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Art. 1.
La denominazione di
origine controllata e
garantita "Vino Nobile
di Montepulciano" è
riservata ai vini rosso
e rosso riserva che
rispondono alle
condizioni e ai
requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione
di origine controllata e
garantita "Vino Nobile
di Montepulciano" deve
essere ottenuto dai
vigneti aventi,
nell'ambito aziendale,
la seguente composizione
ampelografica:
- Sangiovese (denominato
a Montepulciano prugnolo
gentile): minimo 70%.
Può concorrere il
canaiolo nero fino ad un
massimo del massimo 20%,
possono inoltre
concorrere fino ad un
massimo del 20%, i
vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la
provincia di Siena
purché la percentuale
dei vitigni a bacca
bianca non superi il
10%.
Sono esclusi i vitigni
aromatici ad eccezione
della Malvasia del
Chianti.
E’ consentito che i
vigneti, con la
composizione
ampelografica sopra
indicata, iscritti
all’Albo della
denominazione di origine
controllata e garantita
“Vino Nobile di
Montepulciano” siano
anche iscritti all’Albo
dei vigneti del vino a
denominazione di origine
controllata “Rosso di
Montepulciano”.
Art. 3.
La zona di produzione
delle uve ricade nel
territorio
amministrativo del
comune di Montepulciano,
in provincia di Siena,
limitatamente alla zona
idonea a fornire
produzioni che
rispondono ai requisiti
di cui al presente
disciplinare.
Tale zona comprende:
parte del territorio del
comune di Montepulciano
delimitata da una linea
che partendo
dall'incrocio della line
ferroviaria Siena-Chiusi
con il confine comunale
di Montepulciano nei
pressi del podere
"Confine", segue
ininterrottamente il
confine di Montepulciano
fino a raggiungere la
suddetta ferrovia a nord
della stazione
ferroviaria di
Montallese.
Detto confine segue
quindi la suddetta linea
ferroviaria fino al
punto di partenza:
parte del territorio del
comune di Montepulciano
- frazione Valiano,
delimitata da una linea
che, partendo dal punto
in cui il confine
comunale interseca la
strada delle Chianacce a
quota 251, percorre,
procedendo in senso
orario, il suddetto
confine comunale fino ad
incontrare la strada
Padule a quota 253;
segue quindi la predetta
strada fino al bivio con
la strada vicinale delle
Fornaci con la quale si
identifica fino
all'innesto con la
strada Lauretana per
Valiano; la percorre
verso ovest, per breve
tratto, raggiunge la
strada delle Chianacce,
che segue fino a
ricongiungersi con il
punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali
e di coltura dei vigneti
destinati alla
produzione del vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
"Vino Nobile di
Montepulciano" devono
essere quelle normali
della zona e comunque
atte a dare alle uve ed
al vino derivato le
specifiche
caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da
considerarsi idonei
unicamente i vigneti ben
esposti situati ad
un'altitudine compresa
tra i 250 e i 600 metri
s.l.m.
I sesti di impianto, le
forme di allevamento ed
i sistemi di potatura
devono essere quelli
generalmente usati e
comunque atti a non
modificare le
caratteristiche
peculiari dell'uva e del
vino. E' vietata ogni
pratica di forzatura. E’
consentita l’irrigazione
di soccorso.
Per i nuovi impianti ed
i reimpianti dei vigneti
idonei alla produzione
del vino a denominazione
di origine controllata e
garantita "Vino Nobile
di Montepulciano", a
partire dall'anno
successivo all'entrata
in vigore del presente
disciplinare, la densità
minima ad ettaro deve
essere di 3330 ceppi.
La resa di uva ammessa
per la produzione del
vino a denominazione di
origine controllata e
garantita "Vino Nobile
di Montepulciano" non
deve essere superiore a
t. 8 per ettaro di
coltura specializzata.
Per i vigneti in coltura
promiscua la produzione
massima di uva a ettaro
deve essere rapportata
alla superficie
effettivamente impegnata
dalla vite.
A detto limite, anche in
annate eccezionalmente
favorevoli, la resa
dovrà essere riportata
nel limite sopra
indicato, purché la
produzione non superi
del 20% il limite
medesimo.
Le uve destinate alla
vinificazione, devono
assicurare al vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
“Vino Nobile di
Montepulciano” un titolo
alcolometrico volumico
naturale minimo di 12%.
Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le
pratiche enologiche
leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue
peculiari
caratteristiche.
