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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO
D.O.C.

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO
D.M. 24/OTTOBRE/1995
D.O.C.


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti Classico” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti Classico” può essere integrata dalle specificazioni:
Riserva
Occhio di pernice
Occhio di pernice riserva

Art 2
 La DOC « Vin Santo del Chianti Classico » è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Vin Santo del Chianti Classico” anche nella tipologia riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia da soli o congiuntamente minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino,le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e di Siena, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 30%.
“Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice” anche nella tipologia riserva:
Sangiovese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e di Siena, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 50%.

Art 3
 Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti Classico” devono essere prodotte nei terreni dell’intero territorio della zona a DOC “Chianti Classico” delimitata con decreto interministeriale 31/07/1932.
Tale zona è così delimitata:
incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena:
si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le province di Siena e di Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.
Da questo punto il onfine segue il Torrente Ambra e un suo affluente (non nominato) fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino al Fiume Ombrone (quota 298).
Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il Fosso Malena Morta fino alla sua confluenza con il Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227).
Segue poi per breve tratto il Fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per Santa Lucia (quota 252 e 265) verso il Torrente Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.
Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino ad incontrare, in
corrispondenza del Borro di Granato, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando San Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il Torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.
A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze.
Il detto confine per un primo tratto segue il Torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavernelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po’ ad oriente lungo altro torrentello, passando per Cà Biricucci e Belvedere fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il Torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto con il confine amministrativo fra i comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavernelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.
Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. “Vin Santo del Chianti Classico”devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 15 della Legge del 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore ai 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi.
I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.500 ceppi/ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i kg. 3,000.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a:
10,00 tonn./ettaro.
A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all’art. 2 devono essere effettuate nell’intero territorio del Chianti Classico di cui all’art. 3 del presente disciplinare di produzione.
Tuttavia, le operazioni di vinificazione sono consentite su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 10
km. In linea d’aria dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell’entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione del vino a DOC “Vin Santo del Chianti Classico”, ottenute da propri vigneti.
La resa massima dell’uva in vino finito “Vin Santo del Chianti Classico” non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca al terzo anno d’invecchiamento del vino.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all’Albo del vino a DOCG “Chianti Classico” possono essere destinate alla produzione dei vini a DOC “Vin Santo del Chianti Classico” e “Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice”, qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e dei vini.
Per il vino prodotto nel territorio di cui all’art. 3, avente diritto alla DOC “Vin Santo del Chianti Classico” e “Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice”, il termine “Classico” segue obbligatoriamente la denominazione di origine “Chianti” anche nella denuncia delle uve e nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
In deroga a tale obbligo, tuttavia, è consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino, di cui all’art. 16 della Legge n. 164, del 10/02/1992, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno stesso del raccolto, i produttori dell’uva o del vino possano rinunciare al diritto alla specificazione “Classico”.
Tale rinuncia che è irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.
Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l’uva dopo avere subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del:
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo.
L’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino bob inferiore al
27,00%
la vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del “Vin Santo del Chianti Classico” deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri.
L’immissione al consumo del vino a DOC “Vin Santo del Chianti Classico” e “Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice” non può avvenire prima del:
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
L’immissione al consumo del vino a DOC “Vin Santo del Chianti Classico riserva” e “Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice riserva” non può avvenire prima del:
1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
16,00% vol.

Art 6
 Il vino a DOC “Vin Santo del Chianti Classico” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Vin Santo del Chianti Classico”
colore: dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: secco o amabile, armonico vellutato, più rotondo l’amabile;
tipologia “secco”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 2,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
tipologia “amabile”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
entrambe le tipologie:
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
“Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice”
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, il limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 Alle denominazioni di origine controllate di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
I vini a DOC “Vin Santo del Chianti Classico” devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750.
Sulla confezione deve risultare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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