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Art 1
La denominazione di origine controllata “Zagarolo” è riservata
al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Zagarolo” deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti composti dai vitigni nelle proporzioni indicati a fianco
di ciascuno di essi:
Malvasia bianca, di Candia e puntinata massimo 70%
Trebbiano toscano, verde e giallo minimo 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
bianche provenienti dai vitigni:
Bellone e Bovino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del
totale delle viti esistenti.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Zagarolo”
comprende tutto il territorio comunale di:
Gallicano nel Lazio
e parte del territorio del comune di:
Zagarolo
in provincia di Roma.
Tale zona è così delimitata:
a nord – ovest, partendo dall’incrocio della via Prenestina con il
confine comunale di Zagarolo, in prossimità di passo del Lupo, il
limite segue il confine comunale di Zagarolo in direzione nord – est
fino a raggiungere quello di Gallicano in località Quarto di Corzano.
Prosegue quindi lungo il confine settentrionale ed orientale di
Gallicano sino ad incontrare nuovamente quello di Zagarolo in
prossimità di Colle Pastore, segue poi il confine di Zagarolo in
direzione sud – est e poi sud – ovest ed infine risale un tratto di
questo confine comunale in direzione nord sino ad incrociare la
strada che conduce a San Cesareo.
Segue quest’ultima strada fino a raggiungere la via Casilina in
prossimità del km. 29,500; percorre quindi la via Casilina sino al
km. 29,000, da dove segue la via Maremmana inferiore sino al km.
2,000, quindi seguendo una retta verso nord, raggiunge la via
Casilina al km. 27,000.
Dal km. 27,000 sulla via Casilina prosegue in linea retta verso nord
– est fino al punto d’incrocio dell’impluvio che attraversa la
tenuta di San Cesareo con la ferrovia, segue quindi detto impluvio
in direzione nord fino al fosso della Vetrice, prosegue quindi
sempre verso nord lungo questo corso d’acqua, che cambia nome in
fosso di Pallavicina, sino ad incontrare la strada per Pallavicina
in prossimità del laghetto di Mondo, segue questa strada
raggiungendo Pallavicina.
Da qui segue la strada che attraverso Valle Marchetta e prato
Rinaldo va ad incrociare la via Casilina (strada statale n. 6) in
prossimità del km. 24,000, prosegue quindi lungo la strada statale
n. 6, verso la stazione di Laghetto, fino ad incrociare il confine
comunale di Montecompatri che segue poi verso nord, sino a
raggiungere la via Prenestina in prossimità del passo del Lupo
chiudendo così la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Zagarolo” debbono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve,
al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
In ogni caso sono da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i
400 metri s.l.m. e non al di sotto dei 100 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
ammessa nei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC
“Zagarolo” non deve essere superiore a:
15,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata al suddetto limite attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 72%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art
3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC
“Zagarolo” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Zagarolo”, all’atto dell’immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Zagarolo secco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
Zagarolo amabile:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: amabile, vellutato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 12,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche Agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Zagarolo” prodotto con uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
e venga immesso al consumo rispettando le seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva “superiore”.
Art 8
Alla DOC “Zagarolo” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella
zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a DOC
“Zagarolo” e obbligatoria l’indicazione delle tipologie “secco,
amabile.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Zagarolo” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare è punito a norma degli art. 28, 29, 30 e 31 della Legge
n. 164 del 10/febbraio/1992.
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