|
|
|
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VICENZA
D.O.C. |
|
VICENZA
D.M. 18/SETTEMBRE/2000
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata
“Vicenza” è riservata ai vini derivati dai vigneti coltivati
nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
i vini a DOC “Vicenza” con il riferimento del colore o a uno
dei seguenti vitigni, sono ottenuti da uve provenienti dai
vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli Albi con
la seguente composizione ampelografica:
“Vicenza bianco” nei tipi tranquillo, frizzante, spumante,
passito
Garganega minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatiche, elencate nel
seguente comma,, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 50%
“Vicenza Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
“Vicenza Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 85%
“Vicenza Pinot grigio”
Pinot grigio minimo 85%
“Vicenza Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Vicenza Manzoni bianco”
Manzoni bianco minimo 85%
“Vicenza Garganego”
Garganega minimo 85%
“Vicenza Riesling”
Riesling italico e/o Renano minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Vicenza, presenti nei
vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
15%.
“Vicenza Moscato”
Moscato bianco e/o Moscato giallo minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%
“Vicenza rosso” nelle tipologie tranquillo, novello
“Vicenza rosato” nelle tipologie tranquillo, frizzante
Merlot minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, elencati al
prossimo comma, da soli o congiuntamente fino ad un massimo
del 50%.
“Vicenza Merlot”
Merlot minimo 85%
“Vicenza Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Vicenza Cabernet”
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère minimo
85%
“Vicenza Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
“Vicenza Raboso”
Raboso veronese minimo 85%
Per tutti è prevista anche in versione riserva
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Vicenza, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Inoltre potranno essere designati come “Vicenza Cabernet”,
le uve o i vini provenienti da vigneti iscritti all’Albo
della varietà “Cabernet Sauvignon”, purché siano stati
oggetto di scelta vendemmiale, evidenziando tale operazione
nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina,
evidenziando in tal caso l’operazione nei registri di
commercializzazione.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC
“Vicenza” di cui all’art. 1 è così delimitata:
comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Albettone Alonte Altavilla Vicentina
Arcugnano Arzignano Asigliano Veneto
Barbarano Vicentino Breganze Brendola
Cassola Carrè Cartigliano
Castegnero Castelgomberto Chiuppano
Creazzo Fara Vicentina Gambellara
Gambugliano Grancona Lonigo
Longare Malo Marano Vicentino
Marostica Mason Vicentino Molvena
Montebello Vicentino Montecchio Maggiore Montecchio
Precalcino
Montegalda Montegaldella Monteviale
Montorso Vicentino Mossano Mussolente
Nanto Nove Orgiano
Pianezze Rosà Rossano Veneto
Salcedo Sandrigo San Germano dei Berici
San Vito di Leguzzano Sarego Sarcedo
Schiavon Sossano Sovizzo
Tezze sul Brenta Thiene Villaga
Zanè Zermeghedo Zovencedo
Zugliano
Ed in parte il territorio dei comuni di:
Agugliano Bassano del Grappa Brogliano
Caltrano Calvene Chiampo
Costabissara Cogollo del Cengio Campiglia dei Berici
Cornedo Dueville Grumolo delle Abbadesse
Isola Vicentina Lugo Vicentino Monte di Malo
Nogarole Vicentino Piovene Rocchette Pove del Grappa
Poiana Maggiore Romano d’Ezzelino Quinto Vicentino
Schio Santorso Torri di Quartesolo
Trissino Vicenza Villaverla
Tutti in provincia di Vicenza
Tale zona è così delimitata:
Al termine della strada statale n. 46 Pasubbio in località
Albera in comune di Vicenza, si gira a sinistra lungo viale
Diaz e successivamente in proseguo viale del Verme fino a
via Cricoli, da qui verso est lungo via Ragazzi del 99 fino
all’incrocio con via Quadri che si percorre in direzione sud
– est fino all’incrocio con la Strada Bertesina, si prosegue
verso est fino ad incrociare la strada di via Quintarello,
da qui si prosegue la stessa fino ad incrociare nel
cavalcavia l’autostrada Valdastico che funge da confine e
nuovamente fino ad reincrociare la strada provinciale di Cà
Balbi; si prosegue attraversando il ponte sul Fiume Tesina e
qui si gira immediatamente a sinistra, si attraversa la
località Marola, proseguendo per via Stradone fino al ponte
sul Rio Tergola, che si segue in direzione sud, fino alla
località Tribolo.
