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Art 1
la denominazione di origine controllata “Vin Santo
del Chianti” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai squisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” può
essere integrata dalle specificazioni “occhio di pernice e/o
riserva”.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Vin Santo
del Chianti” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Vin Santo del Chianti”
Trebbiano toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per le
province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena fino ad un
massimo del 30%.
“Vin Santo occhio di pernice”
Sangiovese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa e/o bianca, raccomandati e/o autorizzati per
le province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena fino ad
un massimo del 50%.
Non si potrà produrre “Vin Santo del Chianti” dai vigneti iscritti
all’Albo del “Vin Santo del Chianti classico”.
In deroga a tale norma è consentito che, a livello di scelta
vendemmiale, da farsi entro e nn oltre il 15/dicembre dell’anno
stesso del raccolto, si possa rinunciare, per la relativa annata di
produzione, alla specificazione aggiuntiva “classico” in favore
della denominazione generale “Chianti”, a condizione che:
siano comunque rispettate le caratteristiche produttive della
specificazione aggiuntiva “classico”;
vi sia stata corrispondenza per singole iscrizioni all’Albo dei
vigneti fra le basi ampelografiche;
la rinuncia della specificazione aggiuntiva “classico” sia
comunicata alle C.C.I.A.A. e agli uffici periferici dell’Ispettorato
centrale per la repressioni delle frodi competenti per territorio;
che tale scelta, ove effettuata da un trasformatore di uve
acquistate, sia basata su documenti accompagnatori nei quali il
cedente le uve, abbia già evidenziato la rinuncia per tale prodotto
alla specificazione aggiuntiva “classico”;
che il relativo prodotto ottenuto sia preso in carico come tale nel
registro e come tale denunciato nella denuncia di produzione dei
vini.
Art 3
La zona di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “Vin Santo del Chianti” corrisponde a quella
prevista dall’art. 3 del disciplinare annesso al decreto
ministeriale 5/agosto/1996 pubblicato sul supplemento ordinario n.
153 alla G.U. n. 219 del 18/settembre/1996, con il quale sono stati
modificati il disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita “Chianti” e approvati i disciplinare
di produzione dei vini a DOCG “Chianti” e “Chianti classico”.
Le sottozone:
“Colli Aretini”
“Colli Fiorentini”
“Colli Senesi”
“Colline Pisane”
“Montalbano”
“Rufina”
sono definite e delimitate nel decreto di produzione citato al
precedente comma 1, mentre la sottozona “Montespertoli” rientrante
nel comune di Montespertoli, i provincia di Prato, è così
delimitata:
il limite inizia all’incrocio del confine comunale di Montespertoli
con la carrozzabile Fiano – Lucardo e passando per casa Pini (quota
369), podere Ghiole, il Quercione, Casanova (quota 236), Le
Fornacette, giunge al torrente Virginio.
Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il
Molino Baron del Nero, Molino La Barbara, Molino dell’Albero, Molino
Torrebianca, podere del Ponte, giunge sotto podere del Piano dopo il
quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla
carrozzabile finché ad un certo punto, sotto podere Barrucciano, si
abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle,
passando sotto Castiglioni fino a che, in corrispondenza di rio
Rigonzi, si volge ad ovest seguendo il confine comunale.
Poco prima del Borro di Griciano, il limite si innesta sulla strada
per quota 82 e Palazzaccio.
Dopo Palazzaccio piega a sud – est sulla strada per Ortimino
passando da Gricciano, casa Paolo, casa Arzillo, Ortimino, Sodera,
Chiesa di Ortimino, Casanova, fino all’incrocio con la strada per
Nebbiano, dove il limite volge a sud, seguendo il confine comunale.
Il limite incontra la strada per Voltigiano e Castelfiorentino e
dall’incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano, dove piega
a sud – est sulla carreggiabile verso il cimitero, che segue fino a
quota 69, ove incontra il confine comunale, che segue fino alla
carrozzabile Fiano – Lucardo a quota 369.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti”
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione
all’Albo di cui all’art. 15 della legge 10/02/1992, n. 164,
unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti,
i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore a 700 metri
s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei,
calcareo – marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini. Sono esclusi i sistemi espansi. E’ vietata ogni pratica di
forzatura.
I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300
ceppi/ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare
mediamente i 4,00 kg.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
superare
“Vin Santo del Chianti” 11,00 tonn./ettaro
“Vin Santo del Chianti con sottozone” 10,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a DOC “Vin Santo del Chianti” e
“Vin Santo del Chianti con il riferimento alle sottozone” devono
essere riportati nei rispettivi limiti di cui sopra, fermo restando
il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché
la produzione globale non superi del 20% i predetti limiti di
produzione massima di uva per ettaro.
