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L'indicazione geografica tipica "Isola dei
Nuraghi" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e
novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante .
I vini a indicazione geografica tipica "Isola
dei Nuraghi" bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti nell'ambito aziendale, da uno o più
vitigni raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive province di cui all'articolo 3, a
bacca di colore corrispondente.
L'indicazione geografica tipica "Isola dei
Nuraghi", con la specificazione di uno dei
vitigni (Divieto riferimento vitigno Tocai, Dm.
26 febbraio 1998, pag. 1738) raccomandati e/o
autorizzati nelle rispettive province di
produzione con l'esclusione dei vitigni Cannonau,
Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato,
Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e vini sopra indicati,
le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per
le corrispondenti province, fino a un massimo
del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica "Isola
dei Nuraghi" con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante,
nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a
bacca rossa.
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