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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Verdicchio di Matelica” è riservata al vino che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Sono previste anche le tipologie:
spumante
riserva
passito
Art 2
Il vino a DOC “Verdicchio di Matelica” deve
essere ottenuto dalle uve del vitigno:
Verdicchio minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Ancona e di Macerata, da soli o congiuntamente
sino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Verdicchio
di Matelica” comprende parte del territorio dei comuni di:
Matelica Esanatoglia Gagliole
Castelraimondo Camerino Prioraco
In provincia di Macerata
E parte del territorio dei comuni di:
Fabriano Cerreto d’Esi
In provincia di Ancona.
La zona di produzione è così delimitata:
partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la
provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue sino al bivio
con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta
carreggiabile sino a ricongiungersi con la provinciale
Esanatoglia – Fabriano, che poi segue sino alla località
Case Tribbio.
Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la
strada per la frazione Castiglione indi la strada per la
chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla
provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue sino al bivio
per la frazione Bassano.
Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla
frazione Bassano e passando davanti alla chiesa parrocchiale
della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla
strada statale n. 76, che percorre sino al bivio con la
strada delle Serre.
Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di
Fabriano e Cerreto d’Esi, che segue sino ad incontrare la
carrareccia delle Volgore che passa per Case San Martino e
poi si immette sulla strada che unisce le frazioni di
Cerquete e Fontanelle.
Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto,
Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che
da Colferraio porta a Bastia ed a Casa Rossa (quota 460) per
raggiungere, lungo un sentiero, quota 554.
Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano,
poi la strada per Vinano e Sant’Anna, poi la direttrice per
quota 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle
Piana.
Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Case Laga Alta,
di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia
per Casa Frana.
Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San
Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la
provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a
Matelica.
Dall’incrocio predetto percorre tale strada passando per
Gagliole e Collaiello, giunge alla frazione Salvatagli.
Da questa frazione si immette sulla strada statale
Castelraimondo – San Severino Marche e che percorre sino al
bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero, segue la
carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, sino
all’incrocio con la strada Castelraimondo – Crispiero,
immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio
per la frazione Sabbieta.
Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per
Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le
Case Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per
congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale
Camerino – Castelraimondo.
Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, sino al ponte
della Cesara.
Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il bivio
parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio,
per Valle San Martino, per Sellano, per Perito sino a
raggiungere la frazione Seppio.
Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che
sbocca al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco –
Casteraimondo.
Da qui segue poi il confine comunale Prioraco –
Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per
Sant’Angelo, che percorre sino alla frazione Sant’Angelo.
Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria
secondo la direttrice che da Sant’Angelo (quota 549) va a
Case il Poggio (quota 507), attraverso le quote 684, 592,
529.
Da Case il Poggio segue la carrareccia per Casa Foscoli.
Da Casa Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo,
secondo la direttrice che da Casa Foscoli (quota 488) va al
confine comunale Matelica – Esanatoglia in prossimità di
Casa Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622 e 583.
Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica –
Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia – Matelica e
da qui si ricongiunge al centro abitato di Esanatoglia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Verdicchio di
Matelica” devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualità.
Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona,
comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e
del vino.
E’ vietato la forma di allevamento a tendone.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso, prima dell’invaiatura,
per non più di due interventi per il periodo primaverile –
estivo.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata non deve superare le 13,00 tonn./ettaro
a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde
il diritto alla denominazione di origine controllata
“Verdicchio di Matelica”.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata
rispetto a quella specializzata rapportandola all’effettiva
superficie coperta dalla vite.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore
del presente disciplinare di produzione (nuovi e i
reimpianti) dovranno avere una densità di almeno 1.660
ceppi/ettaro.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Pertanto la resa ettaro/ettolitro sarà di: 91,00
ettolitri/ettaro
la resa media per ceppo sarà: 7,800 kg./ceppo
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate neo comuni il cui territorio entra in
tutto o in parte nella zona di produzione delle uve,
delimitata dal precedente art. 3.
