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Art 1
La denominazione di origine controllata “Vignanello”,
accompagnata o non dal nome del vitigno, è riservata ai vini
ottenuti dai vigneti della relativa zona di produzione e rispondenti
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art 2
I vini a DOC “Vignanello” devono essere ottenuti
esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla
zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che,
all’interno del complesso aziendale, abbiano la seguente
composizione ampelografica:
Vignanello bianco:
Trebbiano giallo e/o Trebbiano toscano dal 60 al 70%
Malvasia bianca di Candia e Malvasia del Chianti dal 20 al 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni a bacca
bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino
ad un massimo del 15%.
Vignanello rosso e rosato:
Sangiovese dal 40 al 60%
Ciliegiolo dal 40 al 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni a bacca
rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino
ad un massimo del 15%.
Vignanello Greco:
Greco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni a bacca
bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Viterbo, fino
ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC “Vignanello”
comprende per intero il territorio dei comuni di:
Vignanello Vasanello Bassano in teverina Cerchiano
E parte dei territori di:
Soriano nel Cimino Fabrica di Roma Gallese
Tutti in provincia di Viterbo.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal confine comunale di Vignanello, in via San Rocco, la
linea di delimitazione segue detto confine verso sud sino
all’incrocio del confine comunale di Fabrica di Roma, percorre
questo confine verso ovest, ed all’incrocio della strada provinciale
Valleranese prosegue su questa fino all’interno del centro abitato
di Fabrica di Roma, da qui segue per viale degli Eroi, via IV
Novembre, fino ad incrociare la ferrovia dello Stato; seguendo detta
ferrovia verso nord la linea di delimitazione si incrocia con la
ferrovia Roma Nord, segue detta ferrovia verso sud sino alla
stazione di Cerchiano, proseguendo su via della Stazione, via Roma,
via Civitacastellana, fino ad incrociare il rio Fratta che lo
percorre verso est sino ad incontrare il confine comunale sud di
Gallese; prosegue per detto confine sempre verso est ed all’incrocio
della strada statale di Magliano Sabina n. 315 la segue verso nord,
ed incrociando il confine comunale di Gallese lo segue verso ovest,
si congiunge con il confine comunale di Vasanello seguendolo verso
nord e continuando sempre verso nord sul confine di Bassano in
Teverina fino ad incrociare la strada statale Ortana n. 204,
prosegue su questa verso ovest fino all’incrocio della strada
Madonna di Loreto seguendola verso sud fino all’incrocio della
ferrovia Roma Nord, prosegue su questa ferrovia verso Vignanello
fino al fosso della Guizza percorrendolo verso
est fino ad incontrare il confine comunale di Vignanello, il quale
verso sud si congiunge al punto di partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Vignanello” dovranno
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualità.
Saranno pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti unicamente quelli ubicati in terreni collinari
calcarei o di origine vulcanica. Sono da escludere i terreni ubicati
al di sotto dei 140 metri di altitudine s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura
e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati
o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini nonché a garantire la qualità dei prodotti conseguibili.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve
essere superiore ai:
Vignanello bianco 140 quintali/ettaro
Vignanello rosso e rosato 130 quintali/ettaro
Vignanello Greco 110 quintali/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché quella globale non superi del 20% la resa
prefissata.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone
immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle
foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini DOC
“Vignanello” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Vignanello bianco 10,00%
Vignanello rosso e rosato 10,50%
Vignanello Greco 11,00%
Vignanello Greco spumante 10,50%
Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini
Rosso riserva
Bianco superiore
Greco spumante
Le relative uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia
annuale e sui relativi registri di cantina dovrà essere
espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento, devono essere effettuate nell’interno della zona
di produzione come definita dall’art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei
comuni che sono compresi anche se solo in parte nella zona
delimitata.
Le operazioni di elaborazione del vino “Greco di Vignanello
spumante” possono essere effettuate esclusivamente nell’ambito della
regione Lazio.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al
Vignanello rosso e rosato 65%
Vignanello bianco 75%
Vignanello Greco 65%
Qualora la resa superi detti limiti l’eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Il vino a DOC “Vignanello rosso” destinato alla produzione della
tipologia “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno:
due anni
a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
di cui almeno uno in bottiglia.
Art 6
I vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Vignanello bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con leggeri riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, più o meno fruttato;
sapore: secco con leggero retrogusto amarognolo oppure abboccato
fine e delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro
Vignanello rosso:
colore: rosso rubino da giovane, tendente al granata se invecchiato
profumo: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro
Vignanello rosato:
colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;
profumo: vinoso, delicatamente fruttato;
sapore: asciutto, fresco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro
Vignanello Greco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, di corpo, armonico con leggero retrogusto
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro
Vignaello Greco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato più o meno fruttato;
sapore: da secco a semisecco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro;
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto,
per i vini di cui al presente disciplinare di produzione, i limiti
minimi per l’acidità totale e
l’estratto secco netto sopra indicati.
La menzione “superiore” è riservata alla tipologia “Vignanello
bianco” proveniente da uve
aventi le caratteristiche di cui all’art. 4, penultimo comma, del
presente disciplinare e che
venga immesso al consumo con un
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
La menzione “riserva” è riservata alla tipologia “Vignanello rosso”
proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all’art. 4,
penultimo comma, del presente disciplinare, che sia sottoposto ad un
periodo d’invecchiamento obbligatorio di cui all’art 5 ed immesso al
consumo con un
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
La menzione “novello” è riservata al vino “Vignanello rosso”
prodotto nel rispetto della specifica normativa.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC
“Vignanello Greco” sia tranquillo che spumante, in deroga alle
misure stabilite a titolo generale dagli art. 1 e 6 del presente
disciplinare, può figurare il nome del vitigno “Greco” seguito dalla
specificazione “di Vignanello”, in caratteri della medesima
ampiezza, colorimetria e forma grafica.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Vignanello” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: scelto, fine, selezionato e similari.
E’ altresì vietato l’impiego di indicazioni che facciano riferimento
a comuni, frazioni e località.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere, cascina,
tenuta ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC
“Vignanello” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve.
E’ obbligatoria in etichetta l’indicazione “secco o amabile” e, per
gli spumanti, ogni altra menzione concernente il residuo zuccherino.
Art 8
I vini a denominazione di origine controllata
“Vignanello” devono essere immessi al consumo in recipienti non
superiori ai 5 litri confezionati con tipologia confacente ai vini
di pregio.
Sono pertanto, da escludere le confezioni a chiusura con tappo a
corona.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata “Vignanello”, vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare è punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10/febbraio/1992 n. 164.
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