Al ponte ci si immette sulla strada provinciale delle
Abbadesse fino alla località Vancimuglio e prosegue per via
Longare, incrociando il Fiume Settimo che delimita il
confine di Grumolo delle Abbadesse con Longare.
Proseguendo lungo il confine comunale di Montegalda con
Grisignano di Zocco fino al confine con la provincia di
Padova.
Segue quindi tale confine provinciale sino alla località
Punta di Vò; percorre quindi la strada per Agugliaro,
denominata via Punta, sino all’incrocio con via Roma che si
segue verso ovest per circa 50 metri e girando poi a destra
si prosegue per via Mottarelle sino all’incrocio con via
Finale.
Si percorre via Finale verso ovest entrando quindi in via
Ponte Alto; si gira a sinistra seguendo la strada statale n.
247 “Riviera” per 50 metri e svoltando verso destra si
percorre via Giotto oltrepassando il confine comunale di
Agugliaro ed entrando nel territorio comunale di Campiglia
dei Berici.
Si arriva all’incrocio con via Galileo Galilei, si gira a
sinistra per via Crocetta fino ad incrociare il confine con
il territorio del comune di Noventa Vicentina che si segue
sino all’intersecazione con lo Scolo Alonte.
La delimitazione procede seguendo lo Scolo Alonte in
direzione sud, incrociando la strada provinciale San
Feliciano in località Ponte Morello e successivamente la
strada provinciale Poianese in località Ponte Cazzola; si
prosegue fino ad immettersi nello Scolo Roneghetto, lo si
segue per circa 100 metri verso sud – est fino al confine
tra il comune di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina, che si
percorre sino allo Scolo Ronego.
Si segue poi verso nord – ovest il corso del Ronego sino al
confine comunale di Asigliano Veneto.
La delimitazione segue poi il confine provinciale di Vicenza
oltrepassando l’abitato di Spessa, Bagnolo di Lonigo e Lobia
Vicentina e proseguendo lungo il medesimo confine
provinciale arriva alla strada statale n. 11 Padana
Superiore in località Torri di Confine in comune di
Gambellara.
Segue il confine di Gambellara a ridosso del confine
provinciale di Verona, tocca la contrada Sarmazza, sempre
sul confine provinciale risale in località Calderina (quota
45); risale in località Cavaggioni per arrivare a quota 348,
segue sempre il confine provinciale fino ad arrivare a quota
504 di Monte Segan, seguendo sempre il confine provinciale
si arriva a quota 608, fino ad arrivare in località Rubeldi.
Da qui segue la strada per Motti fino alla località Maglio
di Chiampo, per arrivare alla contrada Sgargeri, qui si
segue la strada per il centro di Nogarole.
Si prosegue per la strada fino a Selva di Trissino, e si
arriva seguendo la strada di Selva di Trisssino fino al
Capitello posto a quota 543, si dirige a sinistra lungo il
sentiero fino all’incrocio di questo con l’acquedotto.
Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada
Pizzi, congiungendosi poi a quota 530 con la strada per
Cornedo Vicentino, che segue attraversando le contrade
Pellizzari e
Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle
contrade Caliari, Stella, Savegnago, Ambrosi, fino a
raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo, toccando
la località Grigio.
Si innesta qui a Cornedo sulla strada statale n. 246 che
segue fino a poco prima del Ponte dei Nori.
