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Art 1
La denominazione di origine controllata “Vittoria” è
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Vittoria rosso
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese
Vittoria Frappato
Vittoria Ansonica o Inzolia o Insolia
Vittoria novello
Art 2
Il vino a DOC “Vittoria” devono essere ottenuti da
vigneti che nell’ambito aziendale hanno la seguente composizione
varietale:
Vittoria rosso:
Calabrese o Nero d’Avola dal 50 al 70%
Frappato dal 30 al 50%
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese:
Nero d’Avola o Calabrese minimo 85%
Vittoria Frappato:
Frappato minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di
vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per la regione
Sicilia, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
Vittoria Novello:
Nero D’Avola o Calabrese e/o Frappato minimo 80%
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di
vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per la regione
Sicilia, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 20%.
Vittoria Ansonica o Inzolia o Insolia:
Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di
vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la regione
Sicilia, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per il vino a DOC
“Vittoria” comprende una vasta zona che include i territori
ricadenti in tre province limitrofe:
Ragusa, Caltanisetta e Catania
e risulta delimitato come appresso:
In provincia di Ragusa tutto il territorio amministrato dei comuni
di:
Vittoria Comiso Acate Chiaromonte Gulfi Santa Croce Camerina e parte
del territorio comunale di Ragusa
delimitato tra i limiti territoriali di Santa Croce Camerina e
Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale castello di
Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della
strada ferrata Comiso – Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita
la C. da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello
successivo che attraversa la strada vicinale sino al congiungimento
con la strada provinciale Santa Croce Camerina – Comiso (al km.
9,600) proseguendo fino ad innestarsi con la strada interpoderale
per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di
Vittoria.
In provincia di Caltanisetta parte dei territori amministrativi dei
seguenti comuni Niscemi Gela Riesi Butera Mazzarino ed è delimitata
come appresso:
Niscemi:
iniziando a sud – est, dalla strada provinciale Caltagirone –
Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri –
Ponte Gallo (al km. 13,000 da Caltagirone), seguendo il Vallone
Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanisetta) sino a
Monte Paolo e risalendo a sud – ovest, fino ad arrivare a case
Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo – Giardino
del Fico, sino all’innesto con la strada provinciale Caltagirone –
Niscemi (esattamente al km. 15,000 da Niscemi) e seguendo la
medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada
consortile Valle Pileri – Ponte Gallo.
Gela:
parte del territorio comprendente le contrade:
Rinazzi, Feudo Nobile, Spina Santa, Passo di Piazza, Priolo Sottano,
Farello, Monacella, Piano Stella, Valle Ambra, Mignechi e Priolo
Soprano, così delimitate:
iniziando da nord dalla regia trazzera Gela – Niscemi all’altezza
del confine sino a raggiungere il confine interprovinciale
Caltanisetta – Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al
confine interprovinciale Caltanisetta – Ragusa e lungo esso sino al
mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa,
sino alla strada interpoderale Mignecchi e lungo essa in direzione
nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore – Catarrosone e
deviando verso ovest, lungo la stessa sino all’incrocio con la
strada vicinale Spina Santa - Rizzuto, percorrendola per un breve
tratto sino all’incrocio con la strada statale n. 115 Centrale
Sicula, da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del
Signore – Spina Santa sino all’innesto con la Regia Trazzera Gela –
Niscemi e lungo la strada poderale Poggio – Chiancata sino
all’incrocio con la strada vicinale Gela – Sabuci e percorrendola
verso sud – ovest sino all’incrocio con la strada vicinale Ponte
Grande – Niscemi e da essa in direzione nord sino a raggiungere il
fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud – ovest sino
alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del
fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli,
quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino
all’innesto con la strada vicinale Grotticelli – Sabuci e lunga
essa, a sud – est, fino al crocevia con la regia trazzera Gela –
Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al confine
intercomunale Gela – Niscemi.
Riesi:
Parte del territorio comunale comprendente la contrada
Castellazzo,
così delimitata:
a sud la trazzera Riesi – Mazzarino – Pietraperzia, a nord – ovest
la strada vicinale Allampato – Castellazzo e ad est la provinciale
Riesi – Pietraperzia che interseca entrambe.
Butera:
parte del territorio comunale comprendente le contrade:
Iudeca, San Giacomo e Pantano;
Mazzarino:
parte del territorio comunale comprendente le contrade:
Favara e Mulara;
le contrade dei comuni di Butera e Mazzarino formano un corpo unico
e sono così delimitate:
iniziando dalla contrada Iudeca dall’innesto della strada statale n.
190 con la regia trazzera Licata – Barrafranca, oggi rotabile, in
direzione nord – est fino al confine intercomunale di Butera e
Mazzarino, percorrendo tale confine, in direzione est, sino alla
strada vicinale Pantano – Mulara e lungo essa fino all’innesto con
la strada statale n. 190 in prossimità del km. 2,000, che si
percorre in direzione est per circa 200 metri sino all’incrocio con
la strada vicinale Favara – Abbeveratoio Mastra e lungo quest’ultima
in direzione sud e poi ovest sino all’innesto con la strada vicinale
San Giacomo all’altezza del bivio, indi si segue il tratto di
confine intercomunale Butera – Mazzarino sino a raggiungere la
strada vicinale Punturo – Favara la quale si percorre verso ovest
sino all’innesto con la trazzera Butera –Riesi e lungo quest’ultima
fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la
delimitazione incrociando la regia trazzera Licata – Barrafranca a
la strada statale n. 190.
