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G. u.
Repubblica Italiana n. 270
Denominazione di origine controllata del vino "Verduno
Pelaverga" o "Verduno"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga"
o "Verduno", è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga"
o "Verduno" è riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica:
"Pelaverga Piccolo": almeno per l'85%, cui possono
concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altre
varietà (a bacca rossa e non aromatiche) autorizzate o
raccomandate per la provincia di Cuneo e presenti nei
vigneti nella misura massima dei 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a
denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno"
comprende i territori più idonei a garantire al vino le
caratteristiche previste dal presente disciplinare.
Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende l'intero
territorio amministrativo del comune di Verduno e in parte
quello dei comuni di Roddi d'Alba e di La Morra, ed è così
delimitata:
partendo dall'intersezione dei confini tra i comuni di
Verduno e di La Morra, in borgata Castagni, la delimitazione
segue a nord il confine comunale tra Verduno e La Morra sino
all'intersezione di questo con i confini comunali di Bra e
S. Vittoria d'Alba in regione Gorei di Verduno. Da questo
punto la delimitazione segue a est il confine comunale tra
Verduno e S. Vittoria d'Alba con il quale si identifica sino
alla sua intersezione con il confine comunale di Roddi; di
qui la delimitazione segue a sud il confine comunale tra
Verduno e Roddi sino alla provinciale Alba-Pollenzo, che
percorre a est sino alla cascina Ambrogio.
Dalla cascina Ambrogio la delimitazione piega a sud e si
identifica con la strada vicinale che sale alla strada
comunale Roddi-Toetto, che interseca in prossimità di
cascina Melo. La delimitazione segue di qui per breve tratto
a ovest la strada comunale Roddi-Toetto per immettersi sulla
comunale per S. Giuseppe, cascina Regola e cascina Manzoni
con la quale si identifica sino al raggiungimento del rio
Zinzasco. Di qui la delimitazione segue a sud-est il
predetto rio sino a raggiungere il confine comunale tra
Roddi e Verduno, che percorre, identificandosi, sino
all'intersezione dei confini comunali tra Roddi, Verduno e
La Morra. Da questo punto la delimitazione segue, a sud-est
il confine comunale tra Roddi e La Morra sino al rio Praosta
per poi immettersi per breve tratto sulla strada per cascina
Muratori sino all'intersezione di questa con la provinciale
Gallo-S. Maria in prossimità di quota 202.
Di qui la delimitazione percorre a sud-ovest la provinciale
Gallo-S. Maria sino alla quota 224, piega in linea retta a
sud-est passando per quota 254, raggiunge cascina S. Biagio
e in linea retta scende a sud sino a incontrare il rio
Porretto in prossimità di quota 219. Da questo punto la
delimitazione segue a sud per breve tratto e successivamente
a nord-ovest il corso di detto rio sino a che questo
incontra la strada provinciale per La Morra.
Da questo punto la delimitazione percorre a nord la predetta
strada comunale sino alla quota 421, indi piega in linea
retta a ovest sino alla quota 460, per poi seguire a nord,
con la quale si identifica, la strada per borgata Castagni,
passando in prossimità delle quote 466 e 436 e raggiungere,
nella predetta borgata, l'intersezione dei confini comunali
di Verduno e La Morra.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" devono essere
quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
I vigneti devono essere ubicati esclusivamente sui versanti
collinari con giacitura ed esposizione idonea, con
esclusione dei terreni con esposizione nord, umidi o non
sufficientemente soleggiati, di quelli di fondovalle e di
quelli con giacitura pianeggiante.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionali o comunque tali
da non modificare negativamente le caratteristiche di
qualità delle uve e del vino.
La densità di impianto non può comunque ma essere inferiore
a 3 mila ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate
9.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione complessiva dei
vigneto non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra
indicato.
La Regione Piemonte, con proprio provvedimento, sentite le
organizzazioni delle categorie interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia potrà stabilire un limite massimo di
uva per ettaro inferiore a quello previsto dal presente
disciplinare.
Il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle uve di
"Pelaverga Piccolo" destinate alla produzione dei vino a
denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o
"Verduno" deve essere di 10,5 per cento.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
negli interi territori comunali dei comuni di Verduno, La
Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga
d'Alba, Monforte d'Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano
d'Alba e Cherasco.
E' facoltà dei Ministero delle Risorse agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta
delle aziende interessate, di consentire, ai fini
dell'impiego della denominazione "Verduno Pelaverga", o
"Verduno" che le uve prodotte nel territorio di produzione
di cui all'articolo 3 possano essere vinificate in
stabilimenti situati al di fuori dei territori comunali dei
comuni di cui al comma uno dei precedente articolo.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70 %. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre il 75% decade il
diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Verduno
Pelaverga" o "Verduno", all'atto dell'immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi
cerasuoli o violetti;
- odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione
speziata;
- sapore: secco fresco, caratteristicamente vellutato e
armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
- acidità minima naturale: 4,5 grammi per litro.
Il vino a denominazione di origine controllata "Verduno
Pelaverga" o "Verduno" non può essere immesso al consumo
prima dei 1° marzo dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve e può essere imbottigliato soltanto
all'interno della provincia di Cuneo.
Art. 7.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a
denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o
"Verduno" devono essere in vetro, di forma tradizionale. Per
la chiusura è ammesso soltanto il tappo di sughero.
In etichetta deve sempre essere indicata l'annata di
produzione delle uve.
Al vino a denominazione di origine controllata, "Verduno
Pelaverga" o "Verduno" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fìne", "scelto", "selezionato", "superiore",
"vecchio", "vigna" e similari, è consentito invece l'uso di
nomi geografici inclusi in veritieri indirizzi di ditte,
cantine, poderi, fattorie o simili. |