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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VIGNETI DELLE DOLOMITI
WEINBERG DOLOMITEN
IGT

VIGNETI DELLE DOLOMITI
WEINBERG DOLOMITEN
I.G.T.
D.D. 01/AGOSTO/2008

Art 1
La indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti” in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
rosato passito
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” bianchi, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano, Trento e per la provincia di Belluno nella regione Veneto, con esclusione del vitigno: Moscato giallo.
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano, Trento e per la provincia di Belluno nella regione Veneto, con esclusione del vitigno: Moscato rosa.
La IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonché dei vitigni:
Moscato giallo
Moscato rosa
con esclusione:
per la provincia di Bolzano:
Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner.
Per la provincia di Trento:
Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Pinot Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano.
Per la provincia di Belluno:
Bianchetta trevigiana, Pavana.
è riservata ai mosti ed ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.
Per i vini ad IGT “Vigneti delle Diolomiti o Weinberg Dolomiten”, recanti la menzione “vino passito” non è consentito il riferimento al nome del vitigno o dei vitigni dai quali il vino è stato ottenuto.
Per i vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorre in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” con la specificazione di uno o due vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, con prevalenza del vitigno:
per la provincia di Bolzano:
Lagrein minimo 50%
per la provincia di Trento:
Teroldego e Lagrein da soli o congiuntamente minimo 50%
Art 3 La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” comprende:
per la provincia di Bolzano l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Andriano Appiano Barbiano Bolzano
Bressanone Bronzolo Caines Caldaro
Castelbello - Ciardes Castelrotto Cermes Chiusa Cornedo sull’Isarco Cortaccia Cortina all’Adige Egna
Fié Funes Gargazzone Laces Lagundo Laion Laives Lana Magré all’Adige Meltina Marlengo Merano Montagna Nalles Naz – Sciavez Naturno
Ora Parcines – Postal Renon Rifiano Salorno San Genesio San Pancrazio Scena Silandro Terlano Termeno Tesino Tirolo Vadena Varna Velturno Vilandro
Per la provincia autonoma di Trento l’intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.
Per la provincia di Belluno l’intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten”” bianco, rosso e rosato, non deve essere superiore a:
23,00 tonnellate/ettaro
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
19,50 tonnellate/ettaro
ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita è di:
12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
8,50% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.
E’ consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all’articolo 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
Art 6
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” anche con la specificazione del nome di uno o due vitigni, all’atto dell’immissione al consumo, devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten bianco 10,00% vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten rosso 10,00% vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten rosato 10,00% vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten novello 11,00% vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten frizzante 10,00% vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten passito 14,00% vol.
Il vino ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo, deve assicurare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
9,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Vigneto delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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