In provincia di Catania parte dei territori comunali dei seguenti
comuni:
Caltagirone Licodia Eubea Mazzarrone
ed è delimitata come appresso:
inizia a nord, al km. 5,000, della strada vicinale Portosalvo
Moschita – San Mauro, in prossimità dell’abbeveratoio nella zona
archeologica San Mauro, segue il vallone Liguirizia (curva di
livello 472) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da
questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone – Niscemi.
Segue il tratto di quest’ultima sino a lambire la curva di livello
390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela –
Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino
all’attraversamento della strada vicinale Balatazze – Saracena nei
pressi della Villa Marotta, prosegue superando l’incrocio con la
strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena
– Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda – Piano San
Paolo sino alla strada provinciale n. 34 Caltagirone – Vittoria.
Dall’anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria – Caltagirone
prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n.
63 Caltagirone – Granieri – Mazzarone – Comiso e lungo la medesima
sino al bivio della strada per Grammichele sino alle case De Biasi,
taglia a nord – est in prossimità delle case Forno e sfiorando la
curva di livello 381 continua nella strada vicinale n. 48 per
Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di
Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e
prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all’inizio del
torrente Mangaliviti; ad est del torrente Mangaliviti sino al bivio
della strada per Licodia Eubea (in prossimità della curva di livello
348), segue quest’ultima a sud sino alla casa Cantoniera, da dove
prosegue lungo la strada per Chiaromonte Gulfi, fino al limite delle
province di Catania e Ragusa.
A sud segue il predetto limite provinciale sino al fiume Acata,
prosegue lungo il medesimo, attraversa il ponte, continua ancora
lungo il fiume che è anche limite provinciale, risale a nord sul
confine tra i comuni di Caltagirone e Acate, raggiunge le Quattro
Finaite e prosegue ad ovest ancora sul limite provinciale, lungo la
strada Piano Chiazzina - Borgo Ventimiglia, prosegue lungo il
confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano
Stella, fino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello ad ovest e
a nord.
Risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone
Terrana, continua lungo lo stesso che è anche limite tra le province
di Catania e Caltanisetta, sino a raggiungere la contrada Gallo,
prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri – Ponte Gallo che
forma anche il confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi,
raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone – Niscemi
(al km. 13,000 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della
masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada
provinciale predetta, segue la strada Valla Pilieri, attraversa la
contrada Il Mandorlo, sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui
si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra sino
all’altezza dell’abbeveratoio omonimo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Vittoria” devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a
conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati e specie per i
nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l’entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione sono ammesse esclusivamente le
forme di allevamento ad alberello ed a spalliera semplice.
Il numero minimo di ceppi per ettaro, per i vigneti piantati dopo
l’approvazione del presente disciplinare di produzione è di: 4.000
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Per i vini a DOC “Vittoria” la produzione massima di uva, in vigneti
a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
A detto limito, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La regione Sicilia, con proprio decreto, sentito il consorzio
volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un
limite di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei
vini a DOC “Vittoria” e sue specificazioni, inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
I vigneti iscritti all’Albo della DOCG “Cerasuolo di Vittoria e
Cerasuolo di Vittoria Classico” posono far parte, per le tipologie
compatibili, dell’Albo della DOC “Vittoria”.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC
“Vittoria” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Vittoria rosso 12,00% vol.;
Vittoria novello 11,50% vol.;
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese 12,00% vol.;
Vittoria Frappato 12,00% vol.;
Vittoria Ansonica o Inzolia o Insolia 11,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’intero territorio della provincia di Ragusa;
e negli interi territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela,
Riesi, Butera, Mazzarino in provincia di Caltanisetta;
e nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Caltagirone,
Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.
Tuttavia le operazioni di cui al comma precedente del presente
disciplinare di produzione sono consentite anche in cantine situate
al di fuori della predetta zona, ma comunque all’interno dei comuni
confinanti con la zona di produzione.
La resa massima di uva in vino finito non deve essere superiore al:
70% pari a 70,00 hl/ettaro
Qualora la resa superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% di resa uva/vino decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini a DOC “Vittoria” devono essere immessi al consumo non prima
del:
Vittoria rosso:
non prima del 30 Marzo dell’anno successivo alla vendemmia
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese:
non prima del 1° Giugno dell’anno successivo alla vendemmia
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E’ ammesso l’arricchimento secondo la normativa vigente.
Art 6
I vini a DOC “Vittoria”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Vittoria rosso:
colore: da rosso rubino a rosso ciliegia;
profumo: dal floreale al fruttato talvolta con sentore di frutta
secca;
sapore: asciutto, caldo, di corpo, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,00 g/l;
Vittoria Nero d’Avola o Calabrese:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
profumo: dal fruttato al floreale, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, robusto, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minio: 26,00 g/l.
Vittoria Frappato:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: intenso dal fruttato al floreale;
sapore: asciutto, giustamente tannico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Vittoria Ansonica o Inzolia o Insolia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, delicato;
sapore: secco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Vittoria novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi
violacei;
profumo: dal floreale al fruttato;
sapore: asciutto, morbido, vinoso, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Vittoria” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
Nell’etichettatura il nome geografico “Vittoria” deve precedere le
specificazioni aggiuntive di cui all’art. 1.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie,
zone e località comprese nella zona di produzione delle uve
delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato
ottenuto.
Art 8
Per i vini a DOC “Vittoria” è obbligatorio indicare
nell’etichettatura l’annata di produzione delle uve.
La commercializzazione per il consumo, se in bottiglia, deve
avvenire in contenitori di vetro tradizionali della capacità massima
di 5,000 litri. |