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Art 1
La denominazione di origine controllata e garantita
“Vernaccia di San Gimignano” è riservata al vino bianco che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione.
Art 2
Il vino a d.o.c.g. “Vernaccia di San Gimignano”
deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Vernaccia di Sa Gimignano minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 10%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a DOCG
“Vernaccia di San Gimignano” devono essere ottenute da vigneti
situati in terreni collinari del comune di:
San Gimignano
in provincia di Siena
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOCG “Vernaccia di San
Gimignano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari,
di buona esposizione, situati ad un’altitudine non superiore ai 500
metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano
costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata in particolare la forma di allevamento a tendone ed ogni
pratica di forzatura.
Il numero di ceppi per ettaro di superficie utile produttiva, non
deve essere inferiore a 3.000 per i nuovi impianti ed i reimpianti
e, la produzione massima di uva per ceppo non deve essere superiore
ai 5,000 kg/ceppo.
La produzione massima di uva ammessa per ettaro in coltura
specializzata non deve essere superiore a:
9,00 tonn/ettaro
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale per ettaro non superi del
20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà
declassata.
La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima
della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato
nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini e alla competente C.C.I.A.A. di Siena.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOCG
“Vernaccia di San Gimignano” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
“Vernaccia di San Gimignano” 10,50% vol.
“Vernaccia di San Gimignano riserva” 11,00% vol.
Ai fini della vinificazione della citata tipologia “riserva” le uve
devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri
di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle
uve medesime.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’ambito del territorio del comune di:
San Gimignano
È tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione
alle aziende che, alla data di entrata in vigore del presente
disciplinare:
a) abbiano a almeno un quinquennio le strutture di vinificazione in
prossimità del confine comunale di San Gimignano (comunque non
superiore ai 2.000 metri in linea d’aria);
b) abbiano vigneti iscritti all’Albo della d.o.c.g. “vernaccia di
San Gimignano” almeno da un quinquennio.
c) Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal
Ministero per le politiche agricole e forestali.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, l’eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita.
E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme
comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati, è
consentito il solo impiego dei rettificati.
Il vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” nella tipologia
“riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio non inferiore ad:
un anno a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di produzione
delle uve
L’invecchiamento, effettuato secondo i metodi tradizionali, deve
comprendere un ulteriore periodo minimo di:
quattro mesi di affinamento in bottiglia
in locali climaticamente idonei.
Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere
effettuate nell’area in cui è consentita la vinificazione di cui al
presente articolo.
Art 6
Il vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano”,
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Vernaccia di San Gimignano”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: fine, penetrante, caratteristico;
sapore: secco, armonico, con leggero retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vernaccia di San Gimignano riserva”
colore: giallo paglierino tenue, si fa leggermente dorato con
l’invecchiamento;
profumo: fine, intenso, caratteristico;
sapore: secco, vellutato, armonico, leggero retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
nella designazione e presentazione del vino a DOCG
“Vernaccia di San Gimignano” la specificazione di tipologia
“riserva” deve figurare al di sotto della dicitura “denominazione di
origine controllata e garantita” ed essere scritta in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di
origine “Vernaccia di San Gimignano”, della stessa evidenza e
riportata sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione è vietato usare assieme alla DOCG
“Vernaccia di San Gimignano” l’aggiunta di qualsiasi qualificazione,
diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociale e march9 privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricole
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere, tenuta,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, arre,
zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste
dal decreto ministeriale 22/04/1992.
Nella designazione del vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” deve
figurare l’indicazione, veritiera e documentabile, dell’annata di
produzione delle uve.
Art 8
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a
DOCG “Vernaccia di San Gimignano”, in vista della vendita, devono
essere di vetro, di forma bordolese e di capacità uguali a: 0,187,
0,375, 0,500, 0,750, 1,500 litri.
Solo per la capacità di 0,187 litri è consentita la chiusura con
tappo metallico a vite, per le altre capacità è consentita
esclusivamente la chiusura con tappo di sughero o composto di
sughero, raso bocca.
Il vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano”, deve essere immesso al
consumo in bottiglie munite di contrassegno di Stato, applicato in
modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza
l’inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell’art. 23 della
Legge 10/02/1992, n. 164.
Ai fini della utilizzazione della DOCG “Vernaccia di San Gimignano”,
ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 10/02/1992, n. 164, deve
essere sottoposto, nella fase di produzione, ad una analisi chimico
– fisica – organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella
fase precedente all’imbottigliamento, secondo le norme all’uopo
impartite dal Ministero per le politiche agricole e forestali.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOCG “Vernaccia di San Gimignano”
vini che non rispondono elle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge 10/02/1992, n.164.
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