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Art 1
La denominazione di origine controllata “Vin Santo
di Montepulciano” è riservata al vino che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Vin Santo di Montepulciano”
può essere integrata dalle specificazioni:
Riserva
Occhio di Pernice.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Vin Santo
di Montepulciano” e le sue specificazioni “riserva” e “occhio di
pernice” sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Vin Santo di Montepulciano”
“Vin Santo di Montepulciano riserva”
Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo),
Trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Siena, per un massimo del 30%.
“Vin Santo di Montepulciano occhio di pernice”
Sangiovese (Prugnolo gentile) minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 50%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC “Vin Santo di
Montepulciano”, corrisponde al territorio amministrativo del comune
di Montepulciano, con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana)
delimitata da due linee.
La prima linea:
partendo dall’incrocio della linea ferroviaria Siena – Chiusi con il
confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere Confine,
segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a
raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria
di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea
ferroviaria fino al punto di partenza.
La seconda linea:
partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada
delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario,
il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a
quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la
strada vicinale delle fornaci, con la quale si identifica sino
all’innesto con la strada Luretana per Valiano; la percorre verso
ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce che
segue fino a raggiungersi con il punto di partenza.
Art 4
La resa massima di uva per ettaro in coltura
specializzata non deve superare i:
8,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Vin Santo di
Montepulciano” devono essere riportati nel limite di cui sopra,
purché
la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo
restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. “Vin
Santo di Montepulciano” devono essere quelle tradizionali della zona
e, comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati
le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti di cui alla legge n. 164, del 10/02/1992,
unicamente i terreni collinari di giacitura ed orientamento adatti,
i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600
metri s.l.m. e non inferiore a 260 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
I nuovi impianti dovranno essere realizzati con un numero minimo di
3.000 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, di conservazione e
di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all’art. 2 devono
essere effettuate in provincia di Siena.
La resa massima dell’uva in vino finito alla fine del periodo di
invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all’Albo del vino a DOCG
“Chianti”, all’Albo del vino a DOCG “Vino Nobile di Montepulciano”,
all’Albo del vino a DOC “Rosso di Montepulciano” e all’Albo dei vini
a DOC “Valdichiana”, possono essere destinate alla produzione, nelle
varie tipologie, dei vini a DOC “Vin Santo di Montepulciano”,
qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali
rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Vin Santo di Montepulciano” sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche. In particolare il tradizionale
metodo di vinificazione prevede quanto segue:
Le uve dovranno essere raccolte eseguendo un’accurata cernita e
messe ad appassire in locali idonei; è ammessa una parziale
disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino
deve raggiungere dopo l’appassimento il
“Vin Santo di Montepulciano” 28,00%
“Vin Santo di Montepulciano riserva” 28,00%
“Vin Santo occhio di pernice” 29,00%
L’uva deve essere ammostata non prima del
“Vin Santo di Montepulciano” 1° Dicembre dell’anno di produzione
delle uve
“Vin Santo di Montepulciano riserva” 15 Gennaio dell’anno successivo
“Vin Santo di Montepulciano occhio di pernice” 28 Febbraio dell’anno
successivo
La conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di
legno “caratelli” di capacità non superiore a :
“Vin Santo di Montepulciano” 300 litri
“Vin Santo di Montepulciano riserva” 125 litri
“Vin Santo di Montepulciano occhio di pernice” 75 litri
per i primi tre anni di entrata in vigore del presente disciplinare
è consentito l’uso di caratelli con volume superiore a quelli
sopraindicati per l’invecchiamento di cui al presente articolo.
Il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di:
“Vin Santo di Montepulciano” tre anni
“Vin Santo di Montepulciano riserva” cinque anni
“Vin Santo di Montepulciano occhio di pernice” otto anni
Art 6
I vini a DOC “Vin Santo di Montepulciano” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Vin Santo di Montepulciano”
colore: dal giallo dorato all’ambrato intenso;
profumo: intenso, etereo, caratteristico di frutta matura;
sapore: amabile , ampio e vellutato, con intensa rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,00% vol.;
acidità volatile massima: 1,7 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Vin Santo di Montepulciano riserva”
colore: dal giallo dorato all’ambrato intenso;
profumo: intenso, etereo, caratteristico di frutta matura;
sapore: amabile o dolce, ampio e vellutato, con intensa rotondità
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,50% vol.;
acidità volatile massima: 1,7 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Vin Santo di Montepulciano occhio di pernice”
colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa
marrone con l’età;
profumo: intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre
sfumature;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;
acidità volatile massima: 1,8 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Art 7
Alle denominazioni di origine controllata di cui all’art.
2 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito tuttavia l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi. Ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Il vino a denominazione di origine controllata “Vin Santo di
Montepulciano” deve essere immesso al consumo esclusivamente in
bottiglie di vetro di tipo bordolese o similari di capacità non
superiore a 0,750 litri con l’uso esclusivo del tappo di sughero
raso bocca. |