrbara Serra de’ Conti Corinaldo
Montecarotto Arcevia Ostra Vetere
Poggio San Marcello Ostra Castelplànio
Morro d’Alba Senigaglia Castelleone di Suasa
Serra San Quirico Mergo Rosora
San Marcello Belvedere Ostrense Castelbellino
Monte Roberto Maiolati Spontini Cupramontana
San Paolo di Jesi Stàffolo
Tutti in provincia di Ancona
Parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Apiro Cingoli
In provincia di Macerata
Tale zona è così delimitata:
parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano – Jesi – Cingoli e segue, all’immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la località di Castreccioni.
Di qui prende la direttrice Castreccioni – Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada di Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di Case Tosti a quota 280.
Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino – Apiro.
Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al cimitero di Sant’Elia (nei pressi dell’imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada Domo – Serra San Quirico che percorre sino all’incrocio con la strada statale n. 76.
Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona – Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado.
Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra.
Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigaglia e Morro d’Alba.
Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigaglia e Morro d’Alba e quindi Morro d’Alba e Monte San Vito, Monte San Vito – San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi.
Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monte Roberto. San Paolo di Jesi, Stàffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al Fiume Musone.
L’uso della menzione “Classico” per il vino a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, è riservata ai vino prodotto nella zona originaria più antica.
Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l’esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigaglia in provincia di Ancona.
Tale zona comprende in parte o tutto il territorio dei comuni di:
Poggio San Marcello Montecarotto Castelplanio
Rosora Mergo Serra San Quirico
Morro d’Alba San Marcello Belvedere Ostrense
Castelbellino Monte Roberto Maiolati Spontini
Cupramomtana San Paolo di Jesi Stàffolo
Tutti in provincia di Ancona
E parte del territorio dei comuni di:
Cingoli Apiro
In provincia di Macerata.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata la forma di allevamento a pergola detta “tendone”.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi/ettaro.
Le rese dell’uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, di cui all’art 1, sono quelle di seguito specificate:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” 14,00 tonn./ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva” 11,00 tonn./ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico” 14,00 tonn./ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore” 11,00 tonn./ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva” 11,00 tonn./ettaro
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi”
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% e per la tipologia “spumante” al netto della presa di spuma.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima ettaro/ettolitro di vino non deve essere superiore a:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” 98,00 hl/ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico” 98,00 hl/ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore” 77,00 hl/ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva” 77,00 hl/ettaro
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva” 77,00 hl/ettaro
Per i nuovi vigneti la resa media per ceppo non deve essere superiore a:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” 6,400 kg/ceppo
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico” 6,400 kg/ceppo
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore” 5,000 kg/ceppo
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva” 5,000 kg/ceppo
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva” 5,000 kg/ceppo
La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Ancona e di Macerata.

Art 5
Le operazioni di vinificazione appassimento ed invecchiamento devono essere effettuate nell’interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto do alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione, l’appassimento delle uve e l’invecchiamento dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e di Macerata, dimostrino di aver effettuato tradizionalmente le operazioni di vinificazione dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
E’ altresì facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire l’effettuazione delle operazioni di cui sopra su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo stabilimenti in linea d’aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all’art 3 ed avendo vigneti iscrivibili all’albo dei vigneti della DOC
“Verdicchio dei castelli di Jesi”, dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona controllata, purché le predette operazioni siano state effettuate prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a d.o.c. Verdicchio dei Castelli di Jesi” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi” 10,50% vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante” 9,00% vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva” 11,50% vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico” 10,50% vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore” 11,50% vol.
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva” 11,50% vol.
Le uve idonee alla produzione del vino a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi” possono essere destinate alla produzione della tipologia “passito”, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 Ottobre dell’anno di produzione delle uve
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 23,00%.
La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.
L’immissione al consumo del vino a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi passito” non può avvenire prima del 1° Dicembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 15,00%
l’invecchiamento deve avvenire all’interno della zona di vinificazione delle uve di cui al presente articolo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi” è ammessa la correzione sia con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.
Per tutte le tipologie dei vini a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi” è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
.
Art 6
 I vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Verdicchio dei Castelli di Jesi”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 14,00 grammi/litro;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00 grammi/litro;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00 grammi/litro;
“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico riserva”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 17,00 grammi/litro;
Verdicchio dei castelli di Jesi passito:
colore: dal giallo paglierino intenso all’ambrato;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: dolce, vellutato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,00 grammi/litro;
acidità volatile massima: 1,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 22,00 grammi/litro;
I vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” e “Verdicchio dei castelli di Jesi classico superiore”, possono rivendicare in etichetta la menzione “riserva” se derivano da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 2, 4 e 5 e abbiano superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:
18 mesi di cui almeno sei mesi in bottiglia
a decorrere dal 1° dicembre dell’annata di produzione delle uve.
La menzione “riserva” non può essere aggiunta alla qualifica “superiore”.
La DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi” può essere utilizzata per designare il vino “spumante” ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello “spumante” possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche.
La menzione aggiuntiva “riserva”, potrà essere utilizzata dopo almeno
Nove mesi di permanenza sulle fecce
Il vino a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche:
spuma: fine, elegante e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi
verdolini;
profumo: delicato, ampio e composito;
sapore: secco, sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore: 15,00 grammi/litro;
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore.

Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati che non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” può figurare l’annata di produzione delle uve.
Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con le menzioni “classico, superiore, passito e riserva”.
Il vino a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi” può essere confezionato in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa.
Per l’immissione al consumo dei vini a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi classico” sono ammessi recipienti fino a 5 litri.
Per l’immissione al consumo dei vini a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi classico superiore, Verdicchio dei castelli di Jesi classico riserva e Verdicchio dei castelli di Jesi riserva” sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri.
Per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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