Art. 1. Denominazione del vino spumante
La denominazione di origine controllata e garantita
«Vernaccia di Serrapetrona», e' riservata al vino
spumante nelle tipologie secco e dolce, gia' riconosciuto a
denominazione di origine controllata con decreto del
Presidente della Repubblica
22 luglio 1971 e successive modifiche, che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare.
Art. 2.Vitigni ammessi
Il vino spumante a denominazione di
origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona»
deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi
in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Vernaccia nera per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve
provenienti da vitigni a bacca rossa, idonei alla
coltivazione nella provincia di Macerata, da soli o
congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.
Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione del vino
«Vernaccia di Serrapetrona» comprende in tutto il territorio
del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di
Belforte del Chienti e di San Severino Marche. Tale zona e'
cosi' delimitata: a est, partendo dal punto di incrocio dei
confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino
Marche, la linea di delimitazione segue, verso nord, il
confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino fino
a intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di
S. Severino
Marche. Lungo detta strada, verso nord-ovest, raggiunge e
segue quella che attraverso la localita' Terrante passando
per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e
all'altezza della q. 391, piega verso nord-ovest per
raggiungere Cusiano. Da Cusiano, in direzione nord segue la
strada per la Casette fino al bivio per la Maesta' (q. 249);
da dove verse nordovest e attraverso c. Giacchetti (q. 307),
raggiunge q. 315 sulla strada che da Casette conduce alla
localita' Uvaiolo. Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino a
incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S.
Severino Marche con Serrapetrona prosegue
quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q.
303. Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest,
attraversando la localita' Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per
la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379,
quindi segue la strada per casa Caglini in direzione
sud-ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448, 432,
442 e 434; da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud
il sentiero per casa Luzi (q. 474,) prosegue quindi per la
strada prima e per il sentiero poi che passano perle quote
446, 613 e 583 fino a incrociare il confine del comune di
Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti. La linea di
delimitazione inizialmente verso ovest segue il confine
occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di
Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di
Belforte del Chienti in prossimita' di C. Pizzini e,
continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge
(in prossimita' del km 62,5) la strada statale 77. Prosegue
su detta statale verso nord-est, fino a incontrare
nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in
prossimita' di C. Serani; da questo punto segue verso
nordovest
il confine comunale di Belforte fino a incrociare quello di
Serrapetrona, e lungo quest'ultimo, in direzione nord,
raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni
territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San
Severino Marche.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e
di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino
spumante «Vernaccia di Serrapetrona» devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche. Sono, pertanto, da considerare idonei ai
fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di giacitura ed
orientamento adatti con
una altitudine non superiore ai 700 metri; sono esclusi i
terreni di fondovalle e non sufficientemente soleggiati. I
sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino. E' esclusa ogni
pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di
soccorso. Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti
idonei alla produzione del vino a denominazione controllata
e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dalla data di
entrata in vigore del presente disciplinare, la densita'
minima ad ettaro deve essere di 2.200 ceppi.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia
di Serrapetrona» non deve superare le 10 tonnellate per
ettaro.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non
superi del 20%
il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite
massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona».
Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di
origine di tutto il prodotto. Fermo restando il limite sopra
indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella specializzata. in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. Il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve che
concorrono alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona»
non deve
essere inferiore a 9.5% voI., prima dell'appassimento.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di
vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata dal
precedente art. 3. Tuttavia tali operazioni sono consentite,
su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione
Marche, in cantine situate al di fuori del territorio
suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine,
sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che
vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui
all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona
di produzione della denominazione di origine controllata e
garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona». Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, tra le quali quella che prevede
che non piu' del 60% delle uve con l'inclusione totale di
quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere
vinificato all'atto della vendemmia; il rimanente, non meno
del 40% delle uve, costituito per la totalita' da quelle
provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona
delimitata dal precedente art. 3 deve essere sottoposto ad
appassimento, fino ad assicurare al mosto cosi' ottenuto un
titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.
L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed
e' consentito l'uso di impianti di ventilazione. Il mosto
ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento puo'
essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o
fermentare prima di essere assemblato. Il vino cosi'
ottenuto verra' sottoposto a spumantizzazione mediante
fermentazione naturale e non potra' essere immesso al
consumo
prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle
uve. La resa totale dell'uva in vino, base spumante,
considerate le operazioni di cui sopra, non deve essere
superiore al 58%. Qualora superi detto limite ma non il 63%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita. Oltre il 63% decade il diritto alla
denominazione di origine per tutto il prodotto. Le uve
provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione
di origine controllata e garantita «Vernaccia di
Serrapetrona» possono essere destinate alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Serrapetrona»,
qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte
per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle
uve e del vino.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
Il vino di cui all'art.
1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle
seguenti caratteristiche:
spuma: persistente a grana fine;
colore: dal granato al rubino;
odore: caratteristico vinoso;
sapore: caratteristico, da secco a dolce, con fondo
gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini,
modificare con proprio decreto il limite dell'estratto non
riduttore minimo dell'acidita' totale.
Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione
Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino
spumante di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e
disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi fine,
scelto, selezionato, e similari. E' tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita'
comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Le
indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria,
tenuta, podere, sono consentite in osservanza alle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Sulle
bottiglie contenenti il vino «Vernaccia di Serrapetrona»
puo' figurare l'annata di produzione delle uve.
Art. 8. Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Vernaccia di
Serrapetrona» deve essere immesso al consumo esclusivamente
in bottiglie di capacita' non
superiore a 3 litri.