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Art 1
La denominazione di origine controllata “Vesuvio” è
riservata ai vini:
bianco
rosso
rosato
Lacryma Christi bianco
Lacryma Christi rosso
Lacryma Christi bianco
Lacryma Christi spumante
Lacryma Christi bianco liquoroso
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Vesuvio” devono essere
ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei
vigneti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di
essi:
Vesuvio bianco (compreso il Lacryma Christi bianco, spumante
e liquoroso):
Coda di Volpe localmente detto Caprettone o Crapettone) da
solo o congiuntamente al Verdeca minimo 80%, con una
presenza minima del 35% del Coda di Volpe.
possono concorre alla produzione di detti vini anche le uve
di altri vitigni:
Falanghina e Greco da soli o congiuntamente massimo 20%
Vesuvio rosso e rosato (compreso il Lacryma Christi rosso e
rosato):
Piedirosso (localmente detto Palombina) da solo o
congiuntamente allo Sciascinoso (localmente detto Olivella)
non meno dell’80% con una presenza minima del 50% del
Piedirosso
possono concorre alla produzione di detti vini anche le uve
del vitigno:
Aglianico presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Vesuvio” debbono provenire dalla zona di produzione che
comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Boscotrecase Trecase San Sebastiano al Vesuvio
E parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Ottaviano San Giuseppe Vesuviano Terzigno
Boscoreale Torre Annunziata Torre del Greco Ercolano
Portici Cercola Pollena – Trocchia Sant’Anastasia
Somma Vesuviana
tutti in provincia di Napoli.
Tale zona è così delimitata:
partendo ad est dell’abitato di Torre del Greco, dalla
località di Sant’Antonio, la linea di delimitazione segue la
strada che da Torre del Greco porta a Torre Annunziata sino
ad incontrare e seguire la strada che, passando nelle
vicinanze di Colle Epitaffio, sbuca sull’autostrada per
Salerno (quota 55) che percorre in direzione est per breve
tratto sino ad incrociare in prossimità di Villa Manzo la
strada per Boscotrecase che segue in direzione nord.
Attraversa, verso est, il centro abitato di Boscotrecase e
Boscoreale passando per le quote 88, 86, 87 e 61 sino ad
incrociare la strada ferrata in prossimità della masseria Di
Lauro.
Segue tale strada ferrata verso nord e alla stazione di San
Giuseppe Vesuviano prosegue verso nord – ovest seguendo la
circumvesuviana sino ad incrociare, prima di attraversare il
Lagno di Pollena, la strada per Pollena – Trocchia che
segue, verso sud fino ad incrociare il corso d’acqua prima
citato.
Da questo punto prende la strada verso ovest per Ponte
Valente i Catini fino ad incontrare il confine comunale di
San Sebastiano al Vesuvio.
Segue tale confine per la parte occidentale e giunge in
prossimità dell’incrocio con il Lagno del Monaco Aiello,
percorre il confine di San Giorgio a Cremano in direzione
sud – ovest fino ad incrociare (quota 85) l’autostrada che
segue in direzione sud – est, sino ad incontrare all’altezza
di Sant’Elena (quota 90) la strada per Torre del Greco che
percorre verso sud fino ad incrociare la strada ferrata,
quindi lungo questa, procede verso sud – est e superata
Lamaria in prossimità della quota 78 prosegue per la strada
che va a congiungersi a quella per Torre del Greco in
prossimità di Sant’Antonio (quota 51) da dove è iniziata la
delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei a DOC “Vesuvio” devono
essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto dall’art 10 del D.P.R. n. 930 del
12/Luglio/1963, i terreni di buona esposizione in declivio,
di natura vulcanica, ricchi di potassio e con esclusione di
quelli particolarmente umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini derivati.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata non deve essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
E’ vietata ogni pratica di forzature.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro
in vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’ambito dei territori amministrativi
dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di
produzione delle uve delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione è in facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le
suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio amministrativo delle
province di Napoli ed Avellino a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate, che ne facciano
richiesta, dimostrino di aver tradizionalmente vinificato
vino del tipo di quelli regolamentati nel presente
disciplinare di produzione e di aver tradizionalmente
utilizzato per gli stressi la denominazione “Vesuvio”.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a DOC “Vesuvio” un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di:
Vesuvio rosso e rosato 10,00% vol.
Vesuvio bianco 10,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di
qualità.
Art 6
I vini a DOC “Vesuvio” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Vesuvio bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Vesuvio rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: gradevolmente fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Vesuvio rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevolmente vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I vini a DOC “Vesuvio” bianco, rosso e
rosato ottenuti da uve aventi un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
11,50% vol.;
con una resa massima dell’uva in vino non superiore al 65%;
possono essere qualificati “Lacryma Christi” con la
possibilità di anteporre la qualificazione alla DOC
“Vesuvio” nel modo seguente: “Lacryma Christi del Vesuvio”
bianco, rosso e rosato:
I vini a DOC “Lacryma Christi del Vesuvio”, all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Lacryma Christi del Vesuvio bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevolmente fruttato;
sapore: secco, di medio corpo, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Lacryma Christi del Vesuvio rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, lievemente tannico,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Lacryma Christi del Vesuvio rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: gradevolmente fruttato;
sapore: asciutto, rotondo, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00% vol.;
Art 8
La DOC “Vesuvio bianco” qualificata come “Lacryma Christi
del Vesuvio bianco” può essere utilizzata per designare il
“vino spumante naturale” ottenuto con mosti o vini che
rispondono alle condizioni previste dal precedente art. 7
del presente disciplinare di produzione e prodotto secondo
le norme dei regolamenti comunitari.
Il vino a DOC “Lacryma Christi del Vesuvio bianco spumante”
all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno tenue;
profumo: caratteristico di lieviti;
sapore: secco, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri residui massimo:
tipo Extra Brut: 6,00 g/l;
tipo Brut: 12,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
La DOC “Vesuvio bianco” qualificata come “Lacryma Christi
del Vesuvio bianco” può essere utilizzata per designare il
“vino liquoroso” ottenuto con mosti o vini che rispondono
alle condizioni previste nel presente disciplinare, che le
uve destinate alla sua elaborazione abbiano un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
e siano elaborati secondo le norme comunitarie.
Il vino a DOC “Lacryma Christi del Vesuvio bianco liquoroso”
all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato più o meno carico sino all’ambrato;
profumo: etereo, tipico dell’uva appassita, intenso;
sapore: dal secco al dolce, alcolico, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
zuccheri riduttori residui :
tipo secco massimo: 40,00 g/l;
tipo amabile minimo/massimo: 40,00/100,00 g/l;
tipo dolce minimo: 100,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Art 9
Alla DOC “Vesuvio” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì. L’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località compresi nella zona di
produzione delle uve di cui all’art 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC
“Vesuvio” può figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Art 10
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Vesuvio”
vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a
norma dell’art 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963. |