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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VESUVIO
LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO
 DOC

VESUVIO
LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO
D.O.C.
D.P.R. 13/GENNAIO/1983
Modificato D.D. 30/Novembre/1991

Art 1
La denominazione di origine controllata “Vesuvio” è riservata ai vini:
bianco
rosso
rosato
Lacryma Christi bianco
Lacryma Christi rosso
Lacryma Christi bianco
Lacryma Christi spumante
Lacryma Christi bianco liquoroso
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a DOC “Vesuvio” devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Vesuvio bianco (compreso il Lacryma Christi bianco, spumante e liquoroso):
Coda di Volpe localmente detto Caprettone o Crapettone) da solo o congiuntamente al Verdeca minimo 80%, con una presenza minima del 35% del Coda di Volpe.
possono concorre alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni:
Falanghina e Greco da soli o congiuntamente massimo 20%
Vesuvio rosso e rosato (compreso il Lacryma Christi rosso e rosato):
Piedirosso (localmente detto Palombina) da solo o congiuntamente allo Sciascinoso (localmente detto Olivella) non meno dell’80% con una presenza minima del 50% del Piedirosso
possono concorre alla produzione di detti vini anche le uve del vitigno:
Aglianico presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Art 3
 Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Vesuvio” debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Boscotrecase Trecase San Sebastiano al Vesuvio
E parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Ottaviano San Giuseppe Vesuviano Terzigno
Boscoreale Torre Annunziata Torre del Greco Ercolano
Portici Cercola Pollena – Trocchia Sant’Anastasia
Somma Vesuviana
tutti in provincia di Napoli.
Tale zona è così delimitata:
partendo ad est dell’abitato di Torre del Greco, dalla località di Sant’Antonio, la linea di delimitazione segue la strada che da Torre del Greco porta a Torre Annunziata sino ad incontrare e seguire la strada che, passando nelle vicinanze di Colle Epitaffio, sbuca sull’autostrada per Salerno (quota 55) che percorre in direzione est per breve tratto sino ad incrociare in prossimità di Villa Manzo la strada per Boscotrecase che segue in direzione nord.
Attraversa, verso est, il centro abitato di Boscotrecase e Boscoreale passando per le quote 88, 86, 87 e 61 sino ad incrociare la strada ferrata in prossimità della masseria Di Lauro.
Segue tale strada ferrata verso nord e alla stazione di San Giuseppe Vesuviano prosegue verso nord – ovest seguendo la circumvesuviana sino ad incrociare, prima di attraversare il Lagno di Pollena, la strada per Pollena – Trocchia che segue, verso sud fino ad incrociare il corso d’acqua prima citato.
Da questo punto prende la strada verso ovest per Ponte Valente i Catini fino ad incontrare il confine comunale di San Sebastiano al Vesuvio.
Segue tale confine per la parte occidentale e giunge in prossimità dell’incrocio con il Lagno del Monaco Aiello, percorre il confine di San Giorgio a Cremano in direzione sud – ovest fino ad incrociare (quota 85) l’autostrada che segue in direzione sud – est, sino ad incontrare all’altezza di Sant’Elena (quota 90) la strada per Torre del Greco che percorre verso sud fino ad incrociare la strada ferrata, quindi lungo questa, procede verso sud – est e superata Lamaria in prossimità della quota 78 prosegue per la strada che va a congiungersi a quella per Torre del Greco in prossimità di Sant’Antonio (quota 51) da dove è iniziata la delimitazione.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei a DOC “Vesuvio” devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo previsto dall’art 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963, i terreni di buona esposizione in declivio, di natura vulcanica, ricchi di potassio e con esclusione di quelli particolarmente umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
E’ vietata ogni pratica di forzature.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo delle province di Napoli ed Avellino a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate, che ne facciano richiesta, dimostrino di aver tradizionalmente vinificato vino del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare di produzione e di aver tradizionalmente utilizzato per gli stressi la denominazione “Vesuvio”.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Vesuvio” un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Vesuvio rosso e rosato 10,00% vol.
Vesuvio bianco 10,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

Art 6
 I vini a DOC “Vesuvio” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Vesuvio bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Vesuvio rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: gradevolmente fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Vesuvio rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevolmente vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 I vini a DOC “Vesuvio” bianco, rosso e rosato ottenuti da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.;
con una resa massima dell’uva in vino non superiore al 65%;
possono essere qualificati “Lacryma Christi” con la possibilità di anteporre la qualificazione alla DOC “Vesuvio” nel modo seguente: “Lacryma Christi del Vesuvio” bianco, rosso e rosato:
I vini a DOC “Lacryma Christi del Vesuvio”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Lacryma Christi del Vesuvio bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevolmente fruttato;
sapore: secco, di medio corpo, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Lacryma Christi del Vesuvio rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, lievemente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Lacryma Christi del Vesuvio rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: gradevolmente fruttato;
sapore: asciutto, rotondo, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00% vol.;

Art 8
La DOC “Vesuvio bianco” qualificata come “Lacryma Christi del Vesuvio bianco” può essere utilizzata per designare il “vino spumante naturale” ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal precedente art. 7 del presente disciplinare di produzione e prodotto secondo le norme dei regolamenti comunitari.
Il vino a DOC “Lacryma Christi del Vesuvio bianco spumante” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno tenue;
profumo: caratteristico di lieviti;
sapore: secco, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri residui massimo:
tipo Extra Brut: 6,00 g/l;
tipo Brut: 12,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
La DOC “Vesuvio bianco” qualificata come “Lacryma Christi del Vesuvio bianco” può essere utilizzata per designare il “vino liquoroso” ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, che le uve destinate alla sua elaborazione abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
e siano elaborati secondo le norme comunitarie.
Il vino a DOC “Lacryma Christi del Vesuvio bianco liquoroso” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato più o meno carico sino all’ambrato;
profumo: etereo, tipico dell’uva appassita, intenso;
sapore: dal secco al dolce, alcolico, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
zuccheri riduttori residui :
tipo secco massimo: 40,00 g/l;
tipo amabile minimo/massimo: 40,00/100,00 g/l;
tipo dolce minimo: 100,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

Art 9
 Alla DOC “Vesuvio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì. L’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona di produzione delle uve di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Vesuvio” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art 10
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Vesuvio” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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