La regione Toscana con
proprio decreto, sentite
le organizzazioni di
categoria interessate,
ogni anno prima della
vendemmia può stabilire
un limite massimo di
produzione di uva per
ettaro inferiore a
quello fissato dal
presente disciplinare,
dandone immediata
comunicazione al
Ministero per le
Politiche Agricole -
Comitato Nazionale per
la tutela e la
valorizzazione delle
denominazioni di origine
e delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini.
Art. 5.
Le operazioni di
vinificazione e di
invecchiamento
obbligatorio devono
essere effettuate
nell'ambito del
territorio del comune di
Montepulciano.
Sono tuttavia
autorizzati la
vinificazione e
l'invecchiamento fuori
zona di produzione per
le aziende che: abbiano,
almeno a far data dalla
entrata in vigore del
decreto del Presidente
della Repubblica 1°
luglio 1980 le strutture
di vinificazione in
prossimità del confine
comunale di
Montepulciano e comunque
a distanza non superiore
a
m. 2.000 in linea d'aria
e che abbiano i vigneti
dai quali proviene l’uva
iscritti da almeno
cinque anni, a far data
dalla pubblicazione del
decreto 1° luglio 1996
(modifica del
disciplinare di
produzione del Vino
Nobile di Montepulciano)
all’Albo del vino DOCG
“Vino Nobile di
Montepulciano”.
La resa massima dell’uva
in vino non deve essere
superiore al 70%.
Qualora la resa superi
questo limite, ma non il
75%, l’eccedenza non ha
diritto alla
denominazione di origine
controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il
diritto alla
denominazione di origine
controllata e garantita
per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione
di origine controllata e
garantita “Vino Nobile
di Montepulciano” deve
essere sottoposto ad un
periodo di maturazione
di almeno due anni, a
partire dal 1° gennaio
successivo alla
vendemmia.
Entro questo periodo
sono lasciate alla
discrezione dei
produttori le seguenti
possibili opzioni:
1) 24 mesi di
maturazione in legno;
2) 18 mesi minimo di
maturazione in legno più
i restanti mesi in altro
recipiente;
3) 12 mesi minimo in
legno più 6 mesi minimo
in bottiglia più i
restanti mesi in altro
recipiente.
Nei casi 2 e 3, l’inizio
del periodo di
maturazione in legno non
potrà essere protratto
oltre il 30 aprile
dell’anno successivo
alla vendemmia.
Le date dell’inizio e
della fine del periodo
di maturazione in
contenitori di legno
devono essere
documentate con relative
annotazioni sui registri
di cantina.
Il prodotto in
maturazione in
contenitori di legno
potrà essere
temporaneamente
trasferito in altri
recipienti previa
annotazione nei registri
di cantina e con
l’obbligo di rispettare
comunque il periodo
minimo di stazionamento
in legno.
Il vino a denominazione
di origine controllata e
garantita "Vino Nobile
di Montepulciano" non
può essere immesso in
consumo prima del
compimento dei due anni
di maturazione
obbligatoria calcolati a
partire dal 1° gennaio
dell'anno successivo a
quello di produzione
delle uve.
Il vino a denominazione
di origine controllata e
garantita “Vino Nobile
di Montepulciano”
derivante da uve aventi
un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale
di 12,50% e sottoposto
ad un periodo di
maturazione di almeno
tre anni di cui di
affinamento in
bottiglia, può portare
in etichetta la
qualificazione
“riserva”, fermi
restando i periodi
minimi di utilizzo del
legno previsti dal
presente articolo.
Le date dell’inizio e
della fine del periodo
di maturazione in
contenitori di legno,
come previsto nel
presente articolo, ed
affinamento in bottiglia
devo essere documentate
con relative annotazioni
sui registri di cantina.
Il periodo di
maturazione anche per la
tipologia “riserva”
viene calcolato a
partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo a
quello di produzione
delle uve.
Fermo restando
l’invecchiamento in
contenitori di legno si
potrà tenere il 4% del
medesimo vino in
contenitori diversi da
usarsi per colmature.
E’ consentito, a scopo
migliorativo, l’aggiunta
nella misura massima del
15% di annate diverse di
vino a denominazione di
origine controllata e
garantita “Vino Nobile
di Montepulciano” o di
vino atto alla
denominazione di origine
controllata e garantita
“Vino Nobile di
Montepulciano”.