Le uve, dopo la eventuale selezione di cui all’art. 4 devono
assicurare al vino una gradazione alcolica naturale minima
di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a
conferire al vino le proprie caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Verdicchio di Matelica”
all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti
caratteristiche:
limpidezza: brillante
colore: giallo paglierino tenue
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con gradevole retrogusto
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Art 7
La denominazione di origine controllata
“Verdicchio di Matelica” può essere utilizzata per designare
il vino “spumante” ottenuto con mosti o vini base che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
presente disciplinare.
Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la
produzione dello “spumante” devono essere effettuate in
stabilimenti situati nell’ambito del territorio delle
province di Ancona e di Macerata.
La definizione in etichetta dovrà essere “Verdicchio di
Matelica” e dovrà rispondere, all’atto dell’immissione al
consumo, alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: delicato, fragrante, caratteristico;
sapore: secco, armonico, elegante, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Art 8
Le uve idonee alla produzione del vino a
DOC “Verdicchio di Matelica” possono essere destinate alla
produzione della tipologia “passito” seguendo il
tradizionale metodo di vinificazione che prevede in
particolare quanto segue:
l’appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve
essere protratto sino a raggiungere un contenuto zuccherino
atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
15,00% vol.
la resa massima di uva fresca in vino finito non deve essere
superiore al 45%
l’immissione al consumo del vino a DOC “Verdicchio di
Matelica passito” non po’ avvenire prima del:
1° dicembre dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve
al termine del periodo di maturazione il vino deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo di:
15,00% vol.
le operazioni di vinificazione ivi compresa la maturazione
devono avvenire all’interno della zona di vinificazione
delle uve di cui all’art. 5
il vino a DOC “Verdicchio di Matelica passito”, all’atto
dell’immissione al consumo deve presentare le seguenti
caratteristiche:
colore: da giallo paglierino all’ambrato;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, armonico, vellutato con retrogusto
amarognolo caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Art 9
Il vino a DOC “Verdicchio di Matelica” può
utilizzare la menzione “riserva” a condizione che risponda
ai seguenti requisiti:
la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve superare i
10,00 tonn./ettaro
la resa ettaro/ettolitro non deve superare i:
70,00 ettolitri/ettaro
la resa media per ceppo sarà di:
6,000 kg./ceppo
Le uve devono assicurare al vino una gradazione alcolica
complessiva naturale minima di:
12,50% vol.
non è ammessa la pratica dell’arricchimento
deve aver superato un periodo minimo di invecchiamento
obbligatorio di:
24 mesi di cui almeno quattro di affinamento in bottiglia
a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle
uve
il vino a d.o.c. “Verdicchio di Matelica riserva”, all’atto
dell’immissione al consumo deve presentare le seguenti
caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
Art 10
E’ in facoltà del Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti di cui sopra (per tutte le
tipologie” per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Le tipologie “passito e riserva” del vino a DOC “Verdicchio
di Matelica” devono essere commercializzate esclusivamente
confezionate in bottiglie di vetro di capacità non superiore
a litri 1,500, chiuse con tappo di sughero e su ogni
recipiente deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione.
Le operazioni di invecchiamento e affinamento in bottiglia
devono avvenire entro la zona delimitata dall’art. 5.
E’ consentito che dette operazioni siano effettuate
nell’ambito del territorio delimitato all’art. 7 presso le
aziende che all’entrata in vigore del presente disciplinare
di produzione risultano essere produttrici o
imbottigliatrici del vino a DOC “Verdicchio di Matelica” da
almeno cinque anni.
Art 11
I conduttori iscritti all’Albo dei vigneti
della DOC “Verdicchio di Matelica” i sede di vendemmia
possono rivendicare alle C.C.I.A.A. competenti per
territorio le seguenti tipologie:
“Verdicchio di Matelica”
“Verdicchio di Matelica” spumante
“Verdicchio di Matelica” riserva
“Verdicchio di Matelica” passito
E’ consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per
gli effetti della Legge 10/02/1992, n. 164.
Art 12
Alla DOC „Verdicchio di Matelica“ è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,
fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona
delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto. |