Gira quindi ad est e prende la strada comunale che tocca le
contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon. Milani (quota 547);
di qui segue la carrareccia con direzione nord – est fino
alla contrada Crestani a quota 532.
Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade
Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di
Sotto, Godeghe, fino alla strada comunale Monte di Malo –
Monte Magrè, che percorre appunto fino a questo centro
abitato.
Da qui segue la strada per Magrè fino a quota 294
proseguendo successivamente in direzione nord – ovest
toccando quota 218, segue poi la Valfreda raggiungendo la
località Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine
comunale tra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a
quota 216.
Da qui segue il Torrente Leogra fino al ponte della strada
statale n. 46.
Sale per la strada statale n. 46 in località Poleo,
proseguendo verso nord – est alla località Folgare quota
287, San Martino quota 273, Sessegolo quota 289, sino alla
quota 226 in località Timonchio.
Segue la strada comunale dalla località Timonchio, passando
per le località Murello, Grimola, Santorso quota 292, la
località Inderle, confine Santorso – Piovene Rocchette,
saliamo fino ad incrociare il Torrente Astico, e seguendone
il percorso verso monte, arriviamo a quota 150.
Prende la strada comunale per Cogollo del Cengio passando
per la località Scalzanella, giunge a Cogollo del Cengio,
prendendo la strada comunale che porta in località Falon e
di seguito alla località Mosson a quota 302 e segue sino al
centro di Caltrano.
Si innesta con la provinciale Caltrano – Calvene, passando
per la località Camisino, La Costa fino al centro di Calvene,
da qui prende la strada comunale per Mortisa, Lore e
Capitello delle Mare in comune di Lugo Vicentino a quota
416, poi segue il confine comunale tra Salcedo e Lusiana
fino al punto in cui detto confine amministrativo raggiunge
in località Ponte (quota 493), la strada provinciale
Breganze – Lusiana.
Segue il confine comunale fino alla località Lavarda, quota
229, quota 346, quota 410, quota 510, raggiungendo la strada
per Crosara, che sale sino al centro della stessa, da qui
lungo via Pianari raggiunge la contrada Erta a quota 456,
prosegue verso est e ridiscende verso le località Capo di
Sopra, Piazzette, quota 263.
Percorrendo poi la strada provinciale che da Valle San
Floriano, porta a Valrovina e Caluga a quota 388, si
raggiungono le Case Vallison a quota 285 e di qui correndo
lungo il corso d’acqua Vallison si raggiunge il Fiume Brenta
nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.
Dalla confluenza del Torrente Vallison con il Fiume Brenta
segue da valle a monte il Fiume Brenta sino al Ponte di
Campese.
Passa per le località Albertoni, Zanchetta, Pove del Grappa,
Rivagge; segue verso nord – est il confine comunale di Pove
del Grappa – Romano d’Ezzelino, quota 342, quota 250,
località Signori, la strada statale n. 141, che percorre
verso il confine provinciale fino alle quote 236 e 217.
Scende seguendo il confine provinciale Vicenza – Treviso
fino ad incontrare il confine provinciale di Padova e
continua verso ovest ad incrociare il Fiume Brenta.
Sale il fiume stesso sino alla località San Michele,
Scaldaferro, Bassanese, confine comunale di Sandrigo, verso
sud fino alla contrada Salvetti, incrociando e seguendo il
confine comunale verso nord fino alla località Rozzola,
prende la strada comunale per Povolaro, la località Le Buse,
il centro del paese di Dueville, poi la località Villanova,
raggiungendo il
confine comunale di Dueville, che segue verso sud sino ad
incrociare il confine comunale di Villaverla sul Torrente
Timonchio; segue il confine comunale di Villaverla sino ad
incontrare il confine comunale di Isola Vicentina.