E’ consentito, previa
comunicazione alla
camera di commercio e
all’ispettorato centrale
per la repressione delle
frodi alimentari da
presentarsi, a cura del
vinificatore, entro il
16° mese a partire dal
1° gennaio successivo
alla vendemmia, che il
vino atto a poter essere
designato con la
denominazione di origine
controllata e garantita
“Vino Nobile di
Montepulciano” sia
riclassificato alla
denominazione di origine
controllata “Rosso di
Montepulciano” purché
corrisponda alle
condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal
relativo disciplinare di
produzione. Tuttavia
qualora partite della
denominazione di origine
controllata e garantita
“Vino Nobile di
Montepulciano” vengano
cedute dal produttore
dopo il termine suddetto
la denominazione
stabilita deve essere
mantenuta in modo
irreversibile, salvo
perdita delle
caratteristiche.
Le operazioni di
imbottigliamento devono
essere effettuate
all’interno della zona
di vinificazione.
E’ tuttavia consentito,
per la denominazione di
origine controllata e
garantita “Vino Nobile
di Montepulciano” non
avente diritto alla
menzione “riserva”, su
richiesta da effettuarsi
al Ministero per le
politiche agricole -
Comitato nazionale per
la tutela e la
valorizzazione delle
denominazione di origine
e delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini, l’imbottigliamento
del vino a denominazione
di origine controllata e
garantita “Vino Nobile
di Montepulciano”
nell’intero territorio
della regione Toscana
alle cantine che
imbottigliano il vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
“Vino Nobile di
Montepulciano” da almeno
tre anni precedenti
all’entrata in vigore
del presente
disciplinare di
produzione.
Art. 6
Il vino a denominazione
di origine controllata e
garantita "Vino Nobile
di Montepulciano"
all'atto dell'immissione
al consumo deve
rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rubino tendente
al granato con
l’invecchiamento;
odore: profumo intenso,
etereo, caratteristico;
sapore: asciutto,
equilibrato e
persistente, con
possibile sentore di
legno;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo:
12,50% vol, per la
tipologia “riserva”
13,00% vol;
acidità totale minima:
4,5 g/l;
estratto secco netto
minimo: 23 g/l.
E’ in facoltà del
Ministero per le
politiche agricole -
Comitato nazionale per
la tutela e
valorizzazione delle
denominazioni di origine
e delle indicazioni
geografiche tipiche dei
vini - modificare i
limiti dell’acidità
totale e dell’estratto
secco netto con proprio
decreto.
Art. 7.
Nella etichettatura e
designazione della
denominazione di origine
controllata e garantita
“Vino Nobile di
Montepulciano” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa
da quelle previste dal
presente disciplinare,
ivi compresi gli
aggettivi “fine”,
“scelto”, “selezionato”
e similari. E’ tuttavia
consentito l’uso di
indicazioni che facciano
riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi
privati, non aventi
significato laudativo e
tali da non trarre in
inganno il consumatore
nonché delle altre
menzioni facoltative nel
rispetto delle vigenti
norme. Le medesime,
esclusi i marchi e i
nomi aziendali, sono
riportate
nell’etichettatura
soltanto in caratteri
tipografici non più
grandi e evidenti di
quelli utilizzati per la
deniminazione di origine
del vino, salve le norme
generali più
restrittive.
E’ altresì consentito
l’uso delle menzioni
geografiche aggiuntive
nonché l’uso del termine
vigna accompagnato dal
relativo toponimo
secondo le condizioni
generali di utilizzo dei
toponimi e nel rispetto
delle procedure
amministrative che
prevedono una specifica
iscrizione all’albo dei
vigneti, una specifica
denuncia annuale delle
uve ed una specifica
presa in carico nei
registri obbligatori di
cantina. Sulle bottiglie
contenenti il vino a
denominazione di origine
controllata e garantita
“Vino Nobile di
Montepulciano” deve
sempre figurare
l’indicazione
dell’annata di
produzione delle uve.
Il prelievo dei campioni
delle partite di “Vino
Nobile di Montepulciano”
ai fini
dell’effettuazione degli
esami analitici ed
organolettici, prima
dell’immissione al
consumo, deve essere
effettuata nell’ambito
della zona di
vinificazione ed
eventualmente ripetuto
se l’imbottigliamento
non avviene entro i
novanta giorni
successivi.
Art. 8.
Il vino a denominazione
di origine controllata e
garantita "Vino Nobile
di Montepulciano" deve
essere messo in consumo
esclusivamente in
bottiglie di vetro di
capacità non superiore a
litri 5.
Le bottiglie devono
essere di tipo
bordolese, di vetro
scuro e chiuse con tappo
di sughero raso bocca.
Sono vietati il
confezionamento e
l'abbigliamento delle
bottiglie comunque non
consone al prestigio del
vino. |