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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VIGNETI DELLE DOLOMITI
WEINBERG DOLOMITEN
IGT |
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VIGNETI DELLE DOLOMITI
WEINBERG DOLOMITEN
I.G.T.
D.D. 01/AGOSTO/2008 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti” in
lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” è
riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
rosato passito
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten”
bianchi, devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più
vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le
province di Bolzano, Trento e per la provincia di Belluno
nella regione Veneto, con esclusione del vitigno: Moscato
giallo.
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten”
rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più
vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le
province di Bolzano, Trento e per la provincia di Belluno
nella regione Veneto, con esclusione del vitigno: Moscato
rosa.
La IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” con la
specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi
nonché dei vitigni:
Moscato giallo
Moscato rosa
con esclusione:
per la provincia di Bolzano:
Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer
aromatico, Veltliner.
Per la provincia di Trento:
Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer
aromatico, Marzemino, Veltliner, Pinot Meunier, Negrara
trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano.
Per la provincia di Belluno:
Bianchetta trevigiana, Pavana.
è riservata ai mosti ed ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%
dal corrispondente vitigno;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei
alla coltivazione per le corrispondenti province di Bolzano,
Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.
Per i vini ad IGT “Vigneti delle Diolomiti o Weinberg
Dolomiten”, recanti la menzione “vino passito” non è
consentito il riferimento al nome del vitigno o dei vitigni
dai quali il vino è stato ottenuto.
Per i vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg
Dolomiten” è consentito il riferimento ai nomi di due
vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni
sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al
100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorre in
quantità minore rispetto all’altro, sia presente in
percentuale superiore al 15%.
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten”
con la specificazione di uno o due vitigni di cui al comma
precedente possono essere prodotti anche nella tipologia
frizzante.
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten”
prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da
vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive province, con prevalenza del vitigno:
per la provincia di Bolzano:
Lagrein minimo 50%
per la provincia di Trento:
Teroldego e Lagrein da soli o congiuntamente minimo 50%
Art 3 La zona di
produzione delle uve atte a produrre i vini ad IGT “Vigneti
delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” comprende:
per la provincia di Bolzano l’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Andriano Appiano Barbiano Bolzano
Bressanone Bronzolo Caines Caldaro
Castelbello - Ciardes Castelrotto Cermes Chiusa Cornedo
sull’Isarco Cortaccia Cortina all’Adige Egna
Fié Funes Gargazzone Laces Lagundo Laion Laives Lana Magré
all’Adige Meltina Marlengo Merano Montagna Nalles Naz –
Sciavez Naturno
Ora Parcines – Postal Renon Rifiano Salorno San Genesio San
Pancrazio Scena Silandro Terlano Termeno Tesino Tirolo
Vadena Varna Velturno Vilandro
Per la provincia autonoma di Trento l’intero territorio
viticolo ricadente nel territorio amministrativo della
provincia.
Per la provincia di Belluno l’intero territorio viticolo
ricadente nel territorio amministrativo della provincia.
Art 4 Le condizioni
ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten”” bianco,
rosso e rosato, non deve essere superiore a:
23,00 tonnellate/ettaro
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten”
con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore
a:
19,50 tonnellate/ettaro
ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la
produzione massima consentita è di:
12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Vigneti
delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” seguita o meno dal
riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
8,50% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino.
E’ consentita nella misura massima del volume del 15% il
taglio dei mosti e dei vini di cui all’articolo 2, con mosti
e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti
provenienti da altre zone di produzione, in conformità alle
norme comunitarie e nazionali.
Art 6
I vini ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg
Dolomiten” anche con la specificazione del nome di uno o due
vitigni, all’atto dell’immissione al consumo, devono
assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico totale
minimo:
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten bianco 10,00%
vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten rosso 10,00% vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten rosato 10,00%
vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten novello 11,00%
vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten frizzante 10,00%
vol.;
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten passito 14,00%
vol.
Il vino ad IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten”
tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno
Moscato giallo, deve assicurare un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
9,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Vigneti delle Dolomiti o Weinberg
Dolomiten” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Vigneto delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten” può
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve
prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi
dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano
i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare. |
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