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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ZAGAROLO
D.O.C.

ZAGAROLO
D.O.C.
D.P.R. 29/MAGGIO/1973


Art 1
La denominazione di origine controllata “Zagarolo” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2
Il vino a DOC “Zagarolo” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nelle proporzioni indicati a fianco di ciascuno di essi:
Malvasia bianca, di Candia e puntinata massimo 70%
Trebbiano toscano, verde e giallo minimo 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti dai vitigni:
Bellone e Bovino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.

Art 3
 La zona di produzione del vino a DOC “Zagarolo” comprende tutto il territorio comunale di:
Gallicano nel Lazio
e parte del territorio del comune di:
Zagarolo
in provincia di Roma.
Tale zona è così delimitata:
a nord – ovest, partendo dall’incrocio della via Prenestina con il confine comunale di Zagarolo, in prossimità di passo del Lupo, il limite segue il confine comunale di Zagarolo in direzione nord – est fino a raggiungere quello di Gallicano in località Quarto di Corzano.
Prosegue quindi lungo il confine settentrionale ed orientale di Gallicano sino ad incontrare nuovamente quello di Zagarolo in prossimità di Colle Pastore, segue poi il confine di Zagarolo in direzione sud – est e poi sud – ovest ed infine risale un tratto di questo confine comunale in direzione nord sino ad incrociare la strada che conduce a San Cesareo.
Segue quest’ultima strada fino a raggiungere la via Casilina in prossimità del km. 29,500; percorre quindi la via Casilina sino al km. 29,000, da dove segue la via Maremmana inferiore sino al km. 2,000, quindi seguendo una retta verso nord, raggiunge la via Casilina al km. 27,000.
Dal km. 27,000 sulla via Casilina prosegue in linea retta verso nord – est fino al punto d’incrocio dell’impluvio che attraversa la tenuta di San Cesareo con la ferrovia, segue quindi detto impluvio in direzione nord fino al fosso della Vetrice, prosegue quindi sempre verso nord lungo questo corso d’acqua, che cambia nome in fosso di Pallavicina, sino ad incontrare la strada per Pallavicina in prossimità del laghetto di Mondo, segue questa strada raggiungendo Pallavicina.
Da qui segue la strada che attraverso Valle Marchetta e prato Rinaldo va ad incrociare la via Casilina (strada statale n. 6) in prossimità del km. 24,000, prosegue quindi lungo la strada statale n. 6, verso la stazione di Laghetto, fino ad incrociare il confine comunale di Montecompatri che segue poi verso nord, sino a raggiungere la via Prenestina in prossimità del passo del Lupo chiudendo così la delimitazione.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Zagarolo” debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In ogni caso sono da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i 400 metri s.l.m. e non al di sotto dei 100 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ammessa nei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Zagarolo” non deve essere superiore a:
15,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata al suddetto limite attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 72%.

Art 5
Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC “Zagarolo” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art 6
 Il vino a DOC “Zagarolo”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Zagarolo secco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
Zagarolo amabile:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: amabile, vellutato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 12,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche Agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 Il vino a DOC “Zagarolo” prodotto con uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
e venga immesso al consumo rispettando le seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva “superiore”.

Art 8
 Alla DOC “Zagarolo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a DOC “Zagarolo” e obbligatoria l’indicazione delle tipologie “secco, amabile.

Art 9
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Zagarolo” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli art. 28, 29, 30 e 31 della Legge n. 164 del 10/febbraio/1992.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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