Qualora siano superati i suddetti ulteriori limiti decade, per gli
interi quantitativi prodotti, il diritto alla denominazione di
origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in
coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione
per ceppo.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei
comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona
delimitata.
L’uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone: “Colli
Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Rufina”,
“Montalbano”, “Montespertoli”, in aggiunta alla DOC “Vin Santo del
Chianti”, è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle
relative sottozone delimitate dall’art. 3 a condizione che il vino
sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’interno dei
corrispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle
predette zone.
E’ inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, che le
suddette operazioni per il vino a DOC “Vin santo del Chianti” siano
effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di
vinificazione suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea
d’aria dal confine previsto per la medesima denominazione, purché
nell’ambito della regione Toscana.
Per la produzione dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti con
riferimento delle sottozone”, le suddette operazioni, autorizzate
nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate
non oltre venticinque chilometri dal perimetro delle relative
sottozone, purché all’interno delle zone di produzione delimitate
per la d.o.c. “Vin Santo del Chianti” e per la DOC”Vin Santo del
Chianti classico”, sempre che tali cantine risultino preesistenti al
momento dell’entrata in vigore del presente disciplinare e siano di
pertinenza di aziende che in esse vinificano, singolarmente o
collettivamente, uve di propria produzione idonee alla produzione
dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti, anche con riferimento alle
sottozone”.
Le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di
invecchiamento per i vini a DOC “Vin Santo del Chianti con o senza
riferimento alle sottozone” devono essere effettuate all’interno
della zona di vinificazione di cui al precedente comma 1.
Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente sono consentite su
autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini, sentita la
regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla
data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione,
imbottigliatrici di vini a d.o.c. “Vin Santo del Chianti, anche con
riferimento alle sottozone”, situate nell’ambito della regione
Toscana.La resa massima dell’uva in vino finito “Vin Santo del
Chianti” non deve essere superiore
al 35% dell’uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all’Albo dei vini a DOCG
“Chianti” e delle relative sottozone possono essere destinate alla
produzione dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti” e “Vin Santo del
Chianti occhio di pernice” qualora i produttori interessati optino i
tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale
delle uve e del vino.
Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l’uva dopo avere subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo.
L’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al
“Vin Santo del Chianti” 26,00%
“Vin Santo del Chianti più sottozone” 27,00%
“Vin Santo del Chianti occhio di pernice” 26,00%
“Vin Santo occhio di pernice più sottozone” 27,00%
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
La vinificazione e l’invecchiamento del vino a DOC “Vin Santo del
Chianti” devono avvenire in recipienti di legno (Caratelli) di
capacità non superiore ai 500 litri; dopo il periodo di
invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri
recipienti.
L’immissione al consumo del “Vin Santo del Chianti” e del “Vin Santo
del Chianti occhio di pernice” non avvenire prima del
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve
L’immissione al consumo del “Vin Santo riserva” non può avvenire
prima del
1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle
uve
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del
15,50% vol.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo
del Chianti” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
“Vin Santo del Chianti”
colore: giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato,per i tipi amabile o dolce una
più pronunciata rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
alcol svolto minimo: 13,00% vol.;
alcol da svolgere per il tipo secco, massimo: 3,00% vol.;
alcol da svolgere per il tipo amabile, minimo: 3,00% vol.;
acidità totale minima per il tipo seco: 4,5 g/l;
acidità totale minima per il tipo amabile: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto seco netto minimo: 21,0 g/l;
“Vin Santo del Chianti con sottozone”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
“Vin santo del Chianti occhio di pernice”
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo: caldo, intenso;
sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
alcol svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
“Vin Santo occhio di pernice con sotozona”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti per l’acidità totale e
l’estratto secco netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata di cui
all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato
e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito nel rispetto delle norme vigenti, l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, zone e località comprese nella zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Art 8
I vini a denominazione di origine controllata “Vin
Santo del Chianti” anche con il riferimento delle sottozone devono
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di
capacità non superiore a 0,750 litri, confezionate e sigillate con
tappo di sughero raso bocca.
E’ consentito riportare in etichetta le qualificazioni secco,
abboccato, amabile e dolce, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente.
Sulle confezioni dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti” anche con
riferimento alle sottozone deve risultare obbligatoriamente
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, |