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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VIN SANTO DEL CHIANTI
D.O.C.

VIN SANTO DEL CHIANTI
D.M. 28/AGOSTO/1997
D.O.C.

Art 1
 la denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai squisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” può essere integrata dalle specificazioni “occhio di pernice e/o riserva”.

Art 2
 La denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Vin Santo del Chianti”
Trebbiano toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena fino ad un massimo del 30%.
“Vin Santo occhio di pernice”
Sangiovese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa e/o bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena fino ad un massimo del 50%.
Non si potrà produrre “Vin Santo del Chianti” dai vigneti iscritti all’Albo del “Vin Santo del Chianti classico”.
In deroga a tale norma è consentito che, a livello di scelta vendemmiale, da farsi entro e nn oltre il 15/dicembre dell’anno stesso del raccolto, si possa rinunciare, per la relativa annata di produzione, alla specificazione aggiuntiva “classico” in favore della denominazione generale “Chianti”, a condizione che:
siano comunque rispettate le caratteristiche produttive della specificazione aggiuntiva “classico”;
vi sia stata corrispondenza per singole iscrizioni all’Albo dei vigneti fra le basi ampelografiche;
la rinuncia della specificazione aggiuntiva “classico” sia comunicata alle C.C.I.A.A. e agli uffici periferici dell’Ispettorato centrale per la repressioni delle frodi competenti per territorio;
che tale scelta, ove effettuata da un trasformatore di uve acquistate, sia basata su documenti accompagnatori nei quali il cedente le uve, abbia già evidenziato la rinuncia per tale prodotto alla specificazione aggiuntiva “classico”;
che il relativo prodotto ottenuto sia preso in carico come tale nel registro e come tale denunciato nella denuncia di produzione dei vini.

Art 3
 La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” corrisponde a quella prevista dall’art. 3 del disciplinare annesso al decreto ministeriale 5/agosto/1996 pubblicato sul supplemento ordinario n. 153 alla G.U. n. 219 del 18/settembre/1996, con il quale sono stati modificati il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” e approvati i disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Chianti” e “Chianti classico”.
Le sottozone:
“Colli Aretini”
“Colli Fiorentini”
“Colli Senesi”
“Colline Pisane”
“Montalbano”
“Rufina”
sono definite e delimitate nel decreto di produzione citato al precedente comma 1, mentre la sottozona “Montespertoli” rientrante nel comune di Montespertoli, i provincia di Prato, è così delimitata:
il limite inizia all’incrocio del confine comunale di Montespertoli con la carrozzabile Fiano – Lucardo e passando per casa Pini (quota 369), podere Ghiole, il Quercione, Casanova (quota 236), Le Fornacette, giunge al torrente Virginio.
Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il Molino Baron del Nero, Molino La Barbara, Molino dell’Albero, Molino Torrebianca, podere del Ponte, giunge sotto podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto podere Barrucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che, in corrispondenza di rio Rigonzi, si volge ad ovest seguendo il confine comunale.
Poco prima del Borro di Griciano, il limite si innesta sulla strada per quota 82 e Palazzaccio.
Dopo Palazzaccio piega a sud – est sulla strada per Ortimino passando da Gricciano, casa Paolo, casa Arzillo, Ortimino, Sodera, Chiesa di Ortimino, Casanova, fino all’incrocio con la strada per Nebbiano, dove il limite volge a sud, seguendo il confine comunale.
Il limite incontra la strada per Voltigiano e Castelfiorentino e dall’incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano, dove piega a sud – est sulla carreggiabile verso il cimitero, che segue fino a quota 69, ove incontra il confine comunale, che segue fino alla carrozzabile Fiano – Lucardo a quota 369.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 15 della legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo – marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi. E’ vietata ogni pratica di forzatura.
I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi/ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i 4,00 kg.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare
“Vin Santo del Chianti” 11,00 tonn./ettaro
“Vin Santo del Chianti con sottozone” 10,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOC “Vin Santo del Chianti” e “Vin Santo del Chianti con il riferimento alle sottozone” devono essere riportati nei rispettivi limiti di cui sopra, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i predetti limiti di produzione massima di uva per ettaro.
Qualora siano superati i suddetti ulteriori limiti decade, per gli interi quantitativi prodotti, il diritto alla denominazione di origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.
L’uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone: “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Rufina”, “Montalbano”, “Montespertoli”, in aggiunta alla DOC “Vin Santo del Chianti”, è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall’art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’interno dei corrispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.
E’ inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, che le suddette operazioni per il vino a DOC “Vin santo del Chianti” siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d’aria dal confine previsto per la medesima denominazione, purché nell’ambito della regione Toscana.
Per la produzione dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti con riferimento delle sottozone”, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre venticinque chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all’interno delle zone di produzione delimitate per la d.o.c. “Vin Santo del Chianti” e per la DOC”Vin Santo del Chianti classico”, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell’entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinificano, singolarmente o collettivamente, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti, anche con riferimento alle sottozone”.
Le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento per i vini a DOC “Vin Santo del Chianti con o senza riferimento alle sottozone” devono essere effettuate all’interno della zona di vinificazione di cui al precedente comma 1.
Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente sono consentite su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a d.o.c. “Vin Santo del Chianti, anche con riferimento alle sottozone”, situate nell’ambito della regione Toscana.La resa massima dell’uva in vino finito “Vin Santo del Chianti” non deve essere superiore
al 35% dell’uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all’Albo dei vini a DOCG “Chianti” e delle relative sottozone possono essere destinate alla produzione dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti” e “Vin Santo del Chianti occhio di pernice” qualora i produttori interessati optino i tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.
Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l’uva dopo avere subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo.
L’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al
“Vin Santo del Chianti” 26,00%
“Vin Santo del Chianti più sottozone” 27,00%
“Vin Santo del Chianti occhio di pernice” 26,00%
“Vin Santo occhio di pernice più sottozone” 27,00%
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
La vinificazione e l’invecchiamento del vino a DOC “Vin Santo del Chianti” devono avvenire in recipienti di legno (Caratelli) di capacità non superiore ai 500 litri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti.
L’immissione al consumo del “Vin Santo del Chianti” e del “Vin Santo del Chianti occhio di pernice” non avvenire prima del
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve
L’immissione al consumo del “Vin Santo riserva” non può avvenire prima del
1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del
15,50% vol.

Art 6
I vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Vin Santo del Chianti”
colore: giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato,per i tipi amabile o dolce una più pronunciata rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
alcol svolto minimo: 13,00% vol.;
alcol da svolgere per il tipo secco, massimo: 3,00% vol.;
alcol da svolgere per il tipo amabile, minimo: 3,00% vol.;
acidità totale minima per il tipo seco: 4,5 g/l;
acidità totale minima per il tipo amabile: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto seco netto minimo: 21,0 g/l;
“Vin Santo del Chianti con sottozone”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
“Vin santo del Chianti occhio di pernice”
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo: caldo, intenso;
sapore: amabile o dolce, morbido, vellutato e rotondo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
alcol svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
“Vin Santo occhio di pernice con sotozona”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 Alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito nel rispetto delle norme vigenti, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art 8
 I vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” anche con il riferimento delle sottozone devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 0,750 litri, confezionate e sigillate con tappo di sughero raso bocca.
E’ consentito riportare in etichetta le qualificazioni secco, abboccato, amabile e dolce, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.
Sulle confezioni dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti” anche con riferimento alle sottozone deve risultare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione delle uve,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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