Proseguendo verso sud detto confine di Isola Vicentina sino
ad incrociare la strada comunale fino alla località Ponte
che raggiunge la strada statale n. 46 e prosegue sino a
Vicenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura di vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Vicenza” devono
essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini
dell’iscrizione all’Albo dei vigneti, quelli ubicati in
terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e
fertili.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice o doppia, ad eccezione delle varietà “Garganega e
Raboso” per le quali è consentito l’uso della pergola
semplice o doppia o della pergoletta.
Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente
disciplinare e non allevati a spalliera, è consentita
l’iscrizione all’Albo dei vigneti per un periodo massimo di
15 anni.
Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo
precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi
Albi.
E’ fatto obbligo nella conduzione delle pergole la
tradizionale potatura, a secco e in verde, che assicuri
l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica
massima di gemme ad ettaro, in funzione della varietà tra le
60.000 e le 80.000 gemme.
E’ fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo
l’approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la
varietà coltivata, un numero di ceppi/ettaro non inferiore a
2.500.
I sesti di impianto ed i sistemi di potatura, devono essere
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Vicenza” di cui
all’art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici
naturali minimi, devono essere i seguenti:
“Vicenza Cabernet” 14,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Vicenza Cabernet riserva” 12,00 tonn./ettaro 11,50% vol.
“Vicenza Cabernet Sauvignon” 14,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Vicenza Cabernet Sauvignon riserva” 12,00 tonn./ettaro
11,50% vol.
“Vicenza Raboso” 15,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Vicenza Raboso riserva” 13,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Vicenza Merlot” 14,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Vicenza Merlot riserva” 12,00 tonn./ettaro 11,50% vol.
“Vicenza Pinot nero” 13,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Vicenza Pinot nero riserva” 11,00 tonn./ettaro 11,50% vol.
“Vicenza rosso e rosato” 14,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Vicenza rosso riserva” 12,00 tonn./ettaro 11,50% vol.
“Vicenza bianco” 16,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Vicenza bianco passito” 12,80 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Vicenza bianco spumante” 16,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Vicenza Chardonnay” 15,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Vicenza Garganego” 16,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Vicenza Manzoni bianco” 13,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Vicenza Moscato” 13,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Vicenza Pinot bianco” 14,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Vicenza Pinot grigio” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Vicenza Riesling” 13,50 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Vicenza Sauvignon” 13,50 tonn./ettaro 10,00% vol.
Le rese, nella versione “riserva”, devono essere inferiori
di 2,00 tonn./ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Vicenza”, devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Il vino a DOC “Vicenza Passito” è ottenuto dalla cernita
delle uve atte a produrre la tipologia “Vicenza bianco” fino
ad un massimo dell’80% della produzione massima ammessa ad
ettaro.
La regione Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni
di categoria interessate, e previo parere espresso dal
Comitato regionale tecnico consultivo per la viticoltura di
cui alla Legge regionale 55/85 può, allo scopo di tutelare
l’immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento, da
emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la
vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi
alla certificazione, rispetto a quelli fissati, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A.
di Vicenza.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite
massimo per ettaro, saranno presi in carico per la
produzione di vino da tavola o vino ad indicazione
geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate all’interno del territorio amministrativo
della provincia di Vicenza e nei comuni delle province di
Padova e di Verona confinanti con la zona di produzione di
cui all’art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’arricchimento, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato,
oppure con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte
nei vigneti iscritti negli Albi dei vigneti, oppure a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Le rese massime delle uve in vino finito per i prodotti di
cui all’art. 2 non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata.
Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Le uve della denominazione di origine controllata “Vicenza
bianco” possono essere destinate alla produzione della
tipologia “passito”.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del
vino a DOC “Vicenza passito” può avvenire solo dopo che le
stesse siano state sottoposte a leggero appassimento
naturale avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che
comunque non aumentino la temperatura dell’appassimento
rispetto al processo naturale.
Dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale complessivo minimo di: 13,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, della DOC “Vicenza passito” non deve essere
superiore al 50%.
Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve
destinate alla produzione di vino a DOC “Vicenza passito”
devono aver luogo unicamente nell’ambito della delimitazione
territoriale della zona di produzione di cui all’art. 3.
La elaborazione dei vini a d.o.c. “Vicenza bianco” nelle
tipologie “spumante e frizzante” deve avvenire all’interno
del territorio della regione Veneto.
I vini a DOC “Vicenza” con le seguenti specificazioni:
“Vicenza rosso”
“Vicenza Cabernet”
“Vicenza Cabernet Sauvignon”
“Vicenza Merlot”
“Vicenza Pinot nero”
“Vicenza Raboso”
designati con la qualifica “riserva”, devono essere
sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno:
due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle
uve.
Art 6
I vini a denominazione di origine
controllata “Vicenza”, all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Vicenza Chardonnay”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, fine, gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza Garganego”
colore: giallo paglierino;
profumo: leggermente vinoso;
sapore: secco, delicatamente amarognolo, di medio corpo e
giusta
acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Vicenza Riesling”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza Sauvignon”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, tendente all’aromatico;
sapore: secco, fresco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza Manzoni bianco”
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: delicatamente intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza Pinot bianco”
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicatamente intenso;
sapore: secco, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza Pinot grigio”
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con
riflessi
ramati;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza Moscato”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso e caratteristico di moscato;
sapore: da amabile a dolce, intenso e caratteristico di
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,0 g/l;
“Vicenza Chardonnay spumante”
elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry, dry, demi
sec;
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco e semisecco, fine e fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza Garganego spumante”
elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry, dry, demi
sec;
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco a demi sec, fresco, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza Pinot bianco spumante”
elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry, dry, demi
sec;
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino brillante, più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco a demi sec, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza Moscato spumante”
elaborato nei tipi: amabile o dolce;
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di moscato;
sapore: da amabile a dolce, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 13,0 g/l;
“Vicenza Cabernet”
colore: rosso rubino carico talvolta tendente al granata;
profumo: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Vicenza Cabernet riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Vicenza Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granata;
profumo: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Vicenza Cabernet Sauvignon riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Vicenza merlot”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Vicenza Merlot riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Vicenza Pinot nero”
colore: rosso rubino;
profumo: delicato;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Vicenza Pinot nero riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Vicenza Raboso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con
riflessi
violacei;
profumo: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Vicenza Raboso riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Vicenza bianco”
colore: giallo paglierino anche carico;
profumo: vinoso, delicatamente intenso;
sapore: secco o rotondo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza bianco frizzante”
spuma: fine, evanescente;
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco ad amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Vicenza bianco spumante”
spuma: sottile, con grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino brillante più o meno intenso;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco a dolce, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza bianco passito”
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato;
profumo: caratteristico, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Vicenza rosso”
colore: roso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso;
sapore: asciutto, armonico, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Vicenza rosso riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Vicenza rosso novello”
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto, rotondo, sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Vicenza rosato”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: leggero, gradevole;
sapore: asciutto o amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Vicenza rosato frizzante”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: leggero, gradevole;
sapore: asciutto o amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
I vini a DOC “Vicenza” di cui al presente articolo, possono
essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in
recipienti di legno; in tal caso possono essere
caratterizzati da leggero sentore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche Agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla d.o.c. „Vicenza“ è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, selezionato e similari.
Sulle bottiglie contenenti vino a d.o.c. “Vicenza” con la
qualificazione “riserva” è obbligatorio indicare l’annata di
produzione delle uve.
Art 8
Per i vini a DOC “Vicenza” immessi al
consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri
5,000, è obbligatorio l’uso delle tradizionali bottiglie di
vetro, chiuse con tappo di sughero, raso bocca. Salvo che
per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è
consentito l’uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini “frizzanti e spumanti” deve essere
conforme alla normativa vigente.
. |
|